This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32011R0540
Commission Implementing Regulation (EU) No 540/2011 of 25 May 2011 implementing Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the list of approved active substances Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 , recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011 , recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 153 del 11.6.2011, p. 1–186
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 29/09/2024
11.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2011
recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,
sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2) sono considerate approvate a norma di detto regolamento. |
(2) |
Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre quindi adottare un regolamento che contenga l'elenco delle sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE al momento dell'adozione del presente regolamento. |
(3) |
In tale contesto occorre tener presente che, con l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che ha abrogato la direttiva 91/414/CEE, le direttive che iscrivevano le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono diventate obsolete nella misura in cui esse abrogano tale direttiva. Tuttavia, le disposizioni autonome di tali direttive continuano ad applicarsi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le sostanze attive di cui all'allegato del presente regolamento sono considerate approvate a norma del regolamento (EC) n. 1107/2009.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.
ALLEGATO
SOSTANZE ATTIVE APPROVATE PER L'UTILIZZO NEI PRODOTTI FITOSANITARI
Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nel presente allegato:
— |
per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per ciascuna sostanza si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II; |
— |
gli Stati membri tengono disponibili tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) per consultazione delle eventuali parti interessate o li rendono ad esse disponibili su richiesta specifica. |
Numero |
Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Imazalil N. CAS 73790-28-0, 35554-44-0 N. CIPAC 335 |
(+)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofeniletil)imidazolo oppure (+)-allil 1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere |
975 g/kg |
1o gennaio 1999 |
31 dicembre 2011 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per gli usi di seguito elencati si applicano le seguenti condizioni particolari:
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 11o luglio 1997. |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Azossistrobina N. CAS 131860-33-8 N. CIPAC 571 |
Metil (E)-2-{2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]-fenil}-3-metossiacrilato |
930 g/kg (Z isomero mass. 25 g/kg) |
1o luglio 1998 |
31 dicembre 2011 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve prestare particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 22 aprilee 1998. |
||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Kresoxim-metile N. CAS 143390-89-0 N. CIPAC 568 |
Metil (E)-2-metossiimino-2-[2-(o-tolilossimetil)fenil]acetato |
910 g/kg |
1o febbraio 1999 |
31 dicembre 2011 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri dovranno prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 ottobre 1998. |
||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Spiroxamina N. CAS 1181134-30-8 N. CIPAC 572 |
(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina |
940 g/kg (diastereomeri A e B combinati) |
1o settembre 1999 |
31 dicembre 2011 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 12 maggio 1999. |
||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Azimsulfuron N. CAS 120162-55-2 N. CIPAC 584 |
1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[1-metil-4-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-pirazol-5-ilsolfonil]-urea |
980 g/kg |
1o ottobre 1999 |
31 dicembre 2011 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Le applicazioni atmosferiche non possono essere autorizzate. Nel prendere la loro decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione all’impatto sugli organismi acquatici e sulle piante terrestri non bersaglio e garantiscono che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi (ad esempio nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l’acqua prima che sia scaricata). Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 2 luglio 1999. |
||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Fluroxipir N. CAS 69377-81-7 N. CIPAC 431 |
Acido 4-amino-3,5-dicloro-6-fluoro-2-piridilossiacetico |
950 g/kg |
1o dicembre 2000 |
31 dicembre 2011 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:
Gli Stati membri informano la Commissione se gli studi e le informazioni complementari richiesti, di cui al punto 7 del rapporto di riesame, non sono presentati entro il 1o dicembre 2000. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 30 novembre 1999. |
||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Metsulfuron metile N. CAS 74223-64-6 |
2-(4-metossi-6-metil-1,3,5,-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil)benzoato di metile |
960 g/kg |
1o luglio 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000. |
||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Calcio-proesadione N. CAS 127277-53-6 N. CIPAC 567 |
3,5-diosso-4-propionilcicloesanocarbossilato di calcio |
890 g/kg |
1o ottobre 2000 |
31 dicembre 2011 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000. |
||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Triasulfuron N. CAS 82097-50-5 N. CIPAC 480 |
1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea |
940 g/kg |
1o agosto 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000. |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Esfenvalerate N. CAS 66230-04-4 N. CIPAC 481 |
(S)-α-ciano-3-fenossibenzil-(S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato |
830 g/kg |
1o agosto 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000. |
||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Bentazone N. CAS 25057-89-0 N. CIPAC 366 |
3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido |
960 g/kg |
1o agosto 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000. |
||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Lambda-cialotrina N. CAS 91465-08-6 N. CIPAC 463 |
Miscela (nel rapporto 1:1) di:
|
810 g/kg |
1o gennaio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri:
Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000. |
||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Fenhexamid N. CAS 126833-17-8 N. CIPAC 603 |
N-(2,3-dicloro-4-idrossifenil)-1-metilcicloesanocarbossammide |
≥ 950 g/kg |
1o giugno 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000. |
||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Amitrolo N. CAS 61-82-5 N. CIPAC 90 |
H-[1,2,4]-triazolo-3-ilammina |
900 g/kg |
1o gennaio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'amitrolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Diquat N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro) N. CIPAC 55 |
9,10-diidro-8a,10a-diazoniafenantrene (dibromuro) |
950 g/kg |
1o gennaio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida terrestre e disseccante. Non possono essere autorizzati gli usi come diserbante acquatico. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Piridato N. CAS 55512-33.9 N. CIPAC 447 |
6-cloro-3-fenilpiridazin-4-il S-octil-tiocarbonato |
900 g/kg |
1o gennaio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Tiabendazolo N. CAS 148-79-8 N. CIPAC 323 |
2-tiazol-4-il-1H-benzimidazolo |
985 g/kg |
1o gennaio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni fogliari tramite nebulizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tiabendazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Occorre adottare adeguate misure di attenuazione dei rischi (ad esempio, depurazione con terra diatomacea o carbone attivo) per la protezione delle acque superficiali dalla contaminazione a livelli inaccettabili attraverso le acque reflue. |
||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Paecilomyces fumosoroseus ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874 |
Non pertinente |
Occorre accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari in ciascuna coltura di fermentazione, mediante cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC) |
1o luglio 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprilee 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
DPX KE 459 (flupirsulfuron metile) N. CAS 144740-54-5 N. CIPAC 577 |
Sale monosodico di 2-(4,6-dimetossipirimidin-2-ilcarbammoilsulfamoil)-6-trifluorometilnicotinato |
903 g/kg |
1o luglio 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprilee 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Acibenzolar-s-metile N. CAS 135158-54-2 N. CIPAC 597 |
Acido benzo[1,2,3]tiadiazol-7-carbotioico-S-metil estere |
970 g/kg |
1o novembre 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come attivatore della resistenza delle piante. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Ciclanilide N. CAS 113136-77-9 N. CIPAC 586 |
Non disponibile |
960 g/kg |
1o novembre 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. L'impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1o g/kg. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Fosfato ferrico N. CAS 10045-86-0 N. CIPAC 629 |
Fosfato ferrico |
990 g/kg |
1o novembre 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come molluschicida. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Pimetrozina N. CAS 123312-89-0 N. CIPAC 593 |
(E)-6-metil-4-[(piridin-3-ilmetilene)ammino]-4,5-diidro-2H-[1,2,4]-triazin-3 one |
950 g/kg |
1o novembre 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Piraflufen-etile N. CAS 129630-19-9 N. CIPAC 605 |
Etil 2-cloro-5-(4-cloro-5-difluorometossi-1-metilpirazol-3-il)-4-fluorofenossiacetato |
956 g/kg |
1o novembre 2001 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche; inoltre, devono adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001. |
||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Glifosate N. CAS 1071-83-6 N. CIPAC 284 |
N-(fosfonometil)-glicina |
950 g/kg |
1o luglio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul glifosate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Tifensulfuron metile N. CAS 79277-27-3 N. CIPAC 452 |
3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2- ilcarbamoil-sulfamoil) tiofene-2-carbossilato di metile |
960 g/kg |
1o luglio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tifensulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
2,4-D N. CAS 94-75-7 N. CIPAC 1 |
Acido (2,4-diclorofenossi)acetico |
960 g/kg |
1o ottobre 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul 2,4-D, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 2 ottobre 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Isoproturon N. CAS 34123-59-6 N. CIPAC 336 |
3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea |
970 g/kg |
1o gennaio 2003 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'isoproturon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 7 dicembre 2001. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Etofumesate N. CAS 26225-79-6 N. CIPAC 223 |
(±)-2-ethoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetilbenzofuran-5-ylmethanesulfonate |
960 g/kg |
1o marzo 2003 |
28 febbraio 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etofumesate, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali il 26 febbraio 2002. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche e devono adottare misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Iprovalicarb N. CAS 140923-17-7 N. CIPAC 620 |
Isopropilestere dell'acido{2-metil-1-[1-(4-metilfenil)etilcarbonil]propil}-carbammico |
950 g/kg (valore provvisorio) |
1o luglio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Prosulfuron N. CAS 94125-34-5 N. CIPAC 579 |
1-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropil)-fenilsulfonil]-urea |
950 g/kg |
1o Juli 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Sulfosulfuron N. CAS 141776-32-1 N. CIPAC 601 |
1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-[2-etanosulfonil-imidazol[1,2-a]piridin)solfonil]urea |
980 g/kg |
1o luglio 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Cinidon etile N. CAS 142891-20-1 N. CIPAC 598 |
(Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato |
940 g/kg |
1o ottobre 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Cialofop butile N. CAS 122008-85-9 N. CIPAC 596 |
Butil-(R)-2-[4(4-ciano-2-fluorofenossi) fenossi]propionato |
950 g/kg |
1o ottobre 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cialofop butile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Famoxadone N. CAS 131807-57-3 N. CIPAC 594 |
3-anilino-5-metil-5-(4-fenossifenil)-1,3-ossazolidin-2,4-dione |
960 g/kg |
1o ottobre 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul famoxadone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Florasulam N. CAS 145701-23-1 N. CIPAC 616 |
2', 6′, 8-Trifluoro-5-metossi-[1,2,4]-triazolo [1,5-c] pirimidin-2-sulfonanilide |
970 g/kg |
1o ottobre 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul florasulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Metalaxyl-M N. CAS 70630-17-0 N. CIPAC 580 |
Metil (R)-2-{[(2,6-dimetilfenil)metossiacetil] amino} propionato |
910 g/kg |
1o ottobre 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil-M, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Picolinafen N. CAS 137641-05-5 N. CIPAC 639 |
4′-Fluoro-6-[(α,α,α-trifluoro-m-tolil)ossi]picolinanilide |
970 g/kg |
1o ottobre 2002 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprilee 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Flumiossazina N. CAS 103361-09-7 N. CIPAC 578 |
N-(7-fluoro-3,4-diidro-3-osso-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzossazin-6-il)cicloes-1-ene-1,2-dicarbossammide |
960 g/kg |
1o gennaio 2003 |
31 dicembre 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla flumiossazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Deltametrina N. CAS 52918-63-5 N. CIPAC 333 |
(S)-α-ciano-3-fenossibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimetilciclopropano carbossilato |
980 g/kg |
1o novembre 2003 |
31 ottobre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla deltametrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 18 ottobre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Imazamox N. CAS 114311-32-9 N. CIPAC 619 |
Acido (±)-2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin-2-il)- 5-(metossimetil) nicotinico |
950 g/kg |
1o luglio 2003 |
30 giugno 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazamox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002 In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Oxasulfuron N. CAS 144651-06-9 N. CIPAC 626 |
Oxetan-3-il 2 [(4,6-dimetilpirimidin-2-il) carbamoil-sulfamoil] benzoato |
930 g/kg |
1o luglio 2003 |
30 giugno 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Etossisulfuron N. CAS 126801-58-9 N. CIPAC 591 |
3-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-1-(2-etossifenossi-sulfonil)urea |
950 g/kg |
1o luglio 2003 |
30 giugno 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etossisulforon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche ed alghe non bersaglio in canali di scolo. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Foramsulfuron N. CAS 173159-57-4 N. CIPAC 659 |
1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-dimetilcarbamoil-5-formamidofenilsulfonil)urea |
940 g/kg |
1o luglio 2003 |
30 giugno 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul foramsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Oxadiargil N. CAS 39807-15-3 N. CIPAC 604 |
5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-propargilossifenil)-1,3,4 oxadiazol-2-(3H)-one |
980 g/kg |
1o luglio 2003 |
30 giugno 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxadiargil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di alghe e piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Ciazofamid N. CAS 120116-88-3 N. CIPAC 653 |
4-cloro-2ciano-N,N-dimetil-5-P-tolilimidazolo -1-sulfonammide |
935 g/kg |
1o luglio 2003 |
30 giugno 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciazofamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o limitazioni d'uso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
2,4-DB N. CAS 94-82-6 N. CIPAC 83 |
Acido 4-(2,4-diclorofenossi) butirrico |
940 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Beta-ciflutrin N. CAS 68359-37-5 (stereochimica non stabilita) N. CIPAC 482 |
Estere (SR)-α-ciano- (4-fluoro-3-fenossi-fenil) metilico dell'acido (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilico |
965 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Gli usi diversi da trattamenti su piante ornamentali in serre e su sementi non sono al momento adeguatamente suffragati da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori umani e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli usi fogliari all'aperto e i rischi connessi con la dieta alimentare di trattamenti fogliari su colture commestibili. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beta-ciflutrin, in particolare del e relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Ciflutrin N. CAS 68359-37-5 (stereochimica non stabilita) N. CIPAC 385 |
