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Document 32011R1134

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione, del 9 novembre 2011 , concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 292 del 10.11.2011, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1134/oj

    10.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 292/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1134/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 9 novembre 2011

    concernente il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva cinidon etile conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414/CEE (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 20,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La sostanza attiva cinidon etile era iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), per un periodo che scade il 30 settembre 2012.

    (2)

    Per consentire ai richiedenti di elaborare le loro domande e alla Commissione di valutarle e decidere in merito, la suddetta iscrizione è stata estesa fino al 31 dicembre 2015 dalla direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto concerne le scadenze dell’iscrizione di determinate sostanze attive nell’allegato I (3).

    (3)

    A norma dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la suddetta sostanza era stata iscritta nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (4) e si deve quindi presumere che sia stata approvata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (4)

    La Commissione non ha però ricevuto domande relative alla sostanza attiva in questione e la scadenza prevista per la presentazione di dette domande dall’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell’iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l’elenco di tali sostanze (5) è stata superata.

    (5)

    Di conseguenza, l’approvazione della suddetta sostanza attiva non viene rinnovata e la sostanza va tolta dalla parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 a partire dalla data in cui la sua approvazione sarebbe scaduta se non fosse stata estesa dalla direttiva 2010/77/UE.

    (6)

    Il presente regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda relativa a tale sostanza a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Mancato rinnovo dell’approvazione

    L’approvazione della sostanza attiva cinidon etile non è rinnovata.

    Articolo 2

    Periodi di tolleranza

    Gli eventuali periodi di tolleranza concessi dagli Stati membri ai prodotti fitosanitari contenenti cinidon etile scadono il 31 marzo 2013 per quanto riguarda la vendita e la distribuzione e il 31 marzo 2014 per quanto riguarda lo smaltimento, lo stoccaggio e l’utilizzo delle scorte esistenti.

    Articolo 3

    Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

    La parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificata in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (2)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (3)  GU L 293 dell’11.11.2010, pag. 48.

    (4)  GU L 153 dell’11.6.2011, pag. 1.

    (5)  GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 10.


    ALLEGATO

    Nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, la riga 33 è sostituita dal testo seguente:

    Numero

    Nome comune, numeri d’identificazione

    Denominazione IUPAC

    Purezza (1)

    Data di approvazione

    Scadenza dell’approvazione

    Disposizioni specifiche

    «33

    Cinidon etile

    N. CAS: 142891-20-1

    N. CIPAC: 598

    (Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato

    940 g/kg

    1o ottobre 2002

    30 settembre 2012

    Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

    Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. Nell’ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri:

    devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche,

    devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici.

    Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.»


    (1)  Ulteriori dettagli sull’identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.


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