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Document 32011L0059
Commission Directive 2011/59/EU of 13 May 2011 amending, for the purpose of adaptation to technical progress, Annexes II and III to Council Directive 76/768/EEC relating to cosmetic products Text with EEA relevance
Direttiva 2011/59/UE della Commissione, del 13 maggio 2011 , che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE
Direttiva 2011/59/UE della Commissione, del 13 maggio 2011 , che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 125 del 14.5.2011, p. 17–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013; abrog. impl. da 32009R1223
14.5.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 125/17 |
DIRETTIVA 2011/59/UE DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2011
che modifica gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarli al progresso tecnico
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,
considerando quanto segue:
(1) |
Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal comitato scientifico per i prodotti di consumo (CSPC) in virtù della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il CSPC raccomandava quindi alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l’uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli. |
(2) |
Il CSPC ha inoltre raccomandato una strategia globale di valutazione della sicurezza per le sostanze utilizzate per la tintura dei capelli, e in particolare i requisiti per le prove da effettuare sulle sostanze utilizzate a tale scopo, al fine di stabilire la loro potenziale genotossicità/mutagenicità. |
(3) |
Sentito il parere del CSPC la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l’industria a sottoporre alla valutazione del CSPC i dati scientifici aggiornati in suo possesso sulla sicurezza delle tinture per capelli. |
(4) |
Il CSPC, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) in applicazione della decisione 2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE (3), ha valutato la sicurezza di singole sostanze per le quali l’industria aveva presentato dati aggiornati. |
(5) |
L’ultima fase della strategia di valutazione della sicurezza consiste nella valutazione dei potenziali rischi per la salute dei consumatori connessi a prodotti di reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli durante il processo di tintura. Nel parere del 21 settembre 2010 il CSSC non esprime forti preoccupazioni connesse alla genotossicità e alla cancerogenicità delle tinture per capelli e dei relativi prodotti di reazione attualmente impiegati nell’Unione. |
(6) |
L’uso di talune sostanze impiegate nelle tinture per capelli è autorizzato a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 2010, con le restrizioni e alle condizioni di cui all’allegato III, parte seconda, della direttiva 76/768/CEE. |
(7) |
In considerazione della valutazione del rischio dei dati di sicurezza presentati e dei pareri definitivi forniti dal CSSC sulla sicurezza di singole sostanze e di prodotti di reazione, è opportuno inserire le sostanze il cui uso è autorizzato a titolo provvisorio, attualmente elencate nell’allegato III, parte seconda, nell’allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE. |
(8) |
La valutazione di sicurezza da parte del CSSC delle sostanze hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine e HC Red No. 10 + HC Red No. 11, di cui alla parte seconda dell’allegato III della direttiva 76/768/CEE, non ha potuto essere ultimata entro il 31 dicembre 2010. Di conseguenza l’autorizzazione d’impiego a titolo provvisorio va prorogata fino al 31 dicembre 2011. |
(9) |
Nel parere formulato il 22 giugno 2010 sulla sostanza o-aminophenol, il CSSC dichiara che, basandosi sui dati disponibili, non è possibile trarre conclusioni definitive in merito alla sicurezza della sostanza. In base al suddetto parere la sostanza o-aminophenol non può essere considerata sicura per l’impiego nelle tinture per capelli e va quindi elencata nell’allegato II della direttiva 76/768/CEE. |
(10) |
Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE. |
(11) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati in conformità all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 3 gennaio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 gennaio 2012.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.
(3) GU L 241 del 10.9.2008, pag. 21.
ALLEGATO
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) |
nell’allegato II è aggiunta la voce seguente:
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2) |
l’allegato III è modificato nel modo seguente:
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