(RS),-α-ciano-4-fluoro-3-fenossibenzil-(1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimeticiclopropanecarbossilato |
920 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Gli usi diversi da trattamenti su piante ornamentali in serre e su sementi non sono al momento adeguatamente suffragati da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori umani e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli usi fogliari all'aperto e i rischi connessi con la dieta alimentare di trattamenti fogliari su colture commestibili. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Iprodione N. CAS 36734-19-7 N. CIPAC 278 |
3-(3,5-diclorofenil)-Nisopropil-2,4-dioxo-imidazolidina-1-carbossimide |
960 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e nematocida. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’iprodione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Linuron N. CAS 330-55-2 N. CIPAC 76 |
3-(3,4-diclorofenil)-1-metossi-1-metilurea |
900 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul linuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Idrazide maleica N. CAS 123-33-1 N. CIPAC 310 |
6-idrossi-2H-piridazin-3-one |
940 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrazide maleica, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Pendimetalin N. CAS 40487-42-1 N. CIPAC 357 |
N-(1-etilpropil)-2,6-dinitro-3,4-ossilidene |
900 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pendimetalin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Propineb N. CAS 12071-83-9 (monomero), 9016-72-2 (omopolimero) N. CIPAC 177 |
1,2-propilenebis(ditiocarbammate) di zinco polimero |
La sostanza attiva per uso tecnico dev'essere conforme alle specifiche FAO. |
1o aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propineb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Propizamide N. CAS 23950-58-5 N. CIPAC 315 |
3,5-dichloro-N-(1,1-dimethyl-prop-2-ynyl)benzamide |
920 g/kg |
1o aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propizamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Mecoprop N. CAS 7085-19-0 N. CIPAC 51 |
(RS)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico |
930 g/kg |
1o giugno 2004 |
31 maggio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop, in particolare delle relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Mecoprop-P N. CAS 16484-77-8 N. CIPAC 475 |
(R)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico |
860 g/kg |
1o giugno 2004 |
31 maggio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Propiconazolo N. CAS 60207-90-1 N. CIPAC 408 |
(±)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazolo |
920 g/kg |
1o giugno 2004 |
31 maggio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propiconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Trifloxystrobin N. CAS 141517-21-7 N. CIPAC 617 |
Methyl (E)-methoxyimino-{}{(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminooxyl]-o-tolyl}} acetato |
960 g/kg |
1o ottobre 2003 |
30 settembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trifloxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e/o avviare programmi di monitoraggio. |
||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Carfentrazone etile N. CAS 128639-02.1 N. CIPAC 587 |
Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate |
900 g/kg |
1o ottobre 2003 |
30 settembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carfentrazone etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. In base a tale valutazione globale:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Mesotrione N. CAS 104206-8 N. CIPAC 625 |
2-(4-mesyl-2-nitrobenzoyl) cyclohexane -1,3-dione |
920 g/kg L'impurezza di sintesi 1-cyano-6-(methylsulfonyl)-7-nitro-9H-xanthen-9-one è considerata tossica e deve rimanere inferiore a 0,0002 % (w/w) nella sostanza tecnica. |
1o ottobre 2003 |
30 settembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mesotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. |
||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Fenamidone N. CAS 161326-34-7 N. CIPAC 650 |
(S)-5-methyl-2-methylthio-5-phenyl-3-phenylamino-3,5-dihydroimidazol-4-one |
975 g/kg |
1o ottobre 2003 |
30 settembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenamidone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Isoxaflutole N. CAS 141112-29-0 N. CIPAC 575 |
5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-trifluoromethylbenzoyl) isoxazole |
950 g/kg |
1o ottobre 2003 |
30 settembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaflutole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Flurtamone N. CAS 96525-23-4 |
(RS)-5-metil-ammino-2-fenil-4-(a,a,a-trifluoro-m-tolil) furan-3 (2H)-one |
960 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurtamone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Flufenacet N. CAS 142459-58-3 N. CIPAC 588 |
4′-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide |
950 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flufenacet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Iodosulfuron N. CAS 185119-76-0 (sostanza madre) 144550-36-7 (iodosulfuron-metile-sodio) N. CIPAC 634 (sostanza madre) 634.501o (iodosulfuron-metile-sodio) |
Metil-4-iodo-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-ureidosulfonil]benzoato, sale sodico |
910 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo iodosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Dimethenamid-p N. CAS 163515-14-8 N. CIPAC 638 |
S-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metoxi-1-metiletil)-acetamide |
890 g/kg (valore preliminare basato su un impianto pilota) |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimethenamid-p, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Picoxystrobin N. CAS 117428-22-5 N. CIPAC 628 |
Metil (E)-3-metossi-2-{2-[6-(trifluorometil)-2- piridilossimetil]fenil} acrilato |
950 g/kg (valore preliminare basato su un impianto pilota) |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picoxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Fostiazato N. CAS 98886-44-3 N. CIPAC 585 |
(RS)-S-sec-butil O-etil 2-oxo-1,3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato |
930 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fostiazato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per gli uccelli di piccole dimensioni, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Siltiofam N. CAS 175217-20-6 N. CIPAC 635 |
N-allil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofene-3-carbossammide |
950 g/kg |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Gli usi diversi dalle colture commestibili non sono al momento adeguatamente suffragati. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori, per gli operatori e per l'ambiente. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Se del caso occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Coniothyrium minitans Ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660) N. CIPAC 614 |
Non pertinente |
Particolari sulla purezza e sul controllo della produzione sono contenuti nel rapporto di riesame. |
1o gennaio 2004 |
31 dicembre 2013 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nella procedura di concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul coniothyrium minitans, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Molinate N. CAS 2212-67-1 N. CIPAC 235 |
|
950 g/kg |
1o agosto 2004 |
31 luglio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul molinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Tiram N. CAS 137-26-8 N. CIPAC 24 |
|
960 g/kg |
1o agosto 2004 |
31 luglio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o repellente. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Ziram N. CAS 137-30-4 N. CIPAC 31 |
Bis (N-dimetil-ditiocarbammato) di zinco |
950 g/kg (specifiche FAO)
|
1o agosto 2004 |
31 luglio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o repellente. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo ziram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Mesosulfuron N. CAS 400852-66-6 N. CIPAC 441 |
2-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-α-(methanesulfonamido)-p-toluic acid |
930 g/kg |
1o aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mesosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Propoxycarbazone N. CAS 145026-81-9 N. CIPAC 655 |
2-(4,5-dihydro-4-methyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) carboxamidosulfonylbenzoicacid-methylester |
≥ 950 g/kg (espresso come propoxy-carbazone-sodium) |
1o aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Zoxamide N. CAS 156052-68-5 N. CIPAC 640 |
(RS)-3,5-Dichloro-N-(3-chloro-1-ethyl-1-methylacetonyl)-p-toluamide |
950 g/kg |
1o aprile 2004 |
31 marzo 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. |
||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Chlorpropham N. CAS 101-21-3 N. CIPAC 43 |
3-clorofenilcarbammato di isopropile |
975 g/kg |
1o febbraio 2005 |
31 gennaio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida ed antigermogliante. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul chlorpropham, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Acido benzoico N. CAS 65-85-0 N. CIPAC 622 |
Acido benzoico |
990 g/kg |
1o giugno 2004 |
31 maggio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come disinfettante. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido benzoico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. |
||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Flazasulfuron N. CAS 104040-78-0 N. CIPAC 595 |
1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-(3-trifluoromethyl-2-pyridylsulphonyl)urea |
940 g/kg |
1o giugno 2004 |
31 maggio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flazasulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Pyraclostrobin N. CAS 175013-18-0 N. CIPAC 657 |
Methyl N-(2-{[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]oxymethyl}phenyl) N-methoxy carbamate |
975 g/kg L'impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %. |
1o giugno 2004 |
31 maggio 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o come fitoregolatore. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyraclostrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Quinoxifen N. CAS 124495-18-7 N. CIPAC 566 |
5, 7-dicloro-4 (p-fluorofenoxi) quinolina |
970 g/kg |
1o settembre 2004 |
31 agosto 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinoxifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e avviare programmi di monitoraggio nelle zone regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli. |
||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Alpha-cypermethrin N. CAS 67375-30-8 N. CIPAC 454 |
Miscela racemica comprendente
|
930 g/kg CIS-2 |
1o marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'alpha-cypermethrin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Benalaxyl N. CAS 71626-11-4 N. CIPAC 416 |
Methyl N-phenylacetyl–N-2, 6-xylyl–DL-alaninate |
960 g/kg |
1o marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benalaxyl, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Bromoxynil N. CAS 1689-84-5 N. CIPAC 87 |
3,5 dibromo – 4- hydroxybenzonitrile |
970 g/kg |
1o marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromoxynil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Desmedipham N. CAS 13684-56-5 N. CIPAC 477 |
|
Min. 970 g/kg |
1o marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul desmedipham, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e dei lombrichi. Occorre ricorrere a misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Ioxynil N. CAS 13684-83-4 N. CIPAC 86 |
4- hydroxy- 3,5- di-iodobenzonitrile |
960 g/kg |
1o marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ioxynil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Phenmedipham N. CAS 13684-63-4 N. CIPAC 77 |
|
Min. 970 g/kg |
1o marzo 2005 |
28 febbraio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul phenmedipham, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Pseudomonas chlororaphis Ceppo: MA 342 N. CIPAC 574 |
Non pertinente |
La quantità del metabolita secondario 2,3-deepoxy-2,3-didehydro-rhizoxin (DDR) nel prodotto fermentato al momento della formulazione non deve superare il LOQ (2 mg/l). |
1o ottobre 2004 |
30 settembre 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi. Al momento della concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo pseudomonas chlororaphis, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Mepanipyrim N. CAS 110235-47-7 N. CIPAC 611 |
N-(4-metil-6-prop-1-inilpirimidin-2-il)anilina |
960 g/kg |
1o ottobre 2004 |
30 settembre 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepanipyrim, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
Acetamiprid N. CAS 160430-64-8 N. CIPAC non ancora attribuito |
(E)-N1-[(6-chloro-3-pyridyl)methyl]-N2-cyano-N1-methylacetamidine |
≥ 990 g/kg |
1o gennaio 2005 |
31 dicembre 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di esame sull'acetamiprid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
92 |
Thiacloprid N. CAS 111988-49-9 N. CIPAC 631 |
(Z)-N-{}{3-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-1,3-thiazolan-2-yliden}}cyanamide |
≥ 975 g/kg |
1o gennaio 2005 |
31 dicembre 2014 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul thiacloprid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
93 |
Ampelomyces quisqualis Ceppo: AQ 10 collezione di colture CNCM I-807 N. CIPAC Non attribuito |
Non pertinente |
|
1o aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per la concessione delle autorizzazioni si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’ampelomyces quisqualis, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. |
||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
Imazosulfuron N. CAS 122548-33-8 N. CIPAC 590 |
1-(2-chloroimidazo[1,2-α]pyridin-3-ylsul-phonyl)-3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)urea |
≥ 980 g/kg |
1o aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull’imazosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
95 |
Laminarin N. CAS 9008-22-4 N. CIPAC 671 |
(1→3)-β-D-glucano (secondo la Commissione mista per la nomenclatura di biochimica IUPAC-IUB) |
≥ 860 g/kg di materia secca |
1o aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Può essere autorizzato solo l’uso come elicitore delle difese naturali delle piante. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul laminarin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. |
||||||||||||||||||||||||||||||
96 |
Metossifenozide N. CAS 161050-58-4 N. CIPAC 656 |
N-tert-Butyl-N’-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide |
≥ 970 g/kg |
1o aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metossifenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri e acquatici non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
97 |
S-metolachlor N. CAS 87392-12-9 (S-isomero) 178961-20-1o (R-isomero) N. CIPAC 607 |
Miscela di:
|
≥ 960 g/kg |
1o aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metolachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l’8 ottobre 2004. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
98 |
Gliocladium catenulatum Ceppo: J1446 Raccolta delle colture N. DSM 9212 N. CIPAC Non attribuito |
Non pertinente |
|
1o aprile 2005 |
31 marzo 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per la concessione delle autorizzazioni si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul gliocladium catenulatum, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
99 |
Etoxazole N. CAS 153233-91-1 N. CIPAC 623 |
(RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo |
≥ 948 g/kg |
1o giugno 2005 |
31 maggio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’etoxazole, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 3 dicembre 2004 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
100 |
Tepraloxydim N. CAS 149979-41-9 N. CIPAC 608 |
(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroallilossimmino]propil}-3-idrossi-5-peridropiran-4-ilcicloes-2-en-1-one |
≥ 920 g/kg |
1o giugno 2005 |
31 maggio 2015 |
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tepraloxydim, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
101 |
Clorotalonil N. CAS 1897-45-6 N. CIPAC 288 |
Tetracloroisoftalonitrile |
985 g/kg
|
1o marzo 2006 |
28 febbraio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorotalonil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
102 |
Clorotoluron (stereochimica non stabilita) N. CAS 15545-48-9 N. CIPAC 217 |
3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea |
975 g/kg |
1o marzo 2006 |
28 febbraio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorotoluron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
103 |
Cipermetrina N. CAS 52315-07-8 N. CIPAC 332 |
(RS)-alfa-Ciano-3-fenossibenzil (1RS)-cis-trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropancarbossilato (4 coppie di isomeri: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4) |
900 g/kg |
1o marzo 2006 |
