EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0573

Regolamento (UE) n. 573/2010 della Commissione, del 30 giugno 2010 , recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 166 del 1.7.2010, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrog. impl. da 32015R1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/573/oj

1.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 166/1


REGOLAMENTO (UE) N. 573/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2010

recante modifica del regolamento (UE) n. 185/2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 300/2008 la Commissione adotta disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni, di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e disposizioni generali che integrano le norme fondamentali comuni, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

(2)

Se contengono informazioni riservate sotto il profilo della sicurezza, tali misure devono essere considerate informazioni classificate UE ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (2), come prevede l’articolo 18, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008 e non devono pertanto essere pubblicate. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione di cui tutti gli Stati membri sono destinatari.

(3)

Il regolamento (CE) n. 300/2008 si applica in tutti i suoi elementi a decorrere dalla data specificata nelle disposizioni attuative adottate secondo le procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 3, del suddetto regolamento, ma non oltre il 29 aprile 2010. Il presente regolamento deve quindi essere applicato a decorrere dal 29 aprile 2010 al fine di armonizzare l’applicazione del regolamento (CE) n. 300/2008 e relativi provvedimenti attuativi.

(4)

Il regolamento (CE) n. 1217/2003 della Commissione, del 4 luglio 2003, recante specifiche comuni per i programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell’aviazione civile (3), il regolamento (CE) n. 1486/2003 della Commissione, del 22 agosto 2003, che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell’aviazione civile (4), il regolamento (CE) n. 1138/2004 della Commissione, del 21 giugno 2004, che stabilisce una definizione comune delle parti critiche delle aree sterili degli aeroporti (5), il regolamento (CE) n. 820/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione (6), che hanno tutti attuato il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell’aviazione civile (7), devono quindi essere abrogati.

(5)

L’articolo 18 del regolamento (CE) n. 300/2008, nonostante la norma generale secondo cui la Commissione deve pubblicare le misure che hanno un impatto diretto sui passeggeri, dispone che alcune misure che contengono informazioni sensibili in materia di sicurezza possono essere classificate ai sensi della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom, e non devono pertanto essere pubblicate. È opportuno adottare tali misure separatamente, con una decisione di cui tutti gli Stati membri sono destinatari. La parte della decisione che contiene misure e procedure di sicurezza sensibili non deve essere pubblicata e deve essere resa disponibile esclusivamente a quegli operatori e soggetti che ne abbiano legittimo interesse. Tali misure comprendono, in particolare, talune procedure dettagliate — e le relative esenzioni — inerenti alle modalità con le quali gli aeromobili, i veicoli, le persone, i bagagli, la posta e le merci vengono controllati quando entrano in un’area sterile o quando si muovono al suo interno, nonché le specifiche tecniche per le apparecchiature di controllo (screening).

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni per la protezione dell’aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza, nonché disposizioni generali che completano le norme fondamentali comuni.

Articolo 2

Modalità di esecuzione

1.   Le disposizioni di cui all’articolo 1 sono esposte nell’allegato.

2.   Conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, i programmi nazionali per la sicurezza dell’aviazione civile tengono nel debito conto il presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore e si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

(3)  GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 44.

(4)  GU L 213 del 23.8.2003, pag. 3.

(5)  GU L 221 del 22.6.2004, pag. 6.

(6)  GU L 221 del 19.8.2008, pag. 8.

(7)  GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.


ALLEGATO

L’allegato del regolamento (UE) n. 185/2010 (1) è così modificato:

A.

Al capitolo 4, punto 4.1.1.2, è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

cani in grado di rilevare l’esplosivo, in accompagnamento all’ispezione di cui alla lettera a).»

B.

Al capitolo 4, è aggiunto il seguente punto 4.1.1.9:

«4.1.1.9.

I cani in grado di rilevare l’esplosivo possono essere utilizzati solo come strumento supplementare di controllo.»

C.

Al capitolo 4, punto 4.1.2.3, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

cani in grado di rilevare l’esplosivo, in accompagnamento all’ispezione di cui alla lettera a).»

D.

Al capitolo 5, punto 5.1.1, è aggiunta la seguente lettera e):

«e)

cani in grado di rilevare l’esplosivo.»

E.

Al capitolo 12, è aggiunto il seguente punto 9:

«12.9.   CANE IN GRADO DI RILEVARE L’ESPLOSIVO

12.9.1.   Principi generali

12.9.1.1.

Un cane in grado di rilevare l’esplosivo (EDD) deve essere in grado di individuare e segnalare la presenza di una determinata quantità, o quantità superiori, di materiale esplosivo.

12.9.1.2.

Il rilevamento deve essere indipendente dalla dimensione, dalla posizione o dall’orientamento del materiale esplosivo.

