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Document 32011R0178

    Regolamento (UE) n. 178/2011 della Commissione, del 24 febbraio 2011 , recante centoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

    GU L 51 del 25.2.2011, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/178/oj

    25.2.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 51/10


    REGOLAMENTO (UE) N. 178/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 24 febbraio 2011

    recante centoquarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    L'8 febbraio 2011 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche al suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche.

    (3)

    Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

    (4)

    Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Direttore — Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

    Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:

    a)

    «Khalil Ahmed Haqqani [alias a) Khalil Al-Rahman Haqqani; b) Khalil ur Rahman Haqqani; c) Khaleel Haqqani]. Titolo Haji. Indirizzo: a) Peshawar, Pakistan; b) vicino alla Madrasa di Dergey Manday nel villaggio di Dergey Manday, nei pressi di Miram Shah, Agenzia per il Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; c) villaggio di Kayla vicino a Miram Shah, Agenzia per il Waziristan settentrionale (NWA), aree tribali ad amministrazione federale (FATA), Pakistan; d) villaggio di Sarana Zadran, provincia di Paktia, Afghanistan. Data di nascita: a) 1.1.1966; b) tra il 1958 e il 1964. Nazionalità: afgana. Altre informazioni: a) alto membro della rete Haqqani, che opera dal Waziristan settentrionale nelle aree tribali ad amministrazione federale del Pakistan; b) in precedenza si era recato, e aveva raccolto fondi, a Dubai, Emirati arabi uniti; c) fratello di Jalaluddin Haqqani e zio di Sirajuddin Jallaloudine Haqqani. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.2.2011.»

    b)

    «Said Jan 'Abd Al-Salam [alias a) Sa'id Jan 'Abd-al-Salam; b) Dilawar Khan Zain Khan; c) Qazi 'Abdallah; d) Qazi Abdullah; e) Ibrahim Walid; f) Qasi Sa'id Jan; g) Said Jhan; h) Farhan Khan; i) Aziz Cairo; j) Nangiali]. Data di nascita: a) 5.2.1981; b) 1.1.1972. Nazionalità: afgana. Passaporto n.: a) OR801168 (passaporto afgano intestato a Said Jan 'Abd al-Salam, rilasciato il 28.2.2006, che scade il 27.2.2011); b) 4117921 (passaporto pakistano intestato a Dilawar Khan Zain Khan, rilasciato il 9.9.2008, che scade il 9.9.2013). Numero di identificazione nazionale: 281020505755 (numero di identificazione civile kuwaitiano corrispondente al nome Said Jan 'Abd al-Salam). Altre informazioni: nel 2005 circa ha gestito un campo “di addestramento di base” per Al-Qaeda in Pakistan. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.2.2011.»


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