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Document 32011R1130

    Regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell’ 11 novembre 2011 , che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 295 del 12.11.2011, p. 178–204 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1130/oj

    12.11.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/178


    REGOLAMENTO (UE) N. 1130/2011 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 novembre 2011

    che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell’Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (1), in particolare l’articolo 10 e l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 istituisce gli elenchi dell’Unione degli additivi alimentari e stabilisce le condizioni del loro uso negli additivi alimentari (parti 1 e 2), negli enzimi alimentari (parte 3), negli aromi alimentari (parte 4) e nei nutrienti o in categorie di tali sostanze (parte 5) cui gli additivi alimentari possono essere aggiunti a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento. Questi additivi alimentari sono utilizzati per esercitare una funzione tecnologica negli additivi, enzimi o aromi alimentari o nei nutrienti.

    (2)

    Gli additivi alimentari compresi nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere classificati in una delle categorie funzionali previste dall’allegato I sulla base della loro funzione tecnologica principale. Tuttavia, secondo quanto previsto dall’articolo 9 di tale regolamento, la classificazione di un additivo alimentare in una categoria funzionale non esclude che esso sia utilizzato per più funzioni.

    (3)

    Gli additivi alimentari autorizzati come coadiuvanti negli additivi alimentari dalla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (2) e le condizioni del loro uso devono essere inseriti nell’allegato III, parte 1, del regolamento (CE) n. 1333/2008 in quanto è stata verificata la loro conformità alle condizioni generali per l’inclusione di additivi alimentari negli elenchi dell’Unione e per il loro uso, in particolare all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento.

    (4)

    Gli additivi alimentari che sono elencati come coadiuvanti e solventi veicolanti autorizzati nella direttiva 95/2/CE e che svolgono una funzione di additivo alimentare diversa da quella dei coadiuvanti devono essere inseriti, con le medesime condizioni d’uso, nell’allegato III, parte 2, del regolamento (CE) n. 1333/2008. In questo elenco vanno inseriti anche altri additivi alimentari che svolgono una funzione diversa da quella dei coadiuvanti.

    (5)

    Gli additivi alimentari e i coadiuvanti autorizzati negli enzimi alimentari di cui al regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari (3) vanno inclusi nell’allegato III, parte 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008, unitamente alle condizioni del loro uso.

    (6)

    Gli additivi alimentari autorizzati negli aromi alimentari dalla direttiva 95/2/CE e le condizioni del loro uso vanno inclusi nell’allegato III, parte 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, in quanto è stata verificata la loro conformità all’articolo 6 del medesimo regolamento.

    (7)

    Gli additivi alimentari e i coadiuvanti autorizzati nei nutrienti definiti dal regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti (4), nonché dalla direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (5), dalla direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (6) e dal regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (7) e le condizioni del loro uso vanno inclusi nell’allegato III, parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008. Anche altri additivi alimentari che svolgono una funzione diversa da quella dei coadiuvanti vanno inseriti in tale elenco alla luce di una necessità tecnologica non prevista all’atto dell’adozione del regolamento (CE) n. 1333/2008.

    (8)

    Gli additivi alimentari autorizzati come additivi alimentari negli alimenti per lattanti e per la prima infanzia dalla direttiva 95/2/CE e che svolgono la funzione di additivi alimentari nei nutrienti vanno inseriti, con le medesime condizioni d’uso, nell’elenco di cui all’allegato III, parte 5, sezione B, del regolamento (CE) n. 1333/2008. L’elenco va completato tenendo conto del parere del comitato scientifico dell’alimentazione umana sugli additivi nelle preparazioni nutritive destinate agli alimenti per lattanti, agli alimenti di proseguimento e agli alimenti per lo svezzamento del 13 giugno 1997 (8).

    (9)

    Per coerenza e trasparenza devono essere stabilite regole specifiche relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari e nelle preparazioni nutritive.

    (10)

    Sostanze come i solfiti, i benzoati, i polisorbati, gli esteri di sorbitano e gli esteri di saccarosio devono essere incluse nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008. Tali sostanze sono state esaminate nella tappa 3 in base alla relazione della Commissione del 2001 (9) sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell’Unione europea e suscitano preoccupazione per quanto concerne la dose giornaliera ammissibile (DGA). Le condizioni d’uso di tali sostanze potranno essere riviste a seguito del previsto parere che sarà formulato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare nel quadro del programma relativo a una nuova valutazione e comprendente tra l’altro una valutazione dell’assunzione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione (10) che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati.

    (11)

    Le specifiche degli additivi alimentari elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sono stabilite, per quanto riguarda l’origine, i requisiti di purezza e ogni altra informazione necessaria, nelle direttive della Commissione 2008/128/CE, del 22 dicembre 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per le sostanze coloranti per uso alimentare (11), 2008/60/CE, del 17 giugno 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare (12) e 2008/84/CE, del 27 agosto 2008, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (13).

    (12)

    Considerato che alcune preparazioni sono utilizzate da decenni, occorre prevedere un periodo transitorio di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per consentire agli operatori dell’industria alimentare di adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’allegato III, parti 2 e 3, e parte 5, sezione A, del regolamento (CE) n. 1333/2008, come modificato dal presente regolamento. Deve essere previsto un periodo transitorio di diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento per consentire agli operatori dell’industria alimentare di adeguarsi alle prescrizioni contenute nell’allegato III, parti 1 e 4, come modificato dal presente regolamento.

