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Document 32011R0588
Council Regulation (EU) No 588/2011 of 20 June 2011 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures against President Lukashenko and certain officials of Belarus
Regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
Regolamento (UE) n. 588/2011 del Consiglio, del 20 giugno 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
GU L 161 del 21.6.2011, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
21.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 588/2011 DEL CONSIGLIO
del 20 giugno 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/357/PESC del Consiglio, del 20 giugno 2011, che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006 (2), dispone il congelamento delle attività del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia. |
(2) |
Con decisione 2011/357/PESC il Consiglio ha deciso di adottare determinate misure restrittive supplementari in relazione alla Bielorussia, imponendo in particolare un embargo sulle armi e un divieto riguardante il materiale per la repressione interna. |
(3) |
Alcuni elementi di queste misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello di Unione al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri. |
(4) |
Tenuto conto della gravità della situazione in Bielorussia e conformemente alla decisione 2011/357/PESC del Consiglio, altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 765/2006. |
(5) |
È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006. |
(6) |
Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:
1) |
il titolo del regolamento (CE) n. 756/2006 è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia»; |
2) |
l’articolo 1 è così modificato:
|
3) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 1 bis 1. È vietato:
2. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale delle Nazioni Unite (ONU), da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale. 3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato II, possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo. Articolo 1 ter 1. È vietato:
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi menzionati non si applicano:
purché la relativa fornitura sia stata preventivamente approvata dall’autorità competente di uno Stato membro identificata sui siti web elencati nell’allegato II. 3. Il paragrafo 1 non si applica all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Bielorussia da personale dell’ONU, da personale dell’Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media o da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e persone associate, per uso esclusivamente individuale. |
Articolo 2
1. Le persone e le entità elencate nell’allegato I del presente regolamento sono aggiunte nell’elenco riportato nell’allegato IA del regolamento (CE) 756/2006.
2. L’allegato II del presente regolamento è aggiunto al regolamento (CE) n. 765/2006.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 20 giugno 2011.
Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON
(1) Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.
ALLEGATO I
Persone ed entità di cui all'articolo 2, paragrafo 1
A. Persone
|
Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa |
Nome (grafia bielorussa) |
Nome (grafia russa) |
Luogo e data di nascita, altre informazioni identificative (numero del passaporto, …) |
Motivi |
1 |
Andrey Kazheunikau Andrey Kozhevnikov |
Андрэй Кажэўнiкаў |
Андрей Кожевников |
|
Pubblico ministero della causa contro candidati ex-presidenziali Vladimir Neklyaev, Vitaly Rimashevsky, membri del comitato elettorale di Neklyaev Andrei Dmitriev, Aleksandr Feduta e Sergei Vozniak, nonché vicepresidente del Fronte della gioventù Anastasia Polozhanka. L'accusa presentata denota una chiara motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni. |
2 |
Grachova, Liudmila (Grachova, Ludmila; Grachova Lyudmila) Gracheva Liudmila (Gracheva Lyudmila; Grachiova Ludmila) |
Грачова Людмiла |
Грачева Людмила |
|
Giudice presso il tribunale del distretto Leninski di Minsk. Ha trattato il caso di candidati ex-presidenziali Nikolai Statkevich e Dmitri Uss, nonché di attivisti della società politica e civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov e Dmitri Bulanov. Ha condotto il processo in palese violazione del codice di procedura penale. Ha accolto l'utilizzo di elementi di prova e deposizioni non pertinenti contro gli imputati. |
3 |
Chubkavets Kiril Chubkovets Kirill |
Чубкавец Кiрыл |
Чубковец Кирилл |
|
Pubblico ministero della causa contro candidati ex-presidenziali Nikolai Statkevich e Dmitri Uss, nonché attivisti della società politica e civile Andrei Pozniak, Aleksandr Klaskovski, Aleksandr Kvetkevich, Artiom Gribkov e Dmitri Bulanov. L'accusa presentata denota una chiara motivazione politica e costituisce una palese violazione del codice di procedura penale. Si fonda su un'errata classificazione degli eventi del 19 dicembre 2010, non giustificata da indizi, prove e deposizioni di testimoni. |
4 |
Peftiev Vladimir Peftiev Vladimir Pavlovich |
Пефцiеў Уладзiмiр Паўлавiч |
Пефтиев Владимир Павлович |
Nato il 1 luglio 1957 nella città di Berdyansk, Zaporozhskaya Oblast, Ucraina Passaporto attuale n.: MP2405942 |
Persona associata al presidente di Lukashenko e alla sua famiglia. Consulente economico capo del presidente Lukashenko e sponsor finanziario principale del regime di Lukashenko. Presidente del Consiglio degli azionisti della Beltechexport, la più grande azienda di export/import di prodotti della difesa in Bielorussia. |
B. Entità
|
Nome Traslitterazione della grafia bielorussa Traslitterazione della grafia russa |
Nome (grafia bielorussa) |
Nome (grafia russa) |
Informazioni identificative |
Motivi |
|||||
1 |
Beltechexport |
|
ЗАО „Белтехэкспорт“ |
|
Entità controllata da Peftiev Vladimir |
|||||
2 |
Sport-Pari (Operator of the Republican Lottery company) (Gestore della lotteria repubblicana) |
|
ЗАО „Спорт-пари“ (оператор республиканской лотереи) |
|
Entità controllata da Peftiev Vladimir |
|||||
3 |
Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications (Società privata unitaria di telecomunicazioni BT) |
|
частное унитарное предприятие ЧУП „БТ Телекоммуникации“ |
|
Entità controllata da Peftiev Vladimir |
ALLEGATO II
«ALLEGATO III
Elenco delle attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna di cui all’articolo 1 bis e all’articolo 1 ter
1. |
Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
|
2. |
Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. |
3. |
Veicoli:
|
4. |
Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
|
5. |
Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell’elenco comune delle attrezzature militari:
|
6. |
Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell’elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell’uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato. |
7. |
Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d’immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall’elenco comune delle attrezzature militari. |
8. |
Filo spinato tagliente. |
9. |
Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm. |
10. |
Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco. |
11. |
Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l’uso degli articoli di cui al presente elenco.». |