28 febbraio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla cipermetrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
104 |
Daminozide N. CAS 1596-84-5 N. CIPAC 330 |
Acido N-dimetilaminosuccinamico |
990 g/kg Impurezze:
|
1o marzo 2006 |
28 febbraio 2016 |
PARTE A Può essere autorizzato solo l’impiego come regolatore di crescita nelle colture non commestibili. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul daminozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
105 |
Tiofanato metile (stereochimica non stabilita) N. CAS 23564-05-8 N. CIPAC 262 |
Dimethyl 4,4′-(o-phenylene)bis(3-thioallophanate) |
950 g/kg |
1o marzo 2006 |
28 febbraio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiofanato metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli animali acquatici, dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
106 |
Tribenuron N. CAS 106040-48-6 (tribenuron) N. CIPAC 546 |
2-[4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-yl(metil)carbamoilsulfamoil] acido benzoico |
950 g/kg (espresso come tribenuron-metile) |
1o marzo 2006 |
28 febbraio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tribenuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio, delle piante acquatiche superiori e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
107 |
MCPA N. CAS 94-74-6 N. CIPAC 2 |
Acido 4-cloro-o-tolilossiacetico |
≥ 930 g/kg |
1o maggio 2006 |
30 aprile 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPA, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone. |
||||||||||||||||||||||||||||||
108 |
MCPB N. CAS 94-81-5 N. CIPAC 50 |
Acido 4-(4-cloro-o-tolilossi)butirrico |
≥ 920 g/kg |
1o maggio 2006 |
30 aprile 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPB, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprilee 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone. |
||||||||||||||||||||||||||||||
109 |
Bifenazato N. CAS 149877-41-8 N. CIPAC 736 |
Isopropyl 2-(4-methoxybiphenyl-3-yl)hydrazinoformate |
≥ 950 g/kg |
1o dicembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti bifenazato per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenazato, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||
110 |
Milbemectin la milbemectin è una miscela di M.A3 e M.A4 N. CAS
N. CIPAC 660 |
|
≥ 950 g/kg |
1o dicembre 2005 |
30 novembre 2015 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida. PARTE B Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul milbemectin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
111 |
Clorpirifos N. CAS 2921-88-2 N. CIPAC 221 |
O,O-dietil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato |
≥ 970 g/kg L'impurezza O,O,O,O-tetraetil ditiopirofosfato (Sulfotep) è stata considerata importante sul piano tossicologico e la sua concentrazione non deve superare i 3 g/kg |
1o luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
112 |
Clorpirifos metile N. CAS 5598-13-0 N. CIPAC 486 |
O,O-dimetil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato |
≥ 960 g/kg Le impurezze O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfato (Sulfotemp) e O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) difosforoditioato (Sulfotemp — estere) sono state considerate importanti sul piano tossicologico e la concentrazione di ciascuna di esse non deve superare i 5 g/kg |
1o luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi in caso di uso esterno. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos metile è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
113 |
Maneb N. CAS 12427-38-2 N. CIPAC 61 |
Manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico) |
≥ 860 g/kg L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in maneb |
1o luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Ai fini dell’attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul maneb, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il maneb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
114 |
Mancozeb N. CAS 8018-01-7 (precedentemente 8065-67-5) N. CIPAC 34 |
Manganese etilenbis (ditiocarbammato) complesso (polimerico) con sali di zinco |
≥ 800 g/kg L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in mancozeb |
1o luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mancozeb, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il mancozeb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
115 |
Metiram N. CAS 9006-42-2 N. CIPAC 478 |
Etilenbis (ditiocarbamato) ammoniato di zinco — poli[etilenbis(disolfuro di tiourama)] |
≥ 840 g/kg L’etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in metiram |
1o luglio 2006 |
30 giugno 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiram, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell’esposizione alimentare dei consumatori. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metiram è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
116 |
Oxamil N. CAS 23135-22-0 N. CIPAC 342 |
N-metilcarbammato di N’,N’-dimetilcarbammoil(metiltio)metilenamina |
970 g/kg |
1o agosto 2006 |
31 luglio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida e insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’oxamil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale,
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di verificare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per uccelli, mammiferi e lombrichi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali l'oxamil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
117 |
1-metilciclopropene (per tale sostanza attiva non sarà preso in considerazione il nome comune ISO) N. CAS 3100-04-7 N. CIPAC non attribuito |
1-metilciclopropene |
≥ 960 g/kg Le impurezze di fabbricazione 1-cloro-2-metilpropene e 3-cloro-2-metilpropene presentano rischi a livello tossicologico e non devono essere presenti nel materiale tecnico a livelli superiori a 0,5 g/kg. |
1o aprile 2006 |
31 marzo 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1-metilciclopropene, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. |
||||||||||||||||||||||||||||||
118 |
Forchlorfenuron N. CAS 68157-60-8 N. CIPAC 633 |
1-(2-chloro-4-pyridinyl)-3-phenylurea |
≥ 978 g/kg |
1o aprile 2006 |
31 marzo 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti forchlorfenuron per usi diversi dall’applicazione su piante di kiwi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul forchlorfenuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
119 |
Indoxacarb N. CAS 173584-44-6 N. CIPAC 612 |
Methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4′-(trifluoromethoxy)carbanilate |
TC (materiale tecnico): ≥ 628 g/kg indoxacarb |
1o aprile 2006 |
31 marzo 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'indoxacarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
120 |
Warfarin N. CAS 81-81-2 N. CIPAC 70 |
(RS)-4-idrossi-3-(3-osso-1-fenilbutil)cumarina 3-(α-acetonil-benzil)-4-idrossicumarina |
≥ 990 g/kg |
1o ottobre 2006 |
30 settembre 2013 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte, eventualmente inserite in dosatrici appositamente costruite. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul warfarin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, degli uccelli e dei mammiferi non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
121 |
Clothianidin N. CAS 210880-92-5 N. CIPAC 738 |
(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazolo-5-ilmetile)-3-metile-2-nitroguanidina |
≥ 960 g/kg |
1o agosto 2006 |
31 luglio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere, per l'uso come trattamento delle sementi:
Gli Stati membri devono provvedere affinché:
PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clothianidin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
122 |
Petoxamide N. CAS 106700-29-2 N. CIPAC 655 |
2-cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile-1-fenilprop-1-enil)acetamide |
≥ 940 g/kg |
1o agosto 2006 |
31 luglio 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul petoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
123 |
Clodinafop N. CAS 114420-56-3 N. CIPAC 683 |
(R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2 piridilossi)-fenossi]-acido propionico |
≥ 950 g/kg (espresso come clodinafop-propargil) |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clodinafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||
124 |
Pirimicarb N. CAS 23103-98-2 N. CIPAC 231 |
2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidina-4-il) dimetilcar bammato |
≥ 950 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi di verifica della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per quanto riguarda il metabolita R35140. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimicarb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
125 |
Rimsulfuron N. CAS 122931-48-0 (rimsulfuron) N. CIPAC 716 |
1-(4-6 dimetossipirimidina-2-il)-3-(3-etilsulfonil-2-piridilsulfonil) urea |
≥ 960 g/kg (espresso come rimsulfuron) |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul rimsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
126 |
Tolclofos-metile N. CAS 57018-04-9 N. CIPAC 479 |
|
≥ 960 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile per usi diversi dal trattamento presemina dei tuberi-seme delle patate e dal trattamento del terreno per la lattuga nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tolclofos-metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||
127 |
Triticonazolo N. CAS 131983-72-7 N. CIPAC 652 |
(±)-(E)-5-(4-clorobenzilidene) -2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazolo-1-ilmetil)ciclopentanolo |
≥ 950 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triticonazolo per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triticonazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triticonazolo è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
128 |
Dimossistrobina N. CAS 149961-52-4 N. CIPAC 739 |
(E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)-2-metossimino-N-metilfenilacetammide |
≥ 980 g/kg |
1o ottobre 2006 |
30 settembre 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l’utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di:
Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata inserita nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
129 |
Clopiralid N. CAS 1702-17-6 N. CIPAC 455 |
Acido 3,6-dicloropiridina-2-carbossilico |
≥ 950 g/kg |
1o maggio 2007 |
30 aprile 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clopiralid per usi diversi dai trattamenti primaverili, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clopiralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino i risultati relativi al metabolismo degli animali. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clopiralid è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
130 |
Ciprodinil N. CAS 121522-61-2 N. CIPAC 511 |
(4-ciclopropil-6-metil-pirimidin-2-il)-fenil-ammina |
≥ 980 g/kg |
1o maggio 2007 |
30 aprile 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciprodinil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e verifichino l’eventuale presenza di residui del metabolita CGA 304075 in prodotti alimentari di origine animale. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il ciprodinil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
131 |
Fosetil N. CAS 15845-66-6 N. CIPAC 384 |
Idrogenofosfonato di etile |
≥ 960 g/kg (espresso come fosetil-Al) |
1o maggio 2007 |
30 aprile 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosetil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone. Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio, in particolare per quanto riguarda la ricostituzione della popolazione nelle zone trattate, e per i mammiferi erbivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosetil è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
132 |
Trinexapac N. CAS 104273-73-6 N. CIPAC 732 |
Acido 4-(ciclopropil-idrossimetilene)-3,5-diosso- cicloesanocarbossilico |
≥ 940g/kg (espresso come trinexapac-etile) |
1o maggio 2007 |
30 aprile 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trinexapac, inparticolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprilee 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
133 |
Diclorprop-P N. CAS 15165-67-0 N. CIPAC 476 |
Acido (R)-2-(2,4-diclorofenossi) propanoico |
≥ 900 g/kg |
1o giugno 2007 |
31 maggio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclorprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di altri studi che confermino i risultati sul metabolismo degli animali e la valutazione dei rischi per esposizioni di breve e di lunga durata di uccelli e per l’esposizione di lunga durata di mammiferi erbivori. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il diclorprop-P è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
134 |
Metconazolo N. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabilita) N. CIPAC 706 |
(1RS,5RS:1RS,5SR)-5-(4-clorobenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil) ciclopentanolo |
≥ 940 g/kg (somma degli isomeri cis- e trans) |
1o giugno 2007 |
31 maggio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e regolatore della crescita. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. In base a tale valutazione globale:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
135 |
Pirimetanil N. CAS 53112-28-0 N. CIPAC non attribuito |
N-(4,6-dimetilpirimidin-2-il) anilina |
≥ 975 g/kg (l’impurezza di fabbricazione cianammide è considerata tossica e non deve superare 0,5 g/kg nella materia tecnica) |
1o giugno 2007 |
31 maggio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimetanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per i pesci. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimetanil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
136 |
Triclopir N. CAS 055335-06-3 N. CIPAC 376 |
Acido 3,5,6-tricloro-2-piridilossiacetico |
≥ 960 g/kg (espresso in triclopir butossietil estere) |
1o giugno 2007 |
31 maggio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triclopir per usi diversi dai trattamenti primaverili, nei pascoli e nei prati, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triclopir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per uccelli e mammiferi e dei rischi per gli organismi acquatici dovuti all’esposizione al metabolita 6-cloro-2-piridinol. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il triclopir è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
137 |
Metrafenone N. CAS 220899-03-6 N. CIPAC 752 |
3′-bromo-2,3,4,6′-tetrametossi-2′,6-dimetilbenzofenone |
≥ 940 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metrafenone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
138 |
Bacillus subtilis (Cohn 1872) Ceppo QST 713, identico al ceppo AQ 713 Raccolta delle colture N. NRRL B -21661 N. CIPAC non attribuito |
Non pertinente |
|
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus subtilis, in particolare le appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||
139 |
Spinosad N. CAS 131929-60-7 (spinosyn A) 131929-63-0 (spinosyn D) N. CIPAC 636 |
Spinosad è una miscela al 50-95 % di spinosyn A e al 5-50 % di spinosyn D |
≥ 850 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinosad, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
140 |
Tiametoxam N. CAS 153719-23-4 N. CIPAC 637 |
(E,Z)-3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]ossadiazinan-4-ilidene-N-nitroamina |
≥ 980 g/kg |
1o febbraio 2007 |
31 gennaio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere, per l'uso come trattamento delle sementi:
Gli Stati membri devono provvedere affinché:
PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiametoxam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
141 |
Fenamifos N. CAS 22224-92-6 N. CIPAC 692 |
(RS)-ethyl 4-methylthio-m-tolyl isopropyl-phosphoramidate |
≥ 940 g/kg |
1o agosto 2007 |
31 luglio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida applicato per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenamifos, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. In base a tale valutazione globale:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee. |
||||||||||||||||||||||||||||||
142 |
Etefon N. CAS 16672-87-0 N. CIPAC 373 |
2-chloroethyl-phosphonic acid |
≥ 910 g/kg (materiale tecnico) Le impurezze di fabbricazione MEPHA (mono 2-cloroetil estere, 2-cloroetil acido fosfonico) e 1,2-dicloroetano presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 20 g/kg e 0,5 g/kg nel materiale tecnico. |
1o agosto 2007 |
31 luglio 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etefon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. |
||||||||||||||||||||||||||||||
143 |
Flusilazolo (2) N. CAS 85509-19-9 N. CIPAC 435 |
Bis(4-fluorofenil)(metil)(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)silano |
925 g/kg |
1o gennaio 2007 |
30 giugno 2008 (2) |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:
in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione. Non devono essere autorizzati i seguenti usi:
Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le adeguate misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:
PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flusilazolo, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni d'impiego e del possibile impatto tossicologico del flusilazolo. Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazionedel sistema endocrino. Essi devono provvedere affinché l'autore delle notifiche su richiesta del quale il flusilazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici per i test. |