    (13)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ad esse non si sono opposti né il Parlamento europeo né il Consiglio,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Modifica del regolamento (CE) n. 1333/2008

    L’allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Misure transitorie

    Le preparazioni non conformi all’allegato III, parti 2 e 3 e/o parte 5, sezione A, del regolamento (CE) No 1333/2008, come modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere immesse sul mercato conformemente alle disposizioni nazionali per un periodo di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento. Gli alimenti contenenti tali preparazioni e legalmente immessi sul mercato entro tale periodo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

    Le preparazioni non conformi all’allegato III, parti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1333/2008, come modificato dal presente regolamento, possono continuare a essere immesse sul mercato nel rispetto di quanto disposto dagli allegati da I a VI della direttiva 95/2/CE fino al 31 maggio 2013. Gli alimenti contenenti tali preparazioni e legalmente immessi sul mercato entro tale periodo possono essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 2 dicembre 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2011

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

    (2)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

    (3)  GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

    (4)  GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

    (5)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

    (6)  GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

    (7)  GU L 269 del 14.10.2009, pag. 9.

    (8)  Opinion of the Scientific Committee on Food on Additives in nutrient preparations for use in infant formulae, follow-on formulae and weaning food, Reports of SCF (40a serie, 1998).

    (9)  Relazione della Commissione sui livelli di assunzione degli additivi alimentari nell’Unione europea. COM(2001) 542 definitivo.

    (10)  GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.

    (11)  GU L 6 del 10.1.2009, pag. 20.

    (12)  GU L 158 del 18.6.2008, pag. 17.

    (13)  GU L 253 del 20.9.2008, pag. 1.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO III

    Elenco dell’Unione degli additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti e condizioni del loro uso

    Definizioni

    1.

    Ai fini del presente allegato per “nutrienti” si intendono le vitamine, i minerali e altre sostanze aggiunte a scopi nutrizionali, nonché le sostanze aggiunte a scopi fisiologici, contemplati dal regolamento (CE) n. 1925/2006, dalle direttive 2002/46/CE e 2009/39/CE e dal regolamento (CE) n. 953/2009.

    2.

    Ai fini del presente allegato per “preparazione” si intende una formulazione composta da uno o più additivi alimentari, enzimi alimentari e/o nutrienti in cui sono incorporate sostanze quali additivi alimentari e/o altri ingredienti alimentari allo scopo di facilitarne la conservazione, la vendita, la standardizzazione, la diluizione o lo scioglimento.

    PARTE 1

    Coadiuvanti negli additivi alimentari

    N. E del coadiuvante

    Denominazione del coadiuvante

    Quantità massima

    Additivi alimentari ai quali il coadiuvante può essere aggiunto

    E 1520

    1,2-propandiolo (propilenglicole)

    1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento) (1)

    Coloranti, emulsionanti e antiossidanti

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 420

    Sorbitolo

    E 421

    Mannitolo

    E 953

    Isomalto

    E 965

    Maltitolo

    E 966

    Lactitolo

    E 967

    Xilitolo

    E 968

    Eritritolo

    E 400- E 404

    Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)

    E 405

    Alginato di propan-1,2-diolo

    E 406

    Agar-agar

    E 407

    Carragenina

    E 410

    Farina di semi di carrube

    E 412

    Gomma di guar

    E 413

    Gomma adragante

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    E 415

    Gomma di xanthan

    E 440

    Pectine

    E 432-E 436

    Polisorbati (parte 6, tabella 4)

    quantum satis

    Agenti antischiumogeni

    E 442

    Fosfatidi di ammonio

    quantum satis

    Antiossidanti

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 461

    Metilcellulosa

    E 462

    Etilcellulosa

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    E 466

    Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa di sodio, gomma di cellulosa

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    Coloranti e antiossidanti liposolubili

    E 432-E 436

    Polisorbati (parte 6, tabella 4)

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472e

    Esteri mono- e diacetiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    E 475

    Esteri poliglicerici degli acidi grassi

    E 491-E 495

    Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

    quantum satis

    Coloranti e agenti antischiumogeni

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    E 1412

    Fosfato di diamido

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    E 1420

    Amido acetilato

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 263

    Acetato di calcio

    E 331

    Citrati di sodio

    E 332

    Citrati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 501

    Carbonati di potassio

    E 504

    Carbonati di magnesio

    E 508

    Cloruro di potassio

    E 509

    Cloruro di calcio

    E 511

    Cloruro di magnesio

    E 514

    Solfati di sodio

    E 515

    Solfati di potassio

    E 516

    Solfato di calcio

    E 517

    Solfato di ammonio

    E 577

    Gluconato di potassio

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    E 1505 (1)

    Citrato di trietile

    E 1518 (1)

    Triacetato di glicerile (triacetina)

    E 551

    Biossido di silicio

    quantum satis

    Emulsionanti e coloranti

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553b

    Talco

    50 mg/kg nella preparazione di coloranti

    Coloranti

    E 901

    Cera d’api, bianca e gialla

    quantum satis

    Coloranti

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 1201

    Polivinilpirrolidone

    quantum satis

    Edulcoranti

    E 1202

    Polivinilpolipirrolidone

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    Agenti di rivestimento per frutta

