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Document 32011R0796
Commission Implementing Regulation (EU) No 796/2011 of 8 August 2011 amending for the 155th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al-Qaida network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2011 della Commissione, dell’ 8 agosto 2011 , recante centocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 796/2011 della Commissione, dell’ 8 agosto 2011 , recante centocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 205 del 10.8.2011, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
10.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 205/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 796/2011 DELLA COMMISSIONE
dell’8 agosto 2011
recante centocinquantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafi 1 e 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 29 luglio 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone giuridiche, gruppi o entità al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, nonché di modificare due voci dell’elenco. |
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. |
(4) |
Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
(1) |
Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità”:
|
(2) |
La voce “Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data di nascita: circa 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-i-Taliban Pakistan, un’organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita da quanto segue: “Hakimullah Mehsud (alias (a) Hakeemullah Mehsud, (b) Zulfiqar). Data di nascita: intorno al 1979. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) leader di Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP), un’organizzazione basata nelle aree tribali lungo il confine Afghanistan-Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.” |
(3) |
La voce “Wali Ur Rehman. Data di nascita: circa 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban per l’Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010” dell’elenco “Persone fisiche” è sostituita da quanto segue: “Wali Ur Rehman. Data di nascita: intorno al 1970. Luogo di nascita: Pakistan. Nazionalità: pakistana. Altre informazioni: (a) sarebbe nato nel Waziristan meridionale, Pakistan; (b) si ritiene che risieda in Pakistan; (c) emiro di Tehrik-i-Taliban (TTP) per l’Agenzia del Waziristan meridionale, aree tribali ad amministrazione federale, Pakistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 21.10.2010.” |