||||||||||||||||||||||||||||||
144 |
Carbendazim (stereochimica non stabilita) N. CAS 10605-21-7 N. CIPAC 263 |
Metil benzimidazol-2-il-carbammato |
980 g/kg |
1o gennaio 2007 |
13 giugno 2011 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture:
in dosaggi non superiori a
Non devono essere autorizzati i seguenti usi:
Gli Stati membri devono garantire l’applicazione di tutte le adeguate misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione:
PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono chiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni d'impiego e del possibile impatto tossicologico del carbendazim. |
||||||||||||||||||||||||||||||
145 |
Captan N. CAS 133-06-02 N. CIPAC 40 |
N-(triclorometiltio)cicloes-4-en-1,2-dicarbossimmide |
≥ 910 g/kg Impurezze:
|
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti captan per usi diversi dal trattamento dei pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul captan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee nelle zone poste a rischi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il captan è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
146 |
Folpet N. CAS 133-07-3 N. CIPAC 75 |
N-(triclorometiltio)ftalimmide |
≥ 940 g/kg Impurezze:
|
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti folpet per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul folpet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il folpet è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
147 |
Formentanato N. CAS 23422-53-9 N. CIPAC 697 |
Metilcarbammato di 3-dimetilamminometilenamminofenile |
≥ 910 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti formetanato per usi diversi dall’applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul formetanato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il formetanato è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
148 |
Metiocarb N. CAS 2032-65-7 N. CIPAC 165 |
Metilcarbammato di 4-metiltio-3,5-xilile |
≥ 980 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente nel trattamento delle sementi, insetticida e molluschicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio per verificare la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il metiocarb è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
149 |
Dimetoato N. CAS 60-51-5 N. CIPAC 59 |
O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoylmethyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioylthio-N-methylacetamide |
≥ 950 g/kg Impurezze:
|
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetoato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio per verificare la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il dimetoato è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
150 |
Dimetomorf N. CAS 110488-70-5 N. CIPAC 483 |
(E,Z) 4-[3-(4-chlorophenyl)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)acryloyl]morpholine |
≥ 965 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetomorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
151 |
Glufosinate N. CAS 77182-82-2 N. CIPAC 437,007 |
Ammonium(DL)-homoalanin-4-yl(methyl)phosphinate |
950 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate per usi diversi dall’applicazione nei frutteti di mele per quanto riguarda l’esposizione dell’operatore e del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glufosinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per mammiferi e artropodi non bersaglio nei frutteti di mele. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il glufosinate è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
152 |
Metribuzin N. CAS 21087-64-9 N. CIPAC 283 |
4-amino-6-tert-butyl-3-methylthio-1,2,4-triazin-5(4H)-one |
≥ 910 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metribuzin per usi diversi dall’applicazione di erbicida selettivo di postemergenza nelle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metribuzin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per l’acqua sotterranea. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metribuzin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
153 |
Fosmet N. CAS 732-11-6 N. CIPAC 318 |
O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N- (dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phatalimide |
≥ 950 g/kg Impurezze:
|
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosmet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli (rischio acuto) e mammiferi erbivori (rischio a lungo termine). Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosmet è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
154 |
Propamocarb N. CAS 24579-73-5 N. CIPAC 399 |
Propyl 3-(dimethylamino)propylcarbamate |
≥ 920 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti propamocarb per usi diversi dall’applicazione fogliare, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito all'esposizione dei lavoratori, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propamocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
155 |
Etoprofos N. CAS 13194-48-4 N. CIPAC 218 |
O-etile S,S-dipropil fosforoditioato |
> 940 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida e insetticida per applicazione al terreno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti etoprofos per usi diversi dall’applicazione sulle patate non coltivate per il consumo umano o animale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’etoprofos, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio di breve e lungo termine per gli uccelli e per i mammiferi che si nutrono di lombrichi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali l’etoprofos è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
156 |
Pirimifosmetile N. CAS 29232-93-7 N. CIPAC 239 |
|
> 880 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida per l’immagazzinamento successivo al raccolto. Non possono essere autorizzate le applicazioni manuali. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall’applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
157 |
Fipronil N. CAS 120068-37-3 N. CIPAC 581 |
(±)-5-ammino-1-(2,6-dicloro-α,α,α-trifluoro-para-tolil)-4-trifluorometilsulfinil-pirazolo-3-carbonitrile |
≥ 950 g/kg |
1o ottobre 2007 |
30 settembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida nel trattamento delle sementi. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere:
Gli Stati membri devono provvedere affinché:
PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fipronil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori, i mammiferi e le api mellifere, in particolare le larve di api. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fipronil è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro un anno dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
158 |
Beflubutamid N. CAS 113614-08-7 N. CIPAC 662 |
(RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide |
≥ 970 g/kg |
1o dicembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beflubutamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
159 |
Virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua N. CIPAC Non attribuito |
Non pertinente |
|
1o dicembre 2007 |
30 novembre 2017 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul VPN spodoptera exigua, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007. |
||||||||||||||||||||||||||||||
160 |
Prosulfocarb N. CAS 52888-80-9 N. CIPAC 539 |
Dipropiltiocarbammato di S-benzile |
970 g/kg |
1o novembre 2008 |
31 ottobre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
161 |
Fludioxonil N. CAS 131341-86-1 N. CIPAC 522 |
4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile |
950 g/kg |
1o novembre 2008 |
31 ottobre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione, inoltre:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fludioxonil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007. |
||||||||||||||||||||||||||||||
162 |
Clomazone N. CAS 81777-89-1 N. CIPAC 509 |
2-(2-clorobenzil)-4,4-dimetil-1,2-ossazolidin-3-one |
960 g/kg |
1o novembre 2008 |
31 ottobre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clomazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
163 |
Benthiavalicarb N. CAS 413615-35-7 N. CIPAC 744 |
[(S)-1-{[(R)-1-(6-fluoro-1,3-benzothiazol-2-yl)ethyl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamic acid |
≥ 910 g/kg Le seguenti impurezze di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:
|
1o agosto 2008 |
31 luglio 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benthiavalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb per usi diversi dall’impiego in serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
164 |
Boscalid N. CAS 188425-85-6 N. CIPAC 673 |
2-Chloro-N-(4′-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide |
≥ 960 g/kg |
1o agosto 2008 |
31 luglio 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul boscalid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
165 |
Carvone N. CAS 99-49-0 (miscela d/l) N. CIPAC 602 |
5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 930 g/kg con un rapporto d/l di almeno 100:1 |
1o agosto 2008 |
31 luglio 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carvone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per gli operatori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
166 |
Fluoxastrobin N. CAS 361377-29-9 N. CIPAC 746 |
(E)-{2-[6-(2-chlorophenoxy)-5-fluoropyrimidin-4-yloxy]phenyl}(5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)methanone O-methyloxime |
≥ 940 g/kg |
1o agosto 2008 |
31 luglio 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoxastrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:
Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fluoxastrobin è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
167 |
Paecilomyces lilacinus (Thom) Samson 1974 ceppo 251o (AGAL: N. 89/030550) N. CIPAC 753 |
Non pertinente |
|
1o agosto 2008 |
31 luglio 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paecilomyces lilacinus, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
168 |
Prothioconazole N. CAS 178928-70-6 N. CIPAC 745 |
(RS)-2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2,4-dihydro-1,2,4-triazole-3-thione |
≥ 970 g/kg Le seguenti impurezze di fabbricazione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato livello nel materiale tecnico:
|
1o agosto 2008 |
31 luglio 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prothioconazole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:
Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il prothioconazole è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
169 |
Amidosulfuron N. CAS 120923-37-7 N. CIPAC 515 |
|
≥ 970 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'amidosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. |
||||||||||||||||||||||||||||||
170 |
Nicosulfuron N. CAS 111991-09-4 N. CIPAC 709 |
|
≥ 910 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
171 |
Clofentezina N. CAS 74115-24-5 N. CIPAC 418 |
3,6-bis(2-clorofenil)-1,2,4,5-tetrazina |
≥ 980 g/kg (materia secca) |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla clofentezina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 31 luglio 2011o un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza della clofentezina e i rischi ambientali correlati. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore e alla Commissione entro il 31 luglio 2013. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2012 studi di verifica relativi alla valutazione del rischio tossicologico ed ambientale dei metaboliti della clofentezina. |
||||||||||||||||||||||||||||||
172 |
Dicamba N. CAS 1918-00-9 N. CIPAC 85 |
3,6-dicloro-2-acido metossibenzoico |
≥ 850 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dicamba, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
||||||||||||||||||||||||||||||
173 |
Difenoconazolo N. CAS 119446-68-3 N. CIPAC 687 |
3-cloro-4-[(2RS,4RS;2RS,4SR)-4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-diossolan-2-il]fenil 4-clorofenil etere |
≥ 940 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenoconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
174 |
Diflubenzurone N. CAS 35367-38-5 N. CIPAC 339 |
1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea |
≥ 950 g/kg Impurezze: 0,03 g/kg max 4-cloroanilina |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2011o studi supplementari che trattino la potenziale rilevanza tossicologica dell’impurezza e del metabolita 4-cloroanilina (PCA). |
||||||||||||||||||||||||||||||
175 |
Imazaquin N. CAS 81335-37-7 N. CIPAC 699 |
2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il]chinolin-3-acido carbossilico |
≥ 960 g/kg (miscela racemica) |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
||||||||||||||||||||||||||||||
176 |
Lenacil N. CAS 2164-08-1 N. CIPAC 163 |
3-cicloesil-1,5,6,7-tetraidrociclopentapirimidina-2,4(3H)-dione |
≥ 975 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lenacil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni di verifica circa l’identità e la caratterizzazione dei metaboliti del suolo Polar B e Polars e dei metaboliti M1, M2 e M3 rilevati con gli studi lisimetrici, nonché dati di conferma sulle colture a rotazione, compresi possibili effetti fitotossici. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012. Ove una decisione sulla classificazione del lenacil a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) metta in luce la necessità di informazioni supplementari circa la rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B e Polars, gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di tali informazioni. Devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
177 |
Ossadiazione N. CAS 19666-30-9 N. CIPAC 213 |
5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-isoproposifenil)-1,3,4-ossadiazool-2(3H)-one |
≥ 940 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ossadiazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||
178 |
Picloram N. CAS 1918-02-1 N. CIPAC 174 |
4-ammino-3,5,6-tricloropiridin-2-acido carbossilico |
≥ 920 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picloram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010. Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||
179 |
Piriprossifen N. CAS 95737-68-1 N. CIPAC 715 |
4-fenossifenil (RS)-2-(2-piridilosi)propil etere |
≥ 970 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piriprossifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010. Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari che confermino la valutazione del rischio relativamente a due punti: il rischio rappresentato dal piriprossifen e dal metabolita DPH-pyr per gli insetti acquatici e il rischio rappresentato dal piriprossifen per gli impollinatori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||
180 |
Bifenox N. CAS 42576-02-3 N. CIPAC 413 |
Metil 5-(2,4-diclorofenossi)-2-nitrobenzoato |
≥ 970 g/kg Impurezze:
|
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul befenox, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
181 |
Diflufenican N. CAS 83164-33-4 N. CIPAC 462 |
2′,4′-difluoro-2-(α,α,α-trifluoro-m-tolilossi) nicotinanilide |
≥ 970 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflufenican, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
182 |
Fenoxaprop-P N. CAS 113158-40-0 N. CIPAC 484 |
(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzossazolil)ossi]-fenossi]-acido propanoico |
≥ 920 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxaprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
183 |
Fenpropidin N. CAS 67306-00-7 N. CIPAC 520 |
(R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidine |
≥ 960 g/kg (racemato) |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropidin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
184 |
Quinoclamine N. CAS 2797-51-5 N. CIPAC 648 |
2-amino-3-chloro-1,4-naftochinone |
≥ 965 g/kg Impurezze: diclone (2,3-dicloro-1,4-naftochinone) max. 15 g/kg |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti quinoclamine per usi diversi da quelli per piante ornamentali e dei vivai, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinoclamine, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
185 |
Cloridazon N. CAS 1698-60-8 N. CIPAC 111 |
5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazin-3(2H)-one |
920 g/kg L’impurezza derivante dal processo di produzione 4-amino-5-cloro-isomer può costituire un problema tossicologico e non può superare il livello massimo di 60 g/kg. |
1o gennaio 2009 |
31 dicembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 2,6 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. Parte B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridazon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 dicembre 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti B e B1. |
||||||||||||||||||||||||||||||
186 |
Tritosulfuron N. CAS 142469-14-5 N. CIPAC 735 |
1-(4-metossi-6-trifluorometil-1,3,5,-triazin-2-il)-3(2-trifluorometil-benzensolfonil)urea |