    E 432-E 436

    Polisorbati

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 491-E 495

    Esteri di sorbitano

    E 570

    Acidi grassi

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    E 1521

    Polietilenglicole

    quantum satis

    Edulcoranti

    E 425

    Konjac

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    1 000 mg/kg nell’alimento finale

    Tutti gli additivi alimentari

    E 468

    Carbossimetilcellulosa sodica reticolata

    Gomma di cellulosa reticolata

    quantum satis

    Edulcoranti

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

    Gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

    quantum satis

    Tutti gli additivi alimentari

    E 555

    Silicato di potassio e alluminio

    90 % in rapporto al pigmento

    E 171 (biossido di titanio) ed E 172 (ossidi di ferro e idrossidi di ferro)

    PARTE 2

    Additivi alimentari diversi dai coadiuvanti negli additivi alimentari  (2)

    N. E dell’additivo alimentare aggiunto

    Denominazione dell’additivo alimentare aggiunto

    Quantità massima

    Preparazioni di additivi alimentari ai quali l’additivo alimentare può essere aggiunto

    Tabella 1

     

    quantum satis

    Tutte le preparazioni di additivi alimentari

    E 200- E 203

    Acido sorbico — sorbati (parte 6, tabella 2)

    1 500 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione 15 mg/kg nel prodotto finale espressi come acido libero

    Preparazioni di coloranti

    E 210

    Acido benzoico

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 212

    Benzoato di potassio

    E 220-E 228

    Anidride solforosa — solfiti (parte 6, tabella 3)

    100 mg/kg nella preparazione e 2 mg/kg espressi come SO2 nel prodotto finale (quantità calcolata)

    Preparazioni di coloranti [tranne E 163 (antociani), E 150b (caramello solfito-caustico) ed E 150d (caramello solfito-ammoniacale)] (3)

    E 320

    Butilidrossianisolo (BHA)

    20 mg/kg singolarmente o in combinazione (espressi sul grasso) nella preparazione, 0,4 mg/kg nel prodotto finale (singolarmente o in combinazione)

    Emulsionanti contenenti acidi grassi

    E 321

    Butilidrossitoluene (BHT)

    E 338

    Acido fosforico

    40 000 mg/kg singolarmente o in combinazione nella preparazione (espressi come P2O5)

    Preparazioni del colorante E 163 (antociani)

    E 339

    Fosfati di sodio

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 450

    Difosfati

    E 451

    Trifosfati

    E 341

    Fosfati di calcio

    40 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

    Preparazioni di coloranti e emulsionanti

    10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

    Preparazioni di polioli

    10 000 mg/kg nella preparazione (espressi come P2O5)

    Preparazioni di E 412 (gomma di guar)

    E 392

    Estratti di rosmarino

    1 000 mg/kg nella preparazione, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

    Preparazioni di coloranti

    E 416

    Gomma di karaya

    50 000 mg/kg nella preparazione, 1 mg/kg nel prodotto finale

    Preparazioni di coloranti

    E 432-E 436

    Polisorbati

    quantum satis

    Preparazioni di coloranti, antiossidanti liposolubili e agenti di rivestimento per frutta

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    quantum satis

    Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

    E 475

    Esteri poliglicerici degli acidi grassi

    quantum satis

    Preparazioni di coloranti e antiossidanti liposolubili

    E 476

    Poliricinoleato di poliglicerolo

    50 000 mg/kg nella preparazione, 500 mg/kg nell’alimento finale

    Come emulsionante nelle preparazioni di coloranti utilizzate nei seguenti prodotti:

     

    surimi e prodotti ittici di tipo giapponese (Kamaboko) (E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

     

    Prodotti a base di carne, paste di pesce e preparazioni di frutta utilizzati nei prodotti aromatizzati a base di latte e nei dessert (E 163 antociani, E 100 curcumina e E 120 cocciniglia, acido carminico, vari tipi di carminio)

    E 491-E 495

    Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

    quantum satis

    Preparazioni di coloranti, agenti antischiumogeni e agenti di rivestimento per frutta

    E 551

    Biossido di silicio

    50 000 mg/kg nella preparazione

    Preparazioni di coloranti essiccate in polvere

    10 000 mg/kg nella preparazione

    E 508 (cloruro di potassio) e preparazioni di E 412 (gomma di guar)

    E 551

    Biossido di silicio

    50 000 mg/kg nella preparazione

    Preparazioni essiccate in polvere di emulsionanti

    E 552

    Silicato di calcio

    E 551

    Biossido di silicio

    10 000 mg/kg nella preparazione

    Preparazioni essiccate in polvere di polioli

    E 552

    Silicato di calcio

    E 553a

    Silicato di magnesio

    E 553b

    Talco

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

    Preparazioni dei coloranti E 160a (caroteni), E 160b (annatto, bissina, norbissina), E 160c (estratto di paprica, capsantina, capsorubina), E 160d (licopene) e E 160e (beta-apo-8'-carotenale)

    E 903

    Cera di carnauba

    130 000 mg/kg nella preparazione, 1 200 mg/kg nel prodotto finale da tutte le fonti

    Come stabilizzante nelle preparazioni di edulcoranti e/o di acidi destinate a essere utilizzate nelle gomme da masticare

    Nota:   Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 2

    1.

    Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale “quantum satis” e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari (con funzioni diverse da quelle dei coadiuvanti) negli additivi alimentari in base al principio generale “quantum satis”.

    2.

    Per i fosfati e i silicati le quantità massime sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni di additivi alimentari e non in rapporto all’alimento finale.

    3.

    Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni di additivi alimentari e per l’alimento finale.

    4.

    Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

    PARTE 3

    Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli enzimi alimentari  (4)

    N. E dell’additivo alimentare aggiunto

    Denominazione dell’additivo alimentare aggiunto

    Quantità massima nella preparazione enzimatica

    Quantità massima nell’alimento finale escluse le bevande

    Quantità massima nelle bevande

    Utilizzabile come coadiuvante?

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 200

    Acido sorbico

    20 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espresso come acido libero)

    20 mg/kg

    10 mg/l

     

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 210

    Acido benzoico

    5 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

    12 000 mg/kg nel caglio

    1,7 mg/kg

    5 mg/kg nei formaggi per i quali si è utilizzato il caglio

    0,85 mg/l

    2,5 mg/l nelle bevande a base di siero per le quali si è utilizzato il caglio

     

    E 211

    Benzoato di sodio

    E 214

    p-idrossibenzoato d’etile

    2 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero)

    2 mg/kg

    1 mg/l

     

    E 215

    Etil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 218

    p-idrossibenzoato di metile

    E 219

    Metil-p-idrossibenzoato di sodio

    E 220

    Anidride solforosa

    2 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione espressi come SO2)

    5 000 mg/kg solo negli enzimi alimentari per la fabbricazione della birra

    6 000 mg/kg solo per la beta-amilasi d’orzo

    10 000 mg/kg solo per la papaina in forma solida

    2 mg/kg

    2 mg/l

     

    E 221

    Solfito di sodio

    E 222

    Bisolfito di sodio

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    E 250

    Nitrito di sodio

    500 mg/kg

    0,01 mg/kg

    Nessun impiego

     

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 261

    Acetato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 281

    Propionato di sodio

    100 000 mg/kg

    100 mg/kg

    50 mg/l

     

    E 290

    Anidride carbonica

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 304

    Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 306

    Estratto ricco in tocoferolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 307

    Alfatocoferolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 308

    Gammatocoferolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 309

    Deltatocoferolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 338

    Acido fosforico

    10 000 mg/kg (espresso come P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 339

    Fosfati di sodio

    50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 351

    Malato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 352

    Malati di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 354

    Tartrato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 380

    Citrato triammonico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 400

    Acido alginico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 401

    Alginato di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 402

    Alginato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 403

    Alginato d’ammonio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 404

    Alginato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 407a

    Alghe Euchema trasformate

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 417

    Gomma di tara

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 418

    Gomma di gellano

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 420

    Sorbitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 421

    Mannitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 440

    Pectine

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 450

    Difosfati

    50 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5)

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 451

    Trifosfati

    E 452

    Polifosfati

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 461

    Metilcellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 462

    Etilcellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 466

    Carbossimetilcellulosa

    Carbossimetilcellulosa di sodio

    Gomma di cellulosa

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472e

    Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    50 000 mg/kg

    50 mg/kg

    25 mg/L

    Sì, solo come coadiuvante

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Sì, solo E 501 i) (carbonato di potassio)

    E 503

    Carbonati di ammonio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 508

    Cloruro di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 511

    Cloruro di magnesio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 513

    Acido solforico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 514

    Solfati di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Sì, solo E 514 i) (solfato di sodio)

    E 515

    Solfati di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 516

    Solfato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 517

    Solfato di ammonio

    100 000 mg/kg

    100 mg/kg

    50 mg/l

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 526

    Idrossido di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 527

    Idrossido d’ammonio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 528

    Idrossido di magnesio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 529

    Ossido di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 530

    Ossido di magnesio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 551

    Biossido di silicio

    50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere

    quantum satis

    quantum satis

    E 570

    Acidi grassi

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 574

    Acido gluconico

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 576

    Gluconato di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 577

    Gluconato di potassio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 578

    Gluconato di calcio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 920

    L-cisteina

    10 000 mg/kg

    10 mg/kg

    5 mg/l

     

    E 938

    Argon

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 939

    Elio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 941

    Azoto

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 942

    Protossido di azoto

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 948

    Ossigeno

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 949

    Idrogeno

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

     

    E 965

    Maltitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 966

    Lactitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Sì (solo come coadiuvante)

    E 967

    Xilitolo

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    Sì (solo come coadiuvante)

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1412

    Fosfato di diamido

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1420

    Amido acetilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    quantum satis

    quantum satis

    quantum satis

    E 1520

    1,2-propandiolo (propilenglicole)

    500 g/kg

    (cfr. nota) (5)

    (cfr. nota) (5)

    Sì, solo come coadiuvante

    Nota:   Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 3

    1.

    Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale “quantum satis” e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari negli enzimi alimentari in base al principio generale “quantum satis”.

    2.

    Per i fosfati e i silicati, le quantità massime — in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni enzimatiche alimentari e non in rapporto all’alimento finale.

    3.

    Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni enzimatiche alimentari e per l’alimento finale.

    4.

    Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

    PARTE 4

    Additivi alimentari, compresi i coadiuvanti, negli aromi alimentari

    N. E dell’additivo

    Denominazione dell’additivo

    Categorie di aromi ai quali l’additivo può essere aggiunto

    Quantità massima

    Tabella 1

     

    Tutti gli aromi

    quantum satis

    E 420

    E 421

    E 953

    E 965

    E 966

    E 967

    E 968

    Sorbitolo

    Mannitolo

    Isomalto

    Maltitolo

    Lactitolo

    Xilitolo

    Eritritolo

    Tutti gli aromi

    quantum satis per scopi diversi dall’edulcorazione, ma non come esaltatori di sapidità

    E 200-E 203

    E 210

    E 211

    E 212

    E 213

    Acido sorbico e sorbati (parte 6, tabella 2)

    Acido benzoico

    Benzoato di sodio

    Benzoato di potassio

    Benzoato di calcio

    Tutti gli aromi

    1 500 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come acido libero) negli aromi

    E 310

    E 311

    E 312

    E 319

    E 320

    Gallato di propile

    Gallato d’ottile

    Gallato di dodecile

    Butilidrochinone terziario (TBHQ)

    Butilidrossianisolo (BHA)

    Oli essenziali

    1 000 mg/kg (gallati, TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli oli essenziali

    Aromi diversi dagli oli essenziali

    100 mg/kg (6) (gallati, singolarmente o in combinazione)

    200 mg/kg (6) (TBHQ e BHA, singolarmente o in combinazione) negli aromi

    E 338-E 452

    Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)

    Tutti gli aromi

    40 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione, espressi come P2O5) negli aromi

    E 392

    Estratti di rosmarino

    Tutti gli aromi

    1 000 mg/kg (espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico) negli aromi

    E 416

    Gomma di karaya

    Tutti gli aromi

    50 000 mg/kg negli aromi

    E 425

    Konjac

    Tutti gli aromi

    quantum satis

    E 432-E 436

    Polisorbati (parte 6, tabella 4)

    Tutti gli aromi, tranne gli aromatizzanti di affumicatura liquidi e gli aromatizzanti a base di oleoresine di spezie (7)

    10 000 mg/kg negli aromi

    Alimenti contenenti aromatizzanti di affumicatura liquidi e aromatizzanti a base di oleoresine di spezie

    1 000 mg/kg nell’alimento finale

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    Aromi incapsulati in:

    tè aromatizzati e bevande aromatizzate istantanee in polvere

    500 mg/l nell’alimento finale

    spuntini aromatizzati

    1 000 mg/kg in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

    E 551

    Biossido di silicio

    Tutti gli aromi

    50 000 mg/kg negli aromi

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    Tutti gli aromi

    10 mg/kg negli aromi

    E 901

    Cera d’api

    Aromi nelle bevande analcoliche aromatizzate

    200 mg/l nelle bevande aromatizzate

    E 1505

    Citrato di trietile

    Tutti gli aromi

    3 000 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore; singolarmente o in combinazione. Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti

    E 1517

    Diacetato di glicerile (diacetina)

    E 1518

    Triacetato di glicerile (triacetina)

    E 1520

    1,2-propandiolo (propilenglicole)

    E 1519

    Alcol benzilico

    Aromi per:

    liquori, vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e cocktail aromatizzati a base di vino

    100 mg/l nell’alimento finale

    dolciumi tra cui cioccolato e prodotti da forno fini

    250 mg/kg da tutte le fonti, in alimenti destinati al consumo diretto o da ricostituire secondo le istruzioni del produttore

    PARTE 5

    Additivi alimentari nei nutrienti

    Sezione A

    Additivi alimentari nei nutrienti esclusi i nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    N. E dell’additivo alimentare

    Denominazione dell’additivo alimentare

    Quantità massima

    Nutriente al quale l’additivo alimentare può essere aggiunto

    Utilizzabile come coadiuvante?

    E 170

    Carbonato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 260

    Acido acetico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 261

    Acetato di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 262

    Acetati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 263

    Acetato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 270

    Acido lattico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 290

    Anidride carbonica

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 296

    Acido malico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 300

    Acido ascorbico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 301

    Ascorbato di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 302

    Ascorbato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 304

    Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 306

    Estratto ricco in tocoferolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 307

    Alfatocoferolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 308

    Gammatocoferolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 309

    Deltatocoferolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 322

    Lecitine

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 325

    Lattato di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 326

    Lattato di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 327

    Lattato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 331

    Citrati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 332

    Citrati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 333

    Citrati di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 335

    Tartrati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 336

    Tartrati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 338-E 452

    Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati (parte 6, tabella 6)

    40 000 mg/kg espressi come P2O5 nella preparazione nutritiva

    Tutti i nutrienti

     

    E 350

    Malati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 351

    Malato di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 352

    Malati di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 354

    Tartrato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 380

    Citrato triammonico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 392

    Estratti di rosmarino

    1 000 mg/kg nella preparazione di beta-carotene e licopene, 5 mg/kg nel prodotto finale espressi come la somma di carnosolo e acido carnosico

    Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

     

    E 400-E 404

    Acido alginico — alginati (parte 6, tabella 7)

