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Document 32010R0983

    Regolamento (UE) n. 983/2010 della Commissione, del 3 novembre 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 286 del 4.11.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/983/oj

    4.11.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 286/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 983/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 3 novembre 2010

    recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In conformità del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione civile stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione riconosce l'equivalenza delle norme di sicurezza aerea dei paesi terzi a condizione che vengano soddisfatti i criteri esposti nel suddetto regolamento.

    (2)

    La Commissione ha accertato che gli Stati Uniti d'America soddisfano i criteri esposti nella parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009.

    (3)

    È necessario che la Commissione informi immediatamente le autorità nazionali competenti per la sicurezza aerea quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza aerea.

    (4)

    È necessario che la Commissione informi immediatamente le competenti autorità degli Stati membri quando dispone di informazioni attendibili in merito ad iniziative adottate per ripristinare l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza aerea tra cui misure di compensazione applicate dal paese terzo.

    (5)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 185/2010 della Commissione (3).

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è modificato secondo l'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o aprile 2011.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

    (2)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7.

    (3)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    L'allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 è così modificato:

    1)

    Al capo 3, appendice 3-B, vengono aggiunti la voce e i commi secondo e terzo seguenti:

    «Stati Uniti d'America.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»

    2)

    Al capo 4, appendice 4-B, vengono aggiunti la voce e i commi secondo e terzo seguenti:

    «Stati Uniti d'America.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»

    3)

    Al capo 5, appendice 5-A, vengono aggiunti la voce e i commi secondo e terzo seguenti:

    «Stati Uniti d'America.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni che indicano che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo aventi un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, che confermano che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo è ripristinata.»


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