≥ 960 g/kg La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare un determinato livello nel materiale tecnico: 2-amino-4-metossi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina: < 0,2 g/kg |
1o dicembre 2008 |
30 novembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tritosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
187 |
Flutolanil N. CAS 66332-96-5 N. CIPAC 524 |
α,α,α-trifluoro-3′-isopropoxy-o-toluanilide |
≥ 975 g/kg |
1o marzo 2009 |
28 febbraio 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti flutolanil per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutolanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
188 |
Benfluralin N. CAS 1861-40-1 N. CIPAC 285 |
N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kg Impurezze:
|
1o marzo 2009 |
28 febbraio 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benfluralin per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benfluralin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e anche per confermare la valutazione del rischio per il metabolita B12 e gli organismi acquatici. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il benfluralin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
189 |
Fluazinam N. CAS 79622-59-6 N. CIPAC 521 |
3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine |
≥ 960 g/kg Impurezze: 5-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)-α,α,α-trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidina
|
1o marzo 2009 |
28 febbraio 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluazinam per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazinam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macrorganismi terricoli. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fluazinam è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
190 |
Fuberidazolo N. CAS 3878-19-1 N. CIPAC 525 |
2-(2′-furyl)benzimidazole |
≥ 970 g/kg |
1o marzo 2009 |
28 febbraio 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fuberidazolo per usi diversi dalla disinfezione delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fuberidazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
191 |
Mepiquat N. CAS 15302-91-7 N. CIPAC 440 |
1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride) |
≥ 990 g/kg |
1o marzo 2009 |
28 febbraio 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti mepiquat per usi diversi dal trattamento dell'orzo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepiquat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e valutare l'esposizione alimentare dei consumatori. |
||||||||||||||||||||||||||||||
192 |
Diuron N. CAS 330-54-1 N. CIPAC 100 |
3-(3,4-diclorofenil)-1,1-dimetilurea |
≥ 930 g/kg |
1o ottobre 2008 |
30 settembre 2018 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida in quantità non superiori a 0,5 kg/ha (media areica). PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
193 |
Bacillus thuringiensis sottospecie aizawai Ceppo: ABTS-1857 Raccolta delle colture: N. SD-1372, Ceppo: GC-91 Raccolta delle colture: N. NCTC 11821 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie aizawai ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) eGC-91o (SANCO/1538/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
194 |
Bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) Ceppo: AM65-52 Raccolta delle colture: N. ATCC-1276 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie israeliensis (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
195 |
Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki
|
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki ABTS 351o (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 ed EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
196 |
Bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis Ceppo: NB 176 (TM 141) Raccolta delle colture: N. SD-5428 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus thuringiensis sottospecie tenebrionis NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
197 |
Beauveria bassiana
|
Non pertinente |
Livello max. di beauvericin: 5 mg/kg |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beauveria bassiana ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
198 |
Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) |
Non pertinente |
Microorganismi contaminanti (bacillus cereus) < 1o × 106 CFU/g |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
199 |
Lecanicillium muscarium (precedentemente verticiliun lecanii) Ceppo: Ve 6 Raccolta delle colture: N. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lecanicillium muscarium (precedentemente verticilium lecanii) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
200 |
Metarhizium anisopliae var. anisopliae (precedentemente metarhizium anisopliae) Ceppo: BIPESCO 5/F52 Raccolta delle colture: No M.a. 43; n. 275-86 (acronimi V275 o KVL 275); N. KVL 99-112 (Ma 275 or V 275); N. DSM 3884; N. ATCC 90448; N. ARSEF 1095 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metarhizium anisopliae var. anisopliae (precedentemente metarhizium anisopliae) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
Phlebiopsis gigantea
|
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla phlebiopsis gigantea (SANCO/1863/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
202 |
Pythium oligandrum Ceppo: M1 Raccolta delle colture N. ATCC 38472 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pythium oligandrum M1o (SANCO/1864/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
203 |
Streptomyces K61o (precedentemente s. griseoviridis) Ceppo: K61 Raccolta delle colture: N. DSM 7206 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo streptomyces (precedentemente streptomyces griseoviridis) K61o (SANCO/1865/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
204 |
Trichoderma atroviride (precedentemente t. harzianum)
|
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma atroviride (precedentemente T. harzianum) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11o (SANCO/1841/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
205 |
Trichoderma polysporum Ceppo: trichoderma polysporum IMI 206039 Raccolta delle colture N. IMI 206039, ATCC 20475 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trichoderma polysporum IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
206 |
Trichoderma harzianum Rifai
|
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma harzianum T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
207 |
trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum)
|
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul trichoderma asperellum (precedentemente t. harzianum) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul trichoderma asperellum (precedentemente t. viride T25 e TV1) T25 e TV1o (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
Trichoderma gamsii (precedentemente t. viride) Ceppo: ICC080 Raccolta delle colture N. IMI CC N. 392151o CABI |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla trichoderma viride (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
209 |
Verticillium albo-atrum (precedentemente verticillium dahliae) Ceppo: verticillium albo-atrum isolato WCS850 Raccolta delle colture N. CBS 276.92 |
Non pertinente |
Impurezze non rilevanti |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul verticillium albo-atrum (precedentemente verticillium dahliae) WCS850 (SANCO/1870/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
|
|
≥ 850 g/kg |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 11o luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:
Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
211 |
Epossiconazolo N. CAS 135319-73-2 (precedentemente 106325-08-0) N. CIPAC 609 |
(2RS, 3SR)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl)propyl]-1H-1.2,4-triazole |
≥ 920 g/kg |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’epossiconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari riguardo ai possibili effetti nocivi dell’epossiconazolo sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione delle linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2009 un programma di monitoraggio per valutare la propagazione atmosferica a lunga distanza dell’epossiconazolo e i rischi ambientali correlati. Essi presentano alla Commissione i risultati di tale monitoraggio, sotto forma di relazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché entro due anni dall'approvazione l'autore della notifica trasmetta informazioni sui residui dei metaboliti dell’epossiconazolo nelle colture primarie, nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale, nonché informazioni utili a valutare in dettaglio il rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi erbivori. |
||||||||||||||||||||||||||||||
212 |
Fenpropimorf N. CAS 67564-91-4 N. CIPAC 427 |
(RS)-cis-4-[3-(4-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholine |
≥ 930 g/kg |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropimorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi che confermino la mobilità nel suolo del metabolita BF-421-7. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpropimorf è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
213 |
Fenpirossimato N. CAS 134098-61-6 N. CIPAC 695 |
Tert-butyl (E)-alpha-(1,3-dimethyl-5-phenoxypyrazol-4-ylmethyleneamino-oxy)-p-toluate |
> 960 g/kg |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. Non devono essere autorizzati i seguenti usi:
PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpirossimato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un’ulteriore valutazione:
Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpirossimato è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
214 |
Tralcossidin N. CAS 87820-88-0 N. CIPAC 544 |
(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one |
≥ 960 g/kg |
1o maggio 2009 |
30 aprile 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tralcossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:
Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il tralcossidim è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
215 |
Aclonifen N. CAS 74070-46-5 N. CIPAC 498 |
2-chloro-6-nitro-3-phenoxyaniline |
≥ 970 g/kg L’impurezza fenolo presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 5 g/kg |
1o agosto 2009 |
31 luglio 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti aclonifen per usi diversi dal trattamento dei girasoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aclonifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui residui nelle colture a rotazione e di informazioni pertinenti per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, gli organismi acquatici e le piante non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
216 |
Imidacloprid N. CAS 138261-41-3 N. CIPAC 582 |
(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine |
≥ 970 g/kg |
1o agosto 2009 |
31 luglio 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere e uccelli, per l’uso come trattamento delle sementi:
Gli Stati membri devono provvedere affinché:
PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imidacloprid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
217 |
Metazaclor N. CAS 67129-08-2 N. CIPAC 411 |
2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2',6'-xylidide |
≥ 940 g/kg L’impurezza toluene derivante dal processo di produzione può costituire un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 0,05 %. |
1o agosto 2009 |
31 luglio 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida; applicazione massima di 1,0 kg/ha solo una volta ogni tre anni sullo stesso campo. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metazachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi; se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11o e 479M12. Se il metazachlor è classificato come «sospetto di effetto cancerogeno — prove insufficienti» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sulla rilevanza dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11o e 479M12 in relazione al cancro. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
218 |
Acido acetico N. CAS 64-19-7 N. CIPAC non attribuito |
Acido acetico |
≥ 980 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
219 |
Solfato di alluminio e ammonio N. CAS 7784-26-1 N. CIPAC non attribuito |
Solfato di alluminio e ammonio |
≥ 960 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
220 |
Silicato di alluminio N. CAS 1332-58-7 N. CIPAC non attribuito |
Non disponibile Denominazione chimica: caolino |
≥ 999,8 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido silicato di alluminio (SANCO/2603/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
Acetato di ammonio N. CAS 631-61-8 N. CIPAC non attribuito |
Acetato di ammonio |
≥ 970 g/kg Impurezze rilevanti: metalli pesanti quali Pb max. 10 ppm |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acetato di ammonio (SANCO/2986/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
222 |
Farina di sangue N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito |
Non disponibile |
≥ 990 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. Le farine di sangue devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle farine di sangue (SANCO/2604/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
223 |
Carburo di calcio N. CAS 75-20-7 N. CIPAC non attribuito |
|
≥ 765 g/kg Contenente 0,08 – 0,52 g/kg di fosfuro di calcio |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
224 |
Carbonato di calcio N. CAS 471-34-1 N. CIPAC non attribuito |
Carbonato di calcio |
≥ 995 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbonato di calcio (SANCO/2606/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
225 |
Biossido di carbonio N. CAS 124-38-9 |
Biossido di carbonio |
≥ 99,9 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fumigante. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
226 |
Denatonio benzoato N. CAS 3734-33-6 N. CIPAC non attribuito |
Benzoato di benzildietil[[2,6-xililcarbamoil]metil]ammonio |
≥ 995 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul denatonio benzoato (SANCO/2607/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
227 |
Etilene N. CAS 74-85-1 N. CIPAC non attribuito |
Etene |
≥ 99 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
228 |
Estratto di melaleuca alternifolia N. CAS olio di melaleuca alternifolia 68647-73-4 Componenti principali:
N. CIPAC non attribuito |
L'olio di melaleuca alternifolia è una miscela complessa di sostanze chimiche. |
Componenti principali:
|
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto di melaleuca alternifolia (SANCO/2609/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
229 |
Residui di distillazione dei grassi N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito |
Non disponibile |
≥ 40 % di acidi grassi clivati Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
230 |
Acidi grassi da C7 a C20 N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico)
N. CIPAC non attribuito |
|
|
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
231 |
Estratto d'aglio N. CAS 8008-99-9 N. CIPAC non attribuito |
Concentrato di succo d'aglio alimentare |
≥ 99,9 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente, insetticida e nematocida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'aglio (SANCO/2612/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
232 |
Acido gibberellico N. CAS 77-06-5 N. CIPAC 307 |
|
≥ 850 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
233 |
Gibberelline
N. CIPAC non attribuito |
|
Rapporto di riesame (SANCO/2614/2008). |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
234 |
Proteine idrolizzate N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito |
Non disponibile |
Relazione di riesame (SANCO/2615/2008) |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate(SANCO/2615/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
235 |
Solfato di ferro
N. CIPAC non attribuito |
Solfato di ferro (II) |
|
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
236 |
Kieselgur (terra diatomacea) N. CAS 61790-53-2 N. CIPAC 647 |
Kieselgur (terra diatomacea) |
920 ± 20 g SiO2/kg DE Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μm) |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla terra diatomacea (SANCO/2617/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
237 |
Calcare N. CAS 1317-65-3 N. CIPAC non attribuito |
Non disponibile |
≥ 980 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul calcare (SANCO/2618/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
238 |
Metil nonil chetone N. CAS 112-12-9 N. CIPAC non attribuito |
Undecan-2-one |
≥ 975g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metilnonil chetone (SANCO/2619/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
239 |
Pepe N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito |
Pepe nero – Piper nigrum |
Miscela complessa di sostanze chimiche, il cui tenore in piperina come marcatore dovrebbe essere almeno del 4 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pepe (SANCO/2620/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
240 |
Oli vegetali/olio di citronella N. CAS 8000-29-1 N. CIPAC non attribuito |
L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche. I componenti principali sono i seguenti:
|
Impurezze rilevanti: metil eugenolo e metil-isoeugenolo max. 0,1 %. |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