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 406

    Agar-agar

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 407

    Carragenina

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 407a

    Alghe Euchema trasformate

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 410

    Farina di semi di carrube

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 412

    Gomma di guar

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 413

    Gomma adragante

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 415

    Gomma di xanthan

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 417

    Gomma di tara

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 418

    Gomma di gellano

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 420

    Sorbitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 421

    Mannitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 422

    Glicerolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 432-E 436

    Polisorbati (parte 6, tabella 4)

    quantum satis solo nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E. Nelle preparazioni di vitamina A e D, la quantità massima nell’alimento finale è di 2 mg/kg

    Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamine A, D ed E

    E 440

    Pectine

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 459

    Beta-ciclodestrina

    100 000 mg/kg nella preparazione e 1 000 mg/kg nell’alimento finale

    Tutti i nutrienti

    E 460

    Cellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 461

    Metilcellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 462

    Etilcellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 466

    Carbossimetilcellulosa

    Carbossimetilcellulosa di sodio

    Gomma di cellulosa

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472e

    Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 473

    Esteri di saccarosio degli acidi grassi

    quantum satis

    Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

    2 mg/kg nell’alimento finale

    Nelle preparazioni di vitamina A e D

    E 475

    Esteri poliglicerici degli acidi grassi

    quantum satis

    Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

    2 mg/kg nell’alimento finale

    Nelle preparazioni di vitamina A e D

    E 491-E 495

    Esteri di sorbitano (parte 6, tabella 5)

    quantum satis

    Nelle preparazioni di beta-carotene, luteina, licopene e vitamina E

    2 mg/kg nell’alimento finale

    Nelle preparazioni di vitamina A e D

    E 500

    Carbonati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 501

    Carbonati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 503

    Carbonati di ammonio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 504

    Carbonati di magnesio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 507

    Acido cloridrico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 508

    Cloruro di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 509

    Cloruro di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 511

    Cloruro di magnesio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 513

    Acido solforico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 514

    Solfati di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 515

    Solfati di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 516

    Solfato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 524

    Idrossido di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 525

    Idrossido di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 526

    Idrossido di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 527

    Idrossido d’ammonio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 528

    Idrossido di magnesio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 529

    Ossido di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 530

    Ossido di magnesio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 551,

    E 552

    Biossido di silicio

    Silicato di calcio

    50 000 mg/kg nella preparazione essiccata in polvere (singolarmente o in combinazione)

    Nelle preparazioni essiccate in polvere di tutti i nutrienti

     

    10 000 mg/kg nella preparazione (solo E 551)

    Nelle preparazioni di cloruro di potassio utilizzate nei succedanei del sale

    E 554

    Silicato di sodio e alluminio

    15 000 mg/kg nella preparazione

    Nelle preparazioni vitaminiche liposolubili

     

    E 570

    Acidi grassi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti tranne quelli contenenti acidi grassi insaturi

     

    E 574

    Acido gluconico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 575

    Gluconodeltalattone

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 576

    Gluconato di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 577

    Gluconato di potassio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 578

    Gluconato di calcio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 900

    Dimetilpolisilossano

    200 mg/kg nella preparazione, 0,2 mg/l nell’alimento finale

    Nelle preparazioni di beta-carotene e licopene

     

    E 901

    Cera d’api, bianca e gialla

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 938

    Argon

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 939

    Elio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 941

    Azoto

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 942

    Protossido di azoto

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 948

    Ossigeno

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 949

    Idrogeno

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 953

    Isomalto

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 965

    Maltitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 966

    Lactitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 967

    Xilitolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 968

    Eritritolo

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 1103

    Invertasi

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

     

    E 1200

    Polidestrosio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1404

    Amido ossidato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1412

    Fosfato di diamido

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1420

    Amido acetilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    E 1452

    Ottenilsuccinato di amido e alluminio

    35 000 mg/kg nell’alimento finale

    Negli integratori alimentari quali definiti nella direttiva 2002/46/CE, dato il suo utilizzo nelle preparazioni vitaminiche unicamente a scopi di incapsulamento

    E 1518

    Triacetato di glicerile (triacetina)

     (8)

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    E 1520 (8)

    1,2-propandiolo (propilenglicole)

    1 000 mg/kg nell’alimento finale (come trasferimento)

    Tutti i nutrienti

    Sì, solo come coadiuvante

    Sezione B

    Additivi alimentari aggiunti ai nutrienti destinati a essere utilizzati negli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia elencati nella parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    N. E dell’additivo alimentare

    Denominazione dell’additivo alimentare

    Quantità massima

    Nutriente al quale l’additivo alimentare può essere aggiunto

    Categoria di alimenti

    E 301

    Ascorbato di sodio

    Trasferimento totale: 75 mg/l

    Rivestimenti di preparazioni nutritive contenenti acidi grassi polinsaturi

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 304 i)

    Palmitato di ascorbile

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 306

    E 307

    E 308

    E 309

    Estratto ricco in tocoferolo

    Alfatocoferolo

    Gammatocoferolo

    Deltatocoferolo

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 322

    Lecitine

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 330

    Acido citrico

    quantum satis

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 331

    Citrati di sodio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 332

    Citrati di potassio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 333

    Citrati di calcio

    Trasferimento totale: 0,1 mg/kg, espresso come calcio e nei limiti del livello di calcio e del rapporto calcio/fosforo stabiliti per la categoria di alimenti interessata

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 341 iii)

