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Document 32010R1244
Commission Regulation (EU) No 1244/2010 of 9 December 2010 amending Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council on the coordination of social security systems and Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 Text with relevance for the EEA and for Switzerland
Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera
Regolamento (UE) n. 1244/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera
GU L 338 del 22.12.2010, p. 35–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
22.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 338/35 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1244/2010 DELLA COMMISSIONE
del 9 dicembre 2010
recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004
(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1),
visto il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (2), in particolare l'articolo 92,
considerando quanto segue:
(1) |
Due Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004. |
(2) |
Alcuni Stati membri o le loro autorità competenti hanno chiesto che siano apportate modifiche agli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 987/2009. |
(3) |
Gli allegati VIII e IX del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli allegati 1 e 2 del regolamento (CE) n. 987/2009 devono essere adeguati in modo da riflettere gli sviluppi recenti della legislazione nazionale e garantire trasparenza e certezza del diritto alle parti interessate. |
(4) |
La commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ha dato il proprio assenso alle modifiche. |
(5) |
I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 vanno pertanto modificati di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 883/2004 è così modificato:
1) |
l'allegato VIII è così modificato:
|
2) |
nell'allegato IX, parte I, la voce «PAESI BASSI» è così modificata:
|
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 987/2009 è così modificato:
1) |
l'allegato 1 è così modificato:
|
2) |
nell'allegato 2, all'interno del sottotitolo, i termini «agli articoli 31 e 41» sono sostituiti dai termini «all'articolo 32, paragrafo 2, e all'articolo 41, paragrafo 1». |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.
(2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.