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Document 32011R0207
Commission Regulation (EU) No 207/2011 of 2 March 2011 amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards Annex XVII (Diphenylether, pentabromo derivative and PFOS)
Regolamento (UE) n. 207/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS)
Regolamento (UE) n. 207/2011 della Commissione, del 2 marzo 2011 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS)
GU L 58 del 3.3.2011, p. 27–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
3.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 58/27 |
REGOLAMENTO (UE) N. 207/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2011
recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (Difeniletere, pentabromo derivato e PFOS)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (1), in particolare l’articolo 131,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 introduce restrizioni relativamente all’immissione sul mercato e all’uso del difeniletere, del pentabromo derivato e dei sulfonati di perfluorottano (PFOS) sotto le voci 44 e 53. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (2) recepisce nel diritto dell’Unione gli impegni definiti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (di seguito, «la convenzione»), approvata con decisione 2006/507/CE del Consiglio (3), e nel protocollo del 1998 alla convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici persistenti (di seguito, «il protocollo»), approvato con decisione 2004/259/CE del Consiglio (4). |
(3) |
Dopo la proposta di inserimento delle sostanze trasmessa dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, dalla Norvegia e dal Messico, il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti istituito a norma della convenzione ha concluso i lavori sulle sostanze proposte che risultano rispondenti ai criteri della convenzione. In occasione della quarta riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 all’8 maggio 2009 (di seguito «COP 4»), è stato convenuto di inserire le nove sostanze negli allegati della convenzione, includendovi il pentabromodifeniletere e i PFOS. |
(4) |
Il regolamento (UE) n. 757/2010 della Commissione, del 24 agosto 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati I e III (5), recepisce le decisioni della COP 4 poiché include le sostanze elencate nella Convenzione, nel Protocollo o in entrambi, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004. Fra queste sostanze appaiono anche il pentabromodifeniletere e i PFOS. Il regolamento (CE) n. 850/2004 vieta la produzione e l’immissione sul mercato delle sostanze elencate nell’allegato I e disciplina la gestione dei rifiuti che contengono tali sostanze. Per i PFOS, le deroghe applicabili ai sensi del regolamento REACH dell’allegato XVII sono mantenute e elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 850/2004 con alcune modifiche in linea con la decisione della COP 4. |
(5) |
Le restrizioni relative a difeniletere, pentabromo derivato e PFOS contenute nell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono, pertanto, superflue, e le voci 44 e 53 devono essere cancellate. |
(6) |
Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito a norma dell’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le voci 44 e 53 dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono cancellate.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7.
(3) GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1.
(4) GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35.
(5) GU L 223 del 25.8.2010, pag. 29.