    Fosfato tricalcico

    Va rispettata la quantità massima di 1 000 mg/kg come P2O5 per tutti gli impieghi negli alimenti finali di cui alla parte E, punto 13.1.3 dell’allegato II [unicamente per l’E 341 iii) con una disposizione relativa alla quantità massima di alluminio]

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 401

    Alginato di sodio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 402

    Alginato di potassio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 404

    Alginato di calcio

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    150 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive e 10 mg/kg di trasferimento nel prodotto finale

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 415

    Gomma di xanthan

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 421

    Mannitolo

    1 000volte superiore alla vitamina B12;

    trasferimento totale: 3 mg/kg

    Come coadiuvante per la vitamina B 12

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 440

    Pectine

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti di proseguimento e alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 466

    Carbossimetilcellulosa,

    carbossimetilcellulosa di sodio,

    gomma di cellulosa

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti dietetici destinati a fini medici speciali per lattanti e bambini nella prima infanzia, quali definiti dalla direttiva 1999/21/CE

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II e che vengano rispettate le condizioni d’uso ivi precisate

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento per lattanti e bambini nella prima infanzia in buona salute

    E 551

    Biossido di silicio

    10 000 mg/kg nelle preparazioni nutritive

    Preparazioni nutritive essiccate in polvere

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    E 1420

    Amido acetilato

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    Trasferimento: 100 mg/kg

    Preparazioni vitaminiche

    Alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia

    Trasferimento: 1 000 mg/kg

    Preparazioni di acidi grassi polinsaturi

    E 1451

    Amido acetilato ossidato

    Per impieghi nelle preparazioni nutritive a condizione che non venga superata la quantità massima negli alimenti di cui alla parte E, punto 13.1.3, dell’allegato II

    Tutti i nutrienti

    Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, quali definiti dalla direttiva 2006/125/CE

    Nota:   Norme generali relative alle condizioni d’uso degli additivi alimentari della parte 5

    1.

    Salvo altrimenti disposto, gli additivi alimentari elencati nella parte 6, tabella 1, del presente allegato, di norma autorizzati negli alimenti in base al principio generale “quantum satis” e compresi nell’allegato II, parte C, punto 1, gruppo I, sono stati inclusi come additivi alimentari nei nutrienti in base al principio generale “quantum satis”.

    2.

    Per i fosfati e i silicati, le quantità massime — in caso di loro utilizzo come additivi — sono state stabilite solo in rapporto alle preparazioni nutritive e non in rapporto all’alimento finale.

    3.

    Per tutti gli altri additivi alimentari la cui DGA è espressa con un valore numerico la quantità massima è stata fissata per le preparazioni nutritive e per l’alimento finale.

    4.

    Nessun additivo alimentare è autorizzato quale colorante, edulcorante o esaltatore di sapidità.

    PARTE 6

    Denominazione dei gruppi di additivi alimentari ai fini delle parti da 1 a 5

    Tabella 1

    Numero E

    Denominazione

    E 170

    Carbonato di calcio

    E 260

    Acido acetico

    E 261

    Acetato di potassio

    E 262

    Acetati di sodio

    E 263

    Acetato di calcio

    E 270

    Acido lattico

    E 290

    Anidride carbonica

    E 296

    Acido malico

    E 300

    Acido ascorbico

    E 301

    Ascorbato di sodio

    E 302

    Ascorbato di calcio

    E 304

    Esteri dell’acido ascorbico con acidi grassi

    E 306

    Estratto ricco in tocoferolo

    E 307

    Alfatocoferolo

    E 308

    Gammatocoferolo

    E 309

    Deltatocoferolo

    E 322

    Lecitine

    E 325

    Lattato di sodio

    E 326

    Lattato di potassio

    E 327

    Lattato di calcio

    E 330

    Acido citrico

    E 331

    Citrati di sodio

    E 332

    Citrati di potassio

    E 333

    Citrati di calcio

    E 334

    Acido tartarico [L(+)-]

    E 335

    Tartrati di sodio

    E 336

    Tartrati di potassio

    E 337

    Tartrato di sodio e di potassio

    E 350

    Malati di sodio

    E 351

    Malato di potassio

    E 352

    Malati di calcio

    E 354

    Tartrato di calcio

    E 380

    Citrato triammonico

    E 400

    Acido alginico

    E 401

    Alginato di sodio

    E 402

    Alginato di potassio

    E 403

    Alginato d’ammonio

    E 404

    Alginato di calcio

    E 406

    Agar-agar

    E 407

    Carragenina

    E 407a

    Alghe Euchema trasformate

    E 410

    Farina di semi di carrube

    E 412

    Gomma di guar

    E 413

    Gomma adragante

    E 414

    Gomma d’acacia (gomma arabica)

    E 415

    Gomma di xanthan

    E 417

    Gomma di tara

    E 418

    Gomma di gellano

    E 422

    Glicerolo

    E 440

    Pectine

    E 460

    Cellulosa

    E 461

    Metilcellulosa

    E 462

    Etilcellulosa

    E 463

    Idrossi-propil-cellulosa

    E 464

    Idrossi-propil-metilcellulosa

    E 465

    Etilmetilcellulosa

    E 466

    Carbossimetilcellulosa, carbossimetilcellulosa di sodio, gomma di cellulosa

    E 469

    Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente, gomma di cellulosa idrolizzata enzimaticamente

