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Document 32011R0588

Regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

GU L 161 del 21.6.2011, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/588/oj

21.6.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1


REGOLAMENTO (UE) N. 588/2011 DEL CONSIGLIO

del 20 giugno 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (2), dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia.

(2)

Con decisione 2011/357/PESC il Consiglio ha deciso di adottare determinate misure restrittive supplementari in relazione alla Bielorussia, imponendo in particolare un embargo sulle armi e un divieto riguardante il materiale per la repressione interna.

(3)

Alcuni elementi di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.

(4)

Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia e conformemente alla decisione 2011/357/PESC del Consiglio, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006.

(5)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.

(6)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

il titolo del regolamento (CE) n. 756/2006 è sostituito dal seguente:

«Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia»;

2)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

il punto 5) è sostituito dal seguente:

«5)   “territorio della Comunità”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;

b)

è aggiunto il punto seguente:

«6)   «assistenza tecnica»: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell’apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.»;

3)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 1 bis

1.   È vietato:

a)

vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna elencate nell’allegato III, originarie o meno dell’Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla lettera a).

2.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato II, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

Articolo 1 ter

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencato nell’allegato III, a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato III, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia;

d)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a c).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano:

a)

al materiale militare non letale o materiale che potrebbe essere utilizzato per la repressione interna, destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di sviluppo istituzionale dell’ONU e dell’Unione o ad operazioni di gestione delle crisi dell’UnE o dell’ONU; o

b)

veicoli non da combattimento equipaggiati con materiali per difese balistiche, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri in Bielorussia,

purché la relativa fornitura sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell’allegato II.

3.   Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale.

(3)  GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.»"

Articolo 2

1.   Le persone e le entità elencate nell’allegato I del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) 756/2006.

2.   L’allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.

Per il Consiglio

La presidente

C. ASHTON


(1)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

Persone ed entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1

A.   Persone

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Luogo e data di nascita, altre informazioni identificative

(numero del passaporto, …)

Motivi

1

Andrey Kazheunikau

Andrey Kozhevnikov

Андрэй Кажэўнiкаў

Андрей Кожевников

 

Pubblico ministero della causa contro candidati ex-presidenziali Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, membri del comitato elettorale di Neklyaev Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta e Sergei Vozniak, nonché vicepresidente del Fronte della gioventù Anastasia Polozhanka. L'accusa presentata denota una chiara motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

2

Grachova, Liudmila

(Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila)

Gracheva Liudmila

(Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila)

Грачова Людмiла

Грачева Людмила

 

Giudice presso il tribunale del distretto Leninski di Minsk. Ha trattato il caso di candidati ex-presidenziali Nikolai Statkevich e Dmitri Uss, nonché di attivisti della società politica e civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov e Dmitri Bulanov. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati.

3

Chubkavets Kiril

Chubkovets Kirill

Чубкавец Кiрыл

Чубковец Кирилл

 

Pubblico ministero della causa contro candidati ex-presidenziali Nikolai Statkevich e Dmitri Uss, nonché attivisti della società politica e civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov e Dmitri Bulanov. L'accusa presentata denota una chiara motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni.

4

Peftiev Vladimir

Peftiev Vladimir Pavlovich

Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч

Пефтиев Владимир Павлович

Nato il 1 luglio 1957 nella città di Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ucraina

Passaporto attuale n.: MP2405942

Persona associata al presidente di Lukashenko e alla sua famiglia. Consulente economico capo del presidente Lukashenko e sponsor finanziario principale del regime di Lukashenko. Presidente del Consiglio degli azionisti della Beltechexport, la più grande azienda di export/import di prodotti della difesa in Bielorussia.


B.   Entità

 

Nome

Traslitterazione della grafia bielorussa

Traslitterazione della grafia russa

Nome

(grafia bielorussa)

Nome

(grafia russa)

Informazioni identificative

Motivi

1

Beltechexport

 

ЗАО „Белтехэкспорт“

Repubblica di Bielorussia,

220012, Minsk,

Nezavisimost ave., 86-B

Tel: (+375 17) 263-63-83,

Fax: (+375 17) 263-90-12

Entità controllata da Peftiev Vladimir

2

Sport-Pari

(Operator of the Republican Lottery company) (Gestore della lotteria repubblicana)

 

ЗАО „Спорт-пари“ (оператор республиканской лотереи)

 

Entità controllata da Peftiev Vladimir

3

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications (Società privata unitaria di telecomunicazioni BT)

 

частное унитарное предприятие ЧУП „БТ Телекоммуникации“

 

Entità controllata da Peftiev Vladimir


ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco delle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna di cui all’articolo 1 bis e all’articolo 1 ter

1.

Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:

1.1.

armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (1) («elenco comune delle attrezzature militari»);

1.2.

munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;

1.3.

congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

2.

Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

3.

Veicoli:

3.1.

veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;

3.2.

veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;

3.3.

veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;

3.4.

veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;

3.5.

veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;

3.6.

componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1

Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2

Ai fini del punto 3.5 il termine «veicoli» include i rimorchi.

4.

Sostanze esplosive e attrezzature collegate:

4.1.

apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati; tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l’attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l’innesco di un’esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);

4.2.

cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari;

4.3.

Altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:

a)

amatolo;

b)

nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto);

c)

nitroglicole;

d)

tetranitrato di pentaeritrite (PETN);

e)

cloruro di picrile;

f)

2,4,6 trinitrotoluene (TNT).

5.

Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:

5.1.

giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2.

elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframmentazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota Questo punto non sottopone ad autorizzazione:

le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;

le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.

6.

Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.

7.

Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari.

8.

Filo spinato tagliente.

9.

Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.

10.

Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.

11.

Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.».


(1)  GU C 86 del 18.3.2011, pag. 1.


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