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Document 32011R0213
Commission Regulation (EU) No 213/2011 of 3 March 2011 amending Annexes II and V to Directive 2005/36/EC of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011 , recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 213/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011 , recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 59 del 4.3.2011, p. 4–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
4.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 59/4 |
REGOLAMENTO (UE) N. 213/2011 DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2011
recante modifica degli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (1), in particolare l'articolo 11, secondo comma, e l'articolo 26, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Austria ha chiesto di inserire nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE dieci programmi di formazione in assistenza sanitaria. Questi programmi di formazione sono regolamentati dal «Gesundheits- und Krankenpflege-Spezialaufgaben-Verordnung» (GuK-SV BGBl II Nr. 452/2005) e dal «Gesundheits- und Krankenpflege Lehr- und Führungsaufgaben Verordnung» (GuK-LFV BGBl II Nr. 453/2005). |
(2) |
Dato che questi programmi di formazione austriaci sono di livello equivalente a quello di cui all'articolo 11, lettera c), punto i), della direttiva 2005/36/CE, conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e di funzioni, si giustifica il loro inserimento nell'allegato II della direttiva 2005/36/CE, ai sensi dell'articolo 11, lettera c), punto i), della medesima direttiva. |
(3) |
Il Portogallo ha presentato una richiesta motivata affinché nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sia inserita la specializzazione medica in oncologia medica. |
(4) |
L'oncologia medica intende offrire un trattamento sistemico del cancro. Grazie ai progressi scientifici negli ultimi dieci anni ci sono stati grandi cambiamenti nel trattamento dei pazienti oncologici. La specializzazione medica in oncologia medica non figura al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia l'oncologia medica è diventata una specializzazione medica separata e distinta in più di due quinti degli Stati membri, il che giustifica il suo inserimento nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. |
(5) |
Per garantire una specializzazione medica di livello sufficientemente elevato, il periodo minimo di formazione richiesto ai fini del riconoscimento automatico della specializzazione in oncologia medica è di 5 anni. |
(6) |
La Francia ha presentato una richiesta motivata affinché nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE sia inserita la specializzazione medica in genetica medica. |
(7) |
La genetica medica è una specializzazione che si è affermata in risposta al rapido sviluppo delle conoscenze nel settore della genetica e all'importanza acquisita da questa disciplina in numerose aree specialistiche, come l'oncologia, la medicina prenatale, la pediatria e il trattamento delle malattie croniche. La genetica medica svolge un ruolo sempre più importante nello screening e nella prevenzione di numerose patologie. La specializzazione medica in genetica medica non figura al punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. Tuttavia, la genetica medica è diventata una specializzazione medica separata e distinta in più di due quinti degli Stati membri, il che giustifica il suo inserimento nel punto 5.1.3 dell'allegato V della direttiva 2005/36/CE. |
(8) |
Per garantire una specializzazione medica di livello sufficientemente elevato il periodo minimo di formazione richiesto ai fini del riconoscimento automatico della specializzazione in genetica medica è di 4 anni. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/36/CE. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE sono modificati nel modo indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.
ALLEGATO
Gli allegati II e V della direttiva 2005/36/CE sono così modificati:
1. |
Al punto 1 dell'allegato II, sotto «in Austria», è aggiunto quanto segue:
ciclo di studi e formazione che ha una durata complessiva minima di tredici anni e sei mesi-quattordici anni, di cui almeno dieci di insegnamento scolastico generale, seguiti da tre anni di formazione di base in un istituto pubblico superiore di assistenza sanitaria e infermieristica e da sei a dodici mesi di formazione specialistica in un'area specifica, o nel campo della didattica o della dirigenza.» |
2. |
All'allegato V, punto 5.1.3 è aggiunta la seguente tabella:
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