    E 470a

    Sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi

    E 470b

    Sali di magnesio degli acidi grassi

    E 471

    Mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472a

    Esteri acetici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472b

    Esteri lattici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472c

    Esteri citrici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472d

    Esteri tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472e

    Esteri mono- e diaceltiltartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 472f

    Esteri misti acetici-tartarici di mono- e digliceridi degli acidi grassi

    E 500

    Carbonati di sodio

    E 501

    Carbonati di potassio

    E 503

    Carbonati di ammonio

    E 504

    Carbonati di magnesio

    E 507

    Acido cloridrico

    E 508

    Cloruro di potassio

    E 509

    Cloruro di calcio

    E 511

    Cloruro di magnesio

    E 513

    Acido solforico

    E 514

    Solfati di sodio

    E 515

    Solfati di potassio

    E 516

    Solfato di calcio

    E 524

    Idrossido di sodio

    E 525

    Idrossido di potassio

    E 526

    Idrossido di calcio

    E 527

    Idrossido d’ammonio

    E 528

    Idrossido di magnesio

    E 529

    Ossido di calcio

    E 530

    Ossido di magnesio

    E 570

    Acidi grassi

    E 574

    Acido gluconico

    E 575

    Gluconodeltalattone

    E 576

    Gluconato di sodio

    E 577

    Gluconato di potassio

    E 578

    Gluconato di calcio

    E 640

    Glicina e il suo sale di sodio

    E 938

    Argon

    E 939

    Elio

    E 941

    Azoto

    E 942

    Protossido di azoto

    E 948

    Ossigeno

    E 949

    Idrogeno

    E 1103

    Invertasi

    E 1200

    Polidestrosio

    E 1404

    Amido ossidato

    E 1410

    Fosfato di monoamido

    E 1412

    Fosfato di diamido

    E 1413

    Fosfato di diamido fosfatato

    E 1414

    Fosfato di diamido acetilato

    E 1420

    Amido acetilato

    E 1422

    Adipato di diamido acetilato

    E 1440

    Amido idrossipropilato

    E 1442

    Fosfato di diamido idrossipropilato

    E 1450

    Ottenilsuccinato di amido e sodio

    E 1451

    Amido acetilato ossidato


    Tabella 2

    Acido sorbico — sorbati

    Numero E

    Denominazione

    E 200

    Acido sorbico

    E 202

    Sorbato di potassio

    E 203

    Sorbato di calcio


    Tabella 3

    Anidride solforosa-solfiti

    Numero E

    Denominazione

    E 220

    Anidride solforosa

    E 221

    Solfito di sodio

    E 222

    Bisolfito di sodio

    E 223

    Metabisolfito di sodio

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    E 226

    Solfito di calcio

    E 227

    Bisolfito di calcio

    E 228

    Potassio solfito acido


    Tabella 4

    Polisorbati

    Numero E

    Denominazione

    E 432

    Monolaurato di poliossietilensorbitano (polisorbato 20)

    E 433

    Monooleato di poliossietilensorbitano (polisorbato 80)

    E 434

    Monopalmitato di poliossietilensorbitano (polisorbato 40)

    E 435

    Monostearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 60)

    E 436

    Tristearato di poliossietilensorbitano (polisorbato 65)


    Tabella 5

    Esteri di sorbitano

    Numero E

    Denominazione

    E 491

    Monostearato di sorbitano

    E 492

    Tristearato di sorbitano

    E 493

    Monolaurato di sorbitano

    E 494

    Monooleato di sorbitano

    E 495

    Monopalmitato di sorbitano


    Tabella 6

    Acido fosforico — fosfati — di- tri- e polifosfati

    Numero E

    Denominazione

    E 338

    Acido fosforico

    E 339

    Fosfati di sodio

    E 340

    Fosfati di potassio

    E 341

    Fosfati di calcio

    E 343

    Fosfati di magnesio

    E 450

    Difosfati

    E 451

    Trifosfati

    E 452

    Polifosfati


    Tabella 7

    Acido alginico — alginati

    Numero E

    Denominazione

    E 400

    Acido alginico

    E 401

    Alginato di sodio

    E 402

    Alginato di potassio

    E 403

    Alginato d’ammonio»


    (1)  Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, a eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

    (2)  Eccetto gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

    (3)  L’E 163 (antociani) può contenere fino a 100 000 mg/kg di solfiti. L’E 150b (caramello solfito-caustico) e l’E 150d (caramello solfito-ammoniacale) possono contenerne 2 000 mg/kg in base ai requisiti di purezza (direttiva 2008/128/CE).

    (4)  Compresi gli enzimi autorizzati come additivi alimentari.

    (5)  Quantità massima da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505, E 1517 e E 1518). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.

    (6)  Regola di proporzionalità: quando si usano combinazioni di gallati, TBHQ, BHA e BHT, le singole quantità devono essere ridotte proporzionalmente.

    (7)  Le oleoresine di spezie sono estratti di spezie da cui il solvente d’estrazione è evaporato, lasciando una miscela di olio volatile e sostanza resinosa di spezie.

    (8)  Quantità massima di E 1518 e E 1520 da tutte le fonti negli alimenti: 3 000 mg/kg (singolarmente o in combinazione con E 1505 e E 1517). Per le bevande, ad eccezione dei liquori cremosi, la quantità massima di E 1520 è pari a 1 000 mg/l da tutte le fonti.


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