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Document 32011R1024

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1024/2011 della Commissione, del 14 ottobre 2011 , recante centocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    GU L 270 del 15.10.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1024/oj

    15.10.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 270/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1024/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 14 ottobre 2011

    recante centocinquantanovesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 5 ottobre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere una persona fisica al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2011

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    La voce seguente è aggiunta all’elenco "Persone fisiche":

    (a)

    "Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (alias (a) Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’, (b) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai, (c) Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i, (d) Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i, (e) Abu Du’a, (f) Abu Duaa’, (g) Dr. Ibrahim, (h) Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi, (i) Abu Bakr al-Baghdadi. Titolo: Dr. Indirizzo: Iraq. Data di nascita: 1971. Luogo di nascita: Samarra, Iraq. Nazionalità: irachena. Altre informazioni: (a) leader di Al-Qaeda in Iraq; (b) attualmente basato in Iraq; (c) gestisce e dirige operazioni su vasta scala di AQI; (d) noto soprattutto con il nome di battaglia (Abu Du’a, Abu Duaa’). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 5.10.2011."


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