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Document 32011R0661

Regolamento (UE) n. 661/2011 della Commissione, dell’ 8 luglio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all’OCSE Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 181 del 9.7.2011, pp. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/661/oj

9.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 181/22


REGOLAMENTO (UE) N. 661/2011 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti all’OCSE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

sentiti i paesi interessati,

considerando quanto segue:

La Commissione ha ricevuto ulteriori informazioni riguardo alla Bosnia-Erzegovina e alla Malaysia. Per tenerne conto, l’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (2) va pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quattordicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)   GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1.

(2)   GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (CE) n. 1418/2007 è così modificato:

1)

la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«Bosnia-Erzegovina

a)

b)

c)

d)

 

 

 

della voce B1010:

rottami di ferro e acciaio

rottami di rame

rottami di alluminio

rottami di zinco

rottami di stagno

 

 

 

della voce B1020:

rottami di piombo (escluse batterie al piombo e acido)

 

 

 

B1050

 

 

 

B1090

 

 

 

B1100:

tantalio contenente scorie di stagno con tenore di stagno inferiore allo 0,5 %

 

 

 

della voce B1120:

metalli di transizione, esclusi i rifiuti di catalizzatori (catalizzatori esausti, catalizzatori liquidi usati o altri catalizzatori) riportati nell’elenco A:

Scandio

Vanadio

Manganese

Cobalto

Rame

Ittrio

Niobio

Afnio

Tungsteno

Titanio

Cromo

Ferro

Nichel

Zinco

Zirconio

Molibdeno

Tantalio

Renio

 

 

 

B1130

 

 

 

B2020

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

 

B3050

 

 

 

B3065

 

 

 

B3140

 

 

 

GC020»

2)

la voce relativa alla Malaysia concernente il codice di identificazione dei rifiuti GH013 è sostituita dalla seguente:

«Malaysia

a)

b)

c)

d)

 

 

 

GH013 3915 30

ex 390410-40»


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