241 |
Oli vegetali/olio di chiodi di garofano N. CAS 94961-50-2 (olio di chiodi di garofano) 97-53-0 (eugenolo – componente principale) N. CIPAC non attribuito |
L'olio di chiodi di garofano è una miscela complessa di sostanze chimiche. Il componente principale è l'eugenolo. |
≥ 800 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e battericida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
242 |
Oli vegetali/olio di colza N. CAS 8002-13-9 N. CIPAC non attribuito |
Olio di colza |
L'olio di colza è una miscela complessa di acidi grassi |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
243 |
Oli vegetali/olio di menta verde N. CAS 8008-79-5 N. CIPAC non attribuito |
Olio di menta verde |
≥ 550 g/kg come L-carvone |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
244 |
Idrogenocarbonato di potassio N. CAS 298-14-6 N. CIPAC non attribuito |
Idrogenocarbonato di potassio |
≥ 99,5 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
245 |
Putrescina (1,4-diaminobutano) N. CAS 110-60-1 N. CIPAC non attribuito |
Butano-1,4-diammina |
≥ 990 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla putrescina (SANCO/2626/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
246 |
Piretrine N. CAS (A) e (B): Piretrine: 8003-34-7
N. CIPAC 32 |
Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche. |
|
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
247 |
Sabbia di quarzo N. CAS 14808-60-7 N. CIPAC non attribuito |
Quarzo, biossido di silicio, silice, SiO2 |
≥ 915 g/kg Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μm) |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
248 |
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/olio di pesce N. CAS 100085-40-3 N. CIPAC non attribuito |
Olio di pesce |
≥ 99 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. L'olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
249 |
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora N. CAS 98999-15-6 N. CIPAC non attribuito |
Grasso di pecora |
Grasso di pecora puro contenente una concentrazione massima di acqua dello 0,18 % p/p. |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. Il grasso di pecora deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul grasso di pecora (SANCO/2630/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
250 |
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo N. CAS 8002-26-4 N. CIPAC non attribuito |
Tallolio grezzo |
Il tallolio grezzo è una miscela complessa di resina di tallolio e acidi grassi. |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tallolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
251 |
Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio N. CAS 8016-81-7 N. CIPAC non attribuito |
Pece di tallolio |
Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi. |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla pece di tallolio (SANCO/2632/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
252 |
Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine) N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito |
Estratto d'alga marina |
L'estratto d'alga marina è una miscela complessa. I principali componenti marcatori sono: mannitolo, fucoidani e alginati. Relazione di riesame SANCO/2634/2008 |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
253 |
Silicato di sodio e alluminio N. CAS 1344-00-9 N. CIPAC non attribuito |
Silicato di sodio e alluminio: Nax[(AlO2)x(SiO2)y] × zH2O |
1 000 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di sodio e alluminio (SANCO/2635/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
254 |
Ipoclorito di sodio N. CAS 7681-52-9 N. CIPAC non attribuito |
Ipoclorito di sodio |
10 % (p/p) espresso come cloro |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come disinfettante. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
255 |
Feromoni di lepidotteri a catena lineare |
Gruppo acetato: |
Relazione di riesame (SANCO/2633/2008) |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
(E)-5-decen-1-il acetato N. CAS 38421-90-8 N. CIPAC non attribuito |
(E)-5-decen-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS 38363-29-0 N. CIPAC non attribuito |
(E)-8-dodecen-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS non disponibile N. CIPAC non disponibile |
(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato come singoli isomeri |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS 28079-04-1 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-8-dodecen-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-9-dodecen-1-il acetato N. CAS 16974-11-1 N. CIPAC 422 |
(Z)-9-dodecen-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato N. CAS 54364-62-4 N. CIPAC non attribuito |
(E,Z)-7,9-dodecadien-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E)-11-tetradecen-1-il acetato N. CAS 33189-72-9 N. CIPAC non attribuito |
(E)-11-tetradecen-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-9-tetradecen-1-il acetato N. CAS 16725-53-4 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-9-tetradecen-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-11-tetradecen-1-il acetato N. CAS 20711-10-8 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-11-tetradecen-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z, E)-9, 12- tetradecadien-1-il acetato N. CAS 31654-77-0 N. CIPAC non attribuito |
(Z, E)-9, 12- tetradecadien-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z-11-esadecen-1-il acetato N. CAS 34010-21-4 N. CIPAC non attribuito |
Z-11-esadecen-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z, E)-7, 11- esadecadien-1-il acetato N. CAS 51606-94-4 N. CIPAC non attribuito |
Z, E)-7, 11- esadecadien-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E, Z)-2, 13- ottadecadien-1-il acetato N. CAS 86252-65-5 N. CIPAC non attribuito |
(E, Z)-2, 13- ottadecadien-1-il acetato |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo alcoli: |
Gruppo alcoli: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E)-5-decen-1-olo N. CAS 56578-18-8 N. CIPAC non attribuito |
(E)-5-decen-1-olo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-8-dodecen-1-olo N. CAS 40642-40-8 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-8-dodecen-1-olo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo N. CAS 33956-49-9 N. CIPAC non attribuito |
(E,E)-8,10-dodecadien-1-olo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
tetradecan-1-olo N. CAS 112-72-1 N. CIPAC non attribuito |
tetradecan-1-olo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-11-esadecen-1-olo N. CAS 56683-54-6 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-11-esadecen-1-olo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo aldeidi: |
Gruppo aldeidi: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-7-tetradecenale N. CAS 65128-96-3 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-7-tetradecenale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-9-esadecenale N. CAS 56219-04-6 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-9-esadecenale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-11-esadecenale N. CAS 53939-28-9 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-11-esadecenale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Z)-13-ottadecenale N. CAS 58594-45-9 N. CIPAC non attribuito |
(Z)-13-ottadecenale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscele di acetati: |
Miscele di acetati: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscele di aldeidi: |
Miscele di aldeidi: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miscugli di miscele: |
Miscugli di miscele: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 |
Cloridrato di trimetilammina N. CAS 593-81-7 N. CIPAC non attribuito |
Cloridrato di trimetilammina |
≥ 988 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Parte B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridrato di trimetilammina (SANCO/2636/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
257 |
Urea N. CAS 57-13-6 N. CIPAC 8352 |
Urea |
≥ 98 % p/p |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva e fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
258 |
Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato N. CAS 78617-58-0 N. CIPAC non attribuito |
Z- 13- esadecen-11-in-1-il acetato |
≥ 75 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
259 |
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato N. CAS 135459-81-3 N. CIPAC non attribuito |
Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato |
≥ 90 % |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (SANCO/2650/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
260 |
Fosfuro di alluminio N. CAS 20859-73-8 N. CIPAC 227 |
Fosfuro di alluminio |
≥ 830 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di alluminio. Gli usi come rodenticida, talpicida e leporicida possono essere autorizzati solo all’esterno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di alluminio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
261 |
Fosfuro di calcio N. CAS 1305-99-3 N. CIPAC 505 |
Fosfuro di calcio |
≥ 160 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi all'esterno come rodenticida e talpicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di calcio. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di calcio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
262 |
Fosfuro di magnesio N. CAS 12057-74-8 N. CIPAC 228 |
Fosfuro di magnesio |
≥ 880 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all’uso contenenti fosfuro di magnesio. Gli usi come rodenticida, talpicida e leporicida possono essere autorizzati solo all’esterno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di magnesio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
263 |
Cimoxanil N. CAS 57966-95-7 N. CIPAC 419 |
1-[(E/Z)-2-ciano-2-metossiminoacetil]-3-etilurea |
≥ 970 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cimoxanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
264 |
Dodemorf N. CAS 1593-77-7 N. CIPAC 300 |
Cis/trans-[4-ciclododecile]-2,6-dimetilmorfolina |
≥ 950 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dodemorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
265 |
Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico N. CAS 2905-69-3 N. CIPAC 686 |
Metil-2,5-diclorobenzoato |
≥ 995 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi in ambienti chiusi come regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. |
||||||||||||||||||||||||||||||
266 |
Metamitron N. CAS 41394-05-2 N. CIPAC 381 |
4-amino-4,5-diidro-3-metil-6-fenil-1,2,4-triazin-5-one |
≥ 960 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti il metamitron per usi diversi da quelli relativi alle piante da radice, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metamitron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari relative all'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 nel suolo, ai residui nelle colture di rotazione, al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e al rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati dall'ingestione dell'acqua nei campi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metamitron è stato iscritto nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
267 |
Sulcotrione N. CAS 99105-77-8 N. CIPAC 723 |
2-(2-cloro-4-mesilbenzoil)cicloesan–1,3-dione |
≥ 950 g/kg Impurezze:
|
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulcotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il sulcotrione è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
268 |
Tebuconazolo N. CAS 107534-96-3 N. CIPAC 494 |
(RS)-1-p-clorophenil-4,4-dimetil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmethil)-pentan-3-ol |
≥ 905 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebuconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il tebuconazolo è stato iscritto al presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti UE in materia di prove. |
||||||||||||||||||||||||||||||
269 |
Triadimenol N. CAS 55219-65-3 N. CIPAC 398 |
(1RS,2RS;1RS,2SR)-1-(4-clorofenossi)-3,3-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-2-olo |
≥ 920 g/kg Isomero A (1RS,2SR), isomero B (1RS,2RS)
|
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triadimenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triadimenol è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari riguardo ai possibili effetti nocivi del triadimenol sul sistema endocrino entro due anni dall’adozione delle linee direttrici dell’OCSE per la realizzazione dei test sull’alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario. |
||||||||||||||||||||||||||||||
270 |
Metomil N. CAS 16752-77-50 N. CIPAC 264 |
S-metil (EZ) –N-(metilcarbamoilossi)tioacetimidato |
≥ 980 g/kg |
1o settembre 2009 |
31 agosto 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida su 101o ortaggi, a dosi non superiori a 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metomil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 giugno 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri devono garantire che le formule a base di metomil contengano agenti repellenti e/o emetici efficaci. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere ulteriori misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
271 |
Bensulfuron N. CAS 83055-99-6 N. CIPAC 502,201 |
|
≥ 975 g/kg |
1o novembre 2009 |
31 ottobre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bensulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 dicembre 2008. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
272 |
5-nitroguaiacolato di sodio N. CAS 67233-85-6 N. CIPAC non attribuito |
Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate |
≥ 980 g/kg |
1o novembre 2009 |
31 ottobre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
273 |
O-nitrofenolato di sodio N. CAS 824-39-5 N. CIPAC non attribuito |
Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate |
≥ 980 g/kg Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico:
|
1o novembre 2009 |
31 ottobre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
274 |
P-nitrofenolato di sodio N. CAS 824-78-2 N. CIPAC non attribuito |
Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate |
≥ 998 g/kg Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico:
|
1o novembre 2009 |
31 ottobre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
275 |
Tebufenpirad N. CAS 119168-77-3 N. CIPAC 725 |
N-(4-tert-butylbenzyl)-4-chloro-3-ethyl-1-methylpyrazole-5-carboxamide |
≥ 980 g/kg |
1o novembre 2009 |
31 ottobre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tebufenpirad in formulazioni diverse dai sacchi solubili in acqua, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenpirad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 ottobre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
276 |
Clormequat
|
|
≥ 636 g/kg Impurezze
|
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale, in particolare per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clormequat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque sotterranee, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
277 |
Composti del rame: |
|
|
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2016 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida e fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti rame per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui composti di rame, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ulteriore valutazione:
Essi devono provvedere affinché che l'autore della notifica su richiesta del quale i composti di rame sono stati iscritti nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri introducono programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se necessario, limitazioni quale l'indicazione dei valori massimi di applicazione. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305 |
Idrossido di rame (II) |
≥ 573 g/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602 |
Triidrossocloruro di rame |
≥ 550 g/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603 |
Ossido di rame |
≥ 820 g/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604 |
Non attribuito |
≥ 245 g/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306 |
Non attribuito |
≥ 490 g/kg Le seguenti impurezze presentano problemi tossicologici e non devono superare i livelli indicati.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 |
Propaquizafop N. CAS 111479-05-1 N. CIPAC 173 |
2-isopropylidenamino-oxyethyl (R)-2-[4-(6-chloro-quinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate |
≥ 920 g/kg Tenore massimo di toluene 5 g/kg |
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propaquizafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
279 |
Quizalofop-P: |
|
|
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quizalofop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
Quizalofop-P-etile N. CAS 100646-51-3 N. CIPAC 641.202 |
Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate |
≥ 950 g/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quizalofop-P-tefurile N. CAS 119738-06-6 N. CIPAC 641.226 |
(RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate |
≥ 795 g/kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 |
Teflubenzurone N. CAS 83121-18-0 N. CIPAC 450 |
