EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0960

Regolamento di esecuzione (UE) n. 960/2011 della Commissione, del 26 settembre 2011 , recante centocinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

GU L 252 del 28.9.2011, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/960/oj

28.9.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 252/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 960/2011 DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2011

recante centocinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 15 settembre 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2011

Per la Commissione, a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

(a)

«Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui). Indirizzo: Wadi ’Ataba, Libia (indirizzo precedente nel 2004). Data di nascita: (a) 1963, (b) 1969. Luogo di nascita: Marzaq, Giamahiria araba libica. Nazionalità: libica. Passaporto n.: 681819/88 (passaporto libico). Numero di identificazione nazionale: 5617/87 (identificazione nazionale libica). Altre informazioni: (a) alto dirigente di Al-Qaeda che alla fine del 2010 era responsabile della supervisione di altri alti esponenti di Al-Qaeda; (b) dal 2010 è un comandante di Al-Qaeda in Pakistan e fornisce assistenza finanziaria ai combattenti di Al-Qaeda in Afghanistan, (c) è stato anche un alto stratega di Al-Qaeda e un comandante sul campo in Afghanistan, nonché un istruttore presso il campo di addestramento di Al-Qaeda; (d) il nome della madre è Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra’ ‘Umar). Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.»

(b)

«Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al- Husayn Ould Muhammad Salim (alias (a) Abdarrahmane ould Mohamed el Houcein ould Mohamed Salem, (b) Yunis al-Mauritani, (c) Younis al-Mauritani, (d) Sheikh Yunis al-Mauritani, (e) Shaykh Yunis the Mauritanian, (f) Salih the Mauritanian, (g) Mohamed Salem, (h) Youssef Ould Abdel Jelil, (i) El Hadj Ould Abdel Ghader, (j) Abdel Khader, (k) Abou Souleimane, (l) Chingheity). Data di nascita: intorno al 1981. Luogo di nascita: Arabia Saudita. Nazionalità: mauritana. Altre informazioni: (a) alto dirigente di Al-Qaeda basato in Pakistan e associato all'Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico; (b) ricercato dalle autorità mauritane. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 15.9.2011.»


Top