1-(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)-3-(2,6-difluorobenzoyl)urea |
≥ 970 g/kg |
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida nelle serre (su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi). PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti teflubenzurone per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
281 |
Zeta-cipermetrina N. CAS 52315-07-8 N. CIPAC 733 |
Miscela di stereoisomeri composta di (S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate secondo un rapporto tra la coppia di isomeri (S);(1RS,3RS) e la coppia di isomeri (S);(1RS,3SR) compreso rispettivamente tra 45-55 e 55-45 |
≥ 850 g/kg Impurezze:
|
1o dicembre 2009 |
30 novembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti zeta-cipermetrina per usi diversi dal trattamento dei cereali, in particolare per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde, un prodotto di degradazione che può formarsi durante la lavorazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla zeta-cipermetrina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (degradazione aerobica nel terreno), sul rischio a lungo termine per gli uccelli, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale la zeta-cipermetrina è stata iscritta nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
282 |
Clorsulfuron N. CAS 64902-72-3 N. CIPAC 391 |
1-(2-clorofenilsolfonil)-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea |
≥ 950 g/kg Impurezze:
|
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono:
Se il clorsulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 e IN-V7160 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza. |
||||||||||||||||||||||||||||||
283 |
Ciromazina N. CAS 66215-27-8 N. CIPAC 420 |
N-ciclopropil-1,3,5-triazin-2,4,6-triammina |
≥ 950 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serra. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti ciromazina per usi diversi dall’applicazione a pomodori, in particolare per quanto riguarda l’esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla ciromazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo NOA 435343 e sul rischio per gli organismi acquatici. Essi devono provvedere affinché l’autore della notifica su richiesta del quale la ciromazina è stata iscritta nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
284 |
Dimetaclor N. CAS 50563-36-5 N. CIPAC 688 |
2-cloro-N-(2-metossietil)acet-2',6'-xilidide |
≥ 950 g/kg Impurezze 2,6-dimetilanilina: non oltre 0,5 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 1,0 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetaclor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702. Gli Stati membri interessati devono:
Se il dimetaclor viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza. |
||||||||||||||||||||||||||||||
285 |
Etofenprox N. CAS 80844-07-1 N. CIPAC 471 |
2-(4-etossifenil)-2-metilpropil 3-fenossibenziletere |
≥ 980 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etofenprox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono:
Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
286 |
Lufenuron N. CAS 103055-07-8 N. CIPAC 704 |
(RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-esafluoro-propossi)-fenil]-3-(2,6-difluorobenzoil)-urea |
≥ 970 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno oppure nelle trappole-esca esterne come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lufenuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
287 |
Penconazolo N. CAS 66246-88-6 N. CIPAC 446 |
(RS) 1-[2-(2,4-dicloro-fenil)-pentil]-1H-[1,2,4] triazolo |
≥ 950 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penconazolo,in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in terreni acidi del metabolita nel suolo CGA179944. Essi devono provvedere affinché l’autore della notifica su richiesta del quale il penconazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
288 |
Tri-allato N. CAS 2303-17-5 N. CIPAC 97 |
S-2,3,3-tricloroallil di-isopropil (tiocarbammato) |
≥ 940 g/kg NDIPA (Nitroso-diisopropilammina) max. 0,02 mg/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tri-allato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
289 |
Triflusulfuron N. CAS 126535-15-7 N. CIPAC 731 |
2-[4-dimetilammino-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazin-2-ilcarbamoilsulfamoil]-acido m-toluico |
≥ 960 g/kg N,N-dimetil-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazina-2,4-diammina max. 6 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida per la barbabietola da zucchero e da foraggio con un livello massimo di 60 g/ha ogni tre anni sullo stesso campo. Le foglie delle colture trattate non possono essere utilizzate come mangime. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflusulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Se il triflusulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-M7222, IN-D8526 e IN-E7710 per quanto riguarda il cancro. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione di tale sostanza. |
||||||||||||||||||||||||||||||
290 |
Difenacum N. CAS 56073-07-5 N. CIPAC 514 |
3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin |
≥ 905 g/kg |
1o gennaio 2010 |
30 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni. La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare i 50 mg/kg. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenacum, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Nella valutazione generale gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla protezione di uccelli e di mammiferi non bersaglio dall’avvelenamento primario e secondario. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di difenacum nei liquidi biologici. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa le specifiche della sostanza attiva prodotta. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2009. |
||||||||||||||||||||||||||||||
291 |
Cloruro di didecildimetilammonio CAS: non attribuito N. CIPAC non attribuito |
Il cloruro di didecildimetilammonio è una miscela di sali di alchil-ammonio quaternario con lunghezze tipiche della catena alchilica di C8, C10 e C12, con oltre il 90 % di C10 |
≥ 70 % (concentrato tecnico) |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi all’interno come battericida, fungicida, erbicida ed alghicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni sul cloruro di didecildimetilammonio,in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa le specifiche della sostanza attiva prodotta entro il 1o gennaio 2010 e circa il rischio per gli organismi acquatici entro il 31 dicembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
292 |
Zolfo N. CAS 7704-34-9 N. CIPAC 18 |
Zolfo |
≥ 990 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per verificare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale lo zolfo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
293 |
Tetraconazolo N. CAS 112281-77-3 N. CIPAC 726 |
(RS)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-propil-1,1,2,2-tetrafluoroetil etere |
≥ 950 g/kg (miscela racemica) Impurezze: toluene: non più di 13 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tetraconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono richiedere:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
294 |
Oli di paraffina
N. CIPAC n.d. |
Olio di paraffina |
Farmacopea europea 6.0 |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli oli di paraffina N. CAS 64742-46-7, N. CAS 72623-86-0 e N. CAS 97862-82-3, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere:
Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010. |
||||||||||||||||||||||||||||||
295 |
Olio di paraffina N. CAS 8042-47-5 N. CIPAC n.d. |
Olio di paraffina |
Farmacopea europea 6.0 |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di paraffina 8042-47-5, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
296 |
Ciflufenamid N. CAS 180409-60-3 N. CIPAC 759 |
(Z)-N-[α-(ciclopropilmetossimino) – 2,3-difluoro-6-(trifluorometil)benzil]-2-fenilacetammide |
> 980 g/kg |
1o aprile 2010 |
31 marzo 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflufenamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 ottobre 2009. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
297 |
Fluopicolide N. CAS 239110-15-7 N. CIPAC 787 |
2,6-dicloro-N-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2-piridilmetil]benzammide |
≥ 970 g/kg L’impurezza toluene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tecnico. |
1o giugno 2010 |
31 maggio 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare il potenziale accumulo e l'esposizione. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprilee 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||
298 |
Heptamaloxyloglucan N. CAS 870721-81-6 N. CIPAC Non disponibile |
Denominazione completa IUPAC nella nota (1)
|
≥ 780 g/kg L'impurezza patulin non deve superare i 50 μg/kg nel materiale tecnico. |
1o giugno 2010 |
31 maggio 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull’heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009. |
||||||||||||||||||||||||||||||
299 |
2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico) N. CAS 90-43-7 N. CIPAC 246 |
2-bifenilolo |
≥ 998 g/kg |
1o gennaio 2010 |
31 dicembre 2019 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi all'interno come fungicida post-raccolta. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-fenilfenol, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l’autore della notifica trasmetta alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l’autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||
300 |
Malathion N. CAS 121-75-5 N. CIPAC 12 |
|
≥ 950 g/kg Impurezze: Isomalathion: non più di 2 g/kg |
1o maggio 2010 |
30 aprile 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri si accertano che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate dalle istruzioni necessarie per evitare, durante lo stoccaggio e il trasporto, qualsiasi rischio di formazione di isomalathion in misura superiore alle quantità massime consentite. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere ulteriori misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
Penoxsulam N. CAS 219714-96-2 N. CIPAC 758 |
3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)-α,α,α-trifluorotoluene-2-sulfonamide |
> 980 g/kg L’impurezza Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-methoxypyrimidine non deve superare 0,1o g/kg nel materiale tecnico |
1o agosto 2010 |
31 luglio 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penoxsulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per affrontare il rischio indiretto per le piante acquatiche superiori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2012. Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
302 |
Proquinazid N. CAS 189278-12-4 N. CIPAC 764 |
6-iodo-2-propoxy-3-propylquinalzolin-4(3H)-one |
> 950 g/kg |
1o agosto 2010 |
31 luglio 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proquinazid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) No. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
Spirodiclofen N. CAS 148477-71-8 N. CIPAC 737 |
3-(2,4-dichlorophenyl)-2-oxo-1-oxaspiro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate |
> 965 g/kg Le seguenti impurezze non devono superare una certa quantità nel materiale tecnico:
|
1o agosto 2010 |
31 luglio 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spirodiclofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
304 |
Metalaxil N. CAS 57837-19-1 N. CIPAC 365 |
Metil N-(metossiacetile)-N-(2,6-xylyl)-DL-alaninato |
950 g/kg L'impurezza 2,6 dimetilanilina presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 1g/kg. |
1o luglio 2010 |
30 giugno 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
305 |
Flonicamid (IKI-220) N. CAS 158062-67-0 N. CIPAC 763 |
N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide |
≥ 960 g/kg L’impurezza toluene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tecnico. |
1o settembre 2010 |
31 agosto 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flonicamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente. |
||||||||||||||||||||||||||||||
306 |
Triflumizolo N. CAS 99387-89-0 N. CIPAC 730 |
(E)-4-cloro-α,α,α-trifluoro-N-(1-imidazol-1-yl-2-propossietilidene)-o-toluidina |
≥ 980 g/kg Impurezze: Toluene: non più di 1o g/kg |
1o luglio 2010 |
30 giugno 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in serre su substrati artificiali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumizolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
307 |
Fluoruro di solforile N. CAS 002699-79-8 N. CIPAC 757 |
Fluoruro di solforile |
> 994 g/kg |
1o novembre 2010 |
31 ottobre 2020 |
PARTE A Solo gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili
possono essere autorizzati. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni, in particolare dati di verifica relativi a quanto segue:
Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2012. |
||||||||||||||||||||||||||||||
308 |
FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito La sostanza attiva è preparata dai semi in polvere di trigonella foenum-graecum L. (fieno greco). |
Non pertinente |
100 % semi di fieno greco in polvere senza additivi né estrazione; semi di qualità equivalente agli alimenti destinati al consumo umano. |
1o novembre 2010 |
31 ottobre 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come elicitore delle difese naturali delle piante. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul FEN 560 (semi di fieno greco in polvere), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o maggio 2010. Nell’ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori, per i lavoratori e per gli astanti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. |
||||||||||||||||||||||||||||||
309 |
Haloxyfop-P N. CAS Acido: 95977-29-0 Estere: 72619-32-0 N. CIPAC Acido: 526 Estere: 526.201o |
|
≥ 940 g/kg (estere metilico di haloxyfop-P) |
1o gennaio 2011 |
31 dicembre 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'haloxyfop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni di verifica della valutazione dell'esposizione al rischio delle acque sotterranee per quanto concerne la sostanza attiva e i suoi metaboliti nel suolo DE-535 fenolo, DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone. |
||||||||||||||||||||||||||||||
310 |
Napropamide N. CAS 15299-99-7 |
(RS)-N,N-dietil-2-(1-naftilossi)propionamide |
≥ 930 g/kg (miscela racemica) Impurezze rilevanti Toluene: non più di 1,4 g/kg |
1o gennaio 2011 |
31 dicembre 2020 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul napropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni di verifica della valutazione dell'esposizione al rischio delle acque superficiali per quanto concerne la fotolisi dei metaboliti e il metabolita NOPA e informazioni sulla valutazione del rischio per le piante acquatiche. |
||||||||||||||||||||||||||||||
311 |
Quinmerac N. CAS 90717-03-6 N. CIPAC 563 |
Acido 7-cloro-3-metilchinolin-8-carbossilico |
≥ 980 g/kg |
1o maggio 2011 |
30 aprile 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinmerac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni concernenti:
Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprilee 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
312 |
Metosulam N. CAS 139528-85-1 N. CIPAC 707 |
|
≥ 980 g/kg |
1o maggio 2011 |
30 aprile 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metosulam, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione ulteriori informazioni entro il 30 ottobre 2011o circa le specifiche della sostanza attiva prodotta. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione entro il 30 aprilee 2013 informazioni di verifica per quanto riguarda:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
313 |
Piridaben N. CAS 96489-71-3 N. CIPAC 583 |
2-ter-butil-5-(4-ter-butil-benziltio)-4-cloropirididazine-3(2H)-one |
> 980 g/kg |
1o maggio 2011 |
30 aprile 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piridaben, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e vanno introdotti programmi di monitoraggio per verificare l’esposizione effettiva delle api mellifere al piridaben in aree molto utilizzate da tali api o da apicoltori, se e come del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprilee 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
314 |
Fosfuro di zinco N. CAS 1314-84-7 N. CIPAC 69 |
Difosfuro di trizinco |
≥ 800 g/kg |
1o maggio 2011 |
30 aprile 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche pronte all’uso posizionate all'interno di apposite trappole o nelle zone interessate. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di zinco, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
315 |
Fenbuconazolo N. CAS 114369-43-6 N. CIPAC 694 |
(R,S) 4-(4-clorofenil)-2-fenil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)butironitrile |
≥ 965 g/kg |
1o maggio 2011 |
30 aprile 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di dati di verifica sui residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale. Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali studi alla Commissione entro il 30 aprilee 2013. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del fenbuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario. |
||||||||||||||||||||||||||||||
316 |
Ciclossidim N. CAS 101205-02-1 N. CIPAC 510 |
(5RS)-2-[(EZ)-1-(etossimino)butil]-3-idrossi-5-[(3RS)-tian-3-il]cicloes-2-en-1-one |
≥ 940 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciclossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano fornite ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali metodi di analisi entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
317 |
6-benziladenina N. CAS 1214-39-7 N. CIPAC 829 |
N6-benziladenina |
≥ 973 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla 6-benziladenina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone. |
||||||||||||||||||||||||||||||
318 |
Bromuconazolo N. CAS 116255-48-2 N. CIPAC 680 |
1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-diclorofenil)tetraidrofurfuril]-1H-1,2,4-triazolo |
≥ 960 g/kg |
1o febbraio 2011 |
31 gennaio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione:
Essi devono provvedere affinché il richiedente su richiesta del quale il bromuconazolo è stato iscritto al presente allegato trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 31 gennaio 2013. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del bromuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l’esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario. |
||||||||||||||||||||||||||||||
319 |
Miclobutanil N. CAS 88671-89-0 N. CIPAC 442 |
(RS)-2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)esanonitrile |
≥ 925 g/kg L’impurezza 1-mitilpirrolidine-2-one non deve superare 1o g/kg nel materiale tecnico. |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul miclobutanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi nonché informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui devono comprendere tutti gli elementi della definizione di residuo. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 gennaio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
320 |
Buprofezin N. CAS 953030-84-7 N. CIPAC 681 |
(Z)-2-tert-butylimino-3-isopropyl-5-phenyl-1,3,5-thiadiazinan-4-one |
≥ 985 g/kg |
1o febbraio 2011 |
31 gennaio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti i fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 gennaio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
321 |
Triflumuron N. CAS 64628-44-0 N. CIPAC 548 |
1-(2-clorobenzoil)-3-[4-trifluorometossifenil]urea |
≥ 955 g/kg Impurezze:
|
1o aprile 2011 |
31 marzo 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica in merito ai rischi a lungo termine per gli uccelli, per gli invertebrati acquatici e per lo sviluppo delle larve di api. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 marzo 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
322 |
Imexazol N. CAS 10004-44-1 N. CIPAC 528 |
5-metilisossazolo-3-ol (oppure 5-metil-1,2-ossazolo-3-ol) |
≥ 985 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imexazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti la natura dei residui nelle piante sarchiate e il rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
323 |
Dodina N. CAS 2439-10-3 N. CIPAC 101 |
1-acetato di dodecilguanidinio |
≥ 950 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dodina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
324 |
Dietofencarb N. CAS 87130-20-9 N. CIPAC 513 |
Isopropyl 3,4-diethoxycarbanilate |
≥ 970 g/kg Impurezze: Toluene: non più di 1o g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dietofencarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
325 |
Etridiazolo N. CAS 2593-15-9 N. CIPAC 518 |
Etil-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazol-5-il etere |
≥ 970 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in sistemi senza terra nelle serre. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo per usi diversi dall’applicazione su piante ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché garantire che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l’autorizzazione sia rilasciata. Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etridiazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
326 |
Acido indolilbutirrico N. CAS 133-32-4 N. CIPAC 830 |
Acido 4-(1H-indol-3-il)butirrico |
≥ 994 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido indolilbutirrico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l’uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni al fine di verificare:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
327 |
Orizalin N. CAS 19044-88-3 N. CIPAC 537 |
3,5-dinitro-N4,N4-dipropilsulfanilamide |
≥ 960 g/kg N-nitrosodipropilamina:
|
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'orizalin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati effettuano programmi di monitoraggio nelle zone sensibili, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti OR13 (4) e OR 15 (5). Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013. Le informazioni di cui al punto 4) saranno presentate entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione dell'orizalin. |
||||||||||||||||||||||||||||||
328 |
Tau-fluvalinato N. CAS 102851-06-9 N. CIPAC 786 |
(RS)-α-ciano-3-fenossibenzil N-(2-cloro- α,α α- trifluoro-p-tolil)-D-valinato (rapporto tra isomeri 1:1) |
≥ 920 g/kg (1:1o rapporto tra gli isomeri R-α-ciano e S-α-ciano) Impurezze: Toluene: non più di 5 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tau-fluvalinato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica due anni dopo l'adozione delle indicazioni specifiche, per quanto riguarda:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
329 |
Cletodim N. CAS 99129-21-2 N. CIPAC 508 |
(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etilltio)propil]-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one |
≥ 930 g/kg Impurezze: toluene max. 4 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sulle barbabietole da zucchero. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, di uccelli e mammiferi nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
330 |
Bupirimate N. CAS 41483-43-6 N. CIPAC 261 |
5-butyl-2-ethylamino-6-methylpyrimidine-4-yl dimethylsulfamate |
≥ 945 g/kg Impurezze:
|
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bupirimate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti tali dati e informazioni di verifica alla Commissione di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
331 |
Fenbutatin ossido N. CAS 13356-08-6 N. CIPAC 359 |
Bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)-tin]ossido |
≥ 970 g/kg Impurezze: bis[idrossibis(2-metil-2-fenilpropil)-tin]ossido (SD 31723) non più di 3 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serra. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbutatin ossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica dei risultati della valutazione dei rischi, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per quanto riguarda l'impurezza SD 31723. Tali informazioni riguardano i seguenti punti:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
332 |
Fenoxycarb N. CAS 79127-80-3 N. CIPAC 425 |
[2-(4-fenossifenossi)etil]carbammato di etile |
≥ 970 g/kg Impurezze: Toluene: max. 1o g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxycarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica della valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
333 |
1-decanolo N. CAS 112-30-1 N. CIPAC 831 |
Decan-1-ol |
≥ 960 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1-decanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici e di informazioni di verifica delle valutazioni relative all'esposizione delle acque sotterranee, superficiali e dei sedimenti. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
334 |
Isoxaben N. CAS 82558-50-7 N. CIPAC 701 |
N-[3-(1-etile-1-metilpropienel)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide |
≥ 910 g/kg Toluene: ≤ 3g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaben, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio nonché alla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a) e b) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti c) e d) entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
335 |
Fluometuron N. CAS 2164-17-2 N. CIPAC 159 |
1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea |
≥ 940 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul cotone. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluometuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti trasmettano alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti presentino alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni di cui al punto d) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione del fluometuron. |
||||||||||||||||||||||||||||||
336 |
Carbetamide N. CAS 16118-49-3 N. CIPAC 95 |
(R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbanilate |
≥ 950 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbetamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
337 |
Carbossina N. CAS 5234-68-4 N. CIPAC 273 |
5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide |
≥ 970 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l'applicazione. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla carbossina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui ai punti d), e), f) e g) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto h) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione della carbossina. |
||||||||||||||||||||||||||||||
338 |
Ciproconazolo N. CAS 94361-06-5 N. CIPAC 600 |
(2RS,3RS;2RS,3SR)-2-(4-chlorophenyl)-3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol |
≥ 940 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciproconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto e) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche. |
||||||||||||||||||||||||||||||
339 |
Dazomet N. CAS 533-74-4 N. CIPAC 146 |
|
≥ 950 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida, fungicida, erbicida e insetticida. Può essere autorizzata solo l'applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno. L'uso va limitato ad una applicazione ogni tre anni. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dazomet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
340 |
Metaldeide N. CAS 108-62-3 (tetramero) 9002-91-9 (omopolimero) N. CIPAC 62 |
r-2, c-4, c-6, c-8-tetramethyl-1,3,5,7- tetroxocane |
≥ 985 g/kg acetaldeide max. 1,5 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come molluschicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaldeide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano un agente repellente efficace per i cani. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. |
||||||||||||||||||||||||||||||
341 |
Sintofen N. CAS 130561-48-7 N. CIPAC 717 |
1-(4-clorofenil)-1,4-diidro-5-(2-metossietossi)-4-oxocinnoline-3-acido carbossilico |
≥ 980 g/kg Impurezze:
|
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore sul grano per la produzione di semi ibridi non destinato al consumo umano. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sintofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori e i lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Devono provvedere affinché il grano trattato con sintofen non entri nella catena alimentare e dei mangimi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione: le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui al punto 4) entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
342 |
Fenazaquin N. CAS 120928-09-8 N. CIPAC 693 |
4-tert-butilfenetil quinazolin-4-il etere |
≥ 975 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fanazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
343 |
Azadiractina N. CAS 11141-17-6 come azadiractina A N. CIPAC 143302 come azadiractina A |
Asadiractina A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7aS,8S,10R,10aS,10bR)-10-acetoxy-3,5-dihydroxy-4-[(1aR,2S,3aS,6aS,7S,7aS)-6a-hydroxy-7a-methyl-3a,6a,7,7a-tetrahydro-2,7-methanofuro[2,3-b]oxireno[e]oxepin-1a(2H)-yl]-4-methyl-8-{[(2E)-2-methylbut-2-enoyl]oxy}octahydro-1H-naphtho[1,8a-c:4,5-b′c′]difuran-5,10a(8H)-dicarboxylate. |
Espressa come azadiractina A: ≥ 111o g/kg La somma delle aflatossine B1, B2, G1, G2 non deve essere superiore a 300 μg/kg del tenore di azadiractina A. |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 dicembre 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
344 |
Diclofop
|
|
≥ 980 g/kg (espresso come diclofop-metile) |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclofop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro due anni dall'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri. |
||||||||||||||||||||||||||||||
345 |
Zolfo calcico N. CAS 1344 - 81o - 6 N. CIPAC 17 |
Calcium polysulfide |
≥ 290 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo calcico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
|
||||||||||||||||||||||||||||||
346 |
Solfato di alluminio N. CAS 10043-01-3 CIPAC non disponibile |
Solfato di alluminio |
970 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida post-raccolta per le piante ornamentali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfatpo di alluminio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante appropriati dati analitici. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 30 novembre 2011. |
||||||||||||||||||||||||||||||
347 |
Bromadiolone N. CAS 28772-56-7 N. CIPAC 371 |
3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4′-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin |
≥ 970g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sotto forma di esche già pronte, inserite in nei cunicoli dei roditori. La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare 50 mg/kg. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate solo agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromadiolone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti d) e e) entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
348 |
Paclobutrazol N. CAS 76738-62-0 N. CIPAC 445 |
(2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol |
≥ 930 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paclobutrazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante acquatiche nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013, le informazioni di cui al punto 4) entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino e le informazioni di cui al punto 5) entro due anni dall'adozione di disposizioni specifiche. |
||||||||||||||||||||||||||||||
349 |
Pencicuron N. CAS 66063-05-6 N. CIPAC 402 |
1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea |
≥ 980 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pencicuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei grandi mammiferi onnivori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
350 |
Tebufenozide N. CAS 112410-23-8 N. CIPAC 724 |
N-tert-butyl-N′-(4-ethylbenzoyl)-3,5-dimethylbenzohydrazide |
≥ 970 g/kg Impurezze rilevanti t-butil idrazina<0,001o g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
351 |
Dithianon N. CAS 3347-22-6 N. CIPAC 153 |
5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile |
≥ 930 g/kg |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dithianon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013. |
||||||||||||||||||||||||||||||
352 |
Exitiazox N. CAS 78587-05-0 N. CIPAC 439 |
(4RS,5RS)-5-(4-chlorophenyl)-N-cyclohexyl-4-methyl-2-oxo-1,3-thiazolidine-3-carboxamide |
≥ 976 g/kg (1:1o miscela di (4R, 5R) e (4S, 5S)) |
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'exitiazox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto d) a due anni dall'adozione di disposizioni specifiche. |
||||||||||||||||||||||||||||||
353 |
Flutriafol N. CAS 76674-21-0 N. CIPAC 436 |
(RS)-2,4′-difluoro-α-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)benzhydryl alcohol |
≥ 920 g/kg (racemato) Impurezze rilevanti:
|
1o giugno 2011 |
31 maggio 2021 |
PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l’applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutriafol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11o marzo 2011. Nell’ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda:
Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 30 novembre 2011o e le informazioni di cui ai punti b) e c) entro il 31 maggio 2013. |
(1) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.
(2) Sospeso con ordinanza del tribunale di primo grado del 19 luglio 2007 nella causa T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e altri contro Commissione delle Comunità europee, [2007] ECR II-2767.
(3) GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.
(4) 2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.
(5) 2-etil-7-nitro-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.
(6) De-etil-bupirimate.
(7) 2-{[anilino(osso)acetil]sulfanil}acetato di etile.
(8) (2RS)-2-idrossi-2-metil-N-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.
(9) 2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.
(10) 2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.
(11) 2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.
(12) 2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.
(13) (2RS)-2-idrossi-2-metil-N-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.
(14) (4S,5S)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one e (4R,5R)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one.