12.9.1.3.

Un EDD deve generare un allarme in forma di risposta passiva quando individua la presenza di uno o più dei materiali esplosivi elencati all’appendice 12-D di una decisione separata della Commissione.

12.9.1.4.

Un EDD e il suo conduttore possono essere utilizzati per il controllo se entrambi sono stati abilitati a farlo, sia indipendentemente l’uno dall’altro che nel lavoro di squadra.

12.9.1.5.

Un EDD e il suo conduttore devono seguire un programma di addestramento iniziale e periodico per acquisire e mantenere le competenze richieste e, se del caso, acquisirne di nuove.

12.9.1.6.

Per essere abilitata, una squadra cinofila antiesplosivo (squadra EDD), composta da un EDD e dal suo conduttore, dovrà aver superato un corso di addestramento.

12.9.1.7.

Ciascuna squadra cinofila antiesplosivo deve essere abilitata dall’autorità competente o per conto di quest’ultima in conformità con le appendici 12-E e 12-F di una decisione separata della Commissione.

12.9.1.8.

Ciascuna squadra EDD che abbia ottenuto l’abilitazione da parte dell’autorità competente può essere utilizzata per il controllo di sicurezza avvalendosi del metodo di rilevamento dell’odore in condizioni reali (free-running) oppure del metodo di rilevamento dell’odore a distanza.

12.9.2.   Standard applicabili agli EDD

12.9.2.1.

I requisiti di prestazione per un EDD sono illustrati nell’appendice 12-D di una decisione separata della Commissione.

12.9.2.2.

Ciascuna squadra EDD utilizzata per il controllo delle persone, del bagaglio a mano, degli oggetti trasportati da persone diverse dai passeggeri, dei veicoli, degli aeromobili, delle provviste di bordo, delle forniture per l’aeroporto e delle aree sterili dell’aeroporto deve soddisfare lo standard 1 in materia di rilevamento di esplosivi.

12.9.2.3.

Ciascuna squadra EDD utilizzata per il controllo del bagaglio da stiva, della posta e del materiale del vettore aereo, delle merci e della posta deve soddisfare lo standard 2 in materia di rilevamento di esplosivi.

12.9.2.4.

Una squadra EDD abilitata al rilevamento di esplosivi con il metodo di rilevamento dell’odore a distanza può essere utilizzata esclusivamente per il controllo del cargo, ma per nessun altro oggetto di cui allo standard 2.

12.9.2.5.

Un EDD utilizzato per il controllo dei materiali esplosivi deve essere attrezzato di strumenti che ne consentano l’identificazione inequivocabile.

12.9.2.6.

Nello svolgimento delle sue funzioni di rilevamento di esplosivo, un EDD deve sempre essere accompagnato dal conduttore abilitato a lavorare con l’EDD in questione.

12.9.2.7.

Un EDD abilitato al metodo di rilevamento dell’odore in condizioni reali deve avere un unico conduttore. Un conduttore può essere abilitato per condurre un massimo di due EDD.

12.9.2.8.

Un EDD abilitato per il metodo di rilevamento dell’esplosivo a distanza dovrà essere condotto al massimo da due conduttori.

12.9.3.   Requisiti in materia di addestramento

Obblighi generali in materia di addestramento

12.9.3.1.

L’addestramento di una squadra EDD deve comprendere aspetti teorici, aspetti pratici e un addestramento sul posto di lavoro in condizioni reali.

12.9.3.2.

Il contenuto dei corsi di addestramento deve essere specificato o approvato dall’autorità competente.

12.9.3.3.

L’addestramento sarà condotto dall’autorità competente o per suo conto avvalendosi di istruttori qualificati, in conformità con il punto 11.5 dell’allegato al regolamento (UE) n. 185/2010.

12.9.3.4.

I cani da addestrare per il rilevamento dell’esplosivo dovranno essere utilizzati esclusivamente per tale scopo.

12.9.3.5.

Nel corso dell’addestramento dovranno essere usati materiali che rappresentano esplosivi.

12.9.3.6.

Per evitare contaminazioni, a tutti coloro che maneggiano tali materiali da addestramento dovrà essere assicurata una formazione.

Addestramento iniziale per squadre EDD

12.9.3.7.

Ciascuna squadra EDD dovrà seguire un addestramento iniziale che si baserà sui criteri esposti al punto 12.9.3 di una decisione separata della Commissione.

12.9.3.8.

L’addestramento iniziale per le squadre EDD dovrà includere l’addestramento pratico nell’ambiente di lavoro al quale ciascuna di esse sarà destinata.

Addestramento periodico per squadre EDD

12.9.3.9.

Un EDD e il suo conduttore seguiranno un programma di addestramento periodico, sia individualmente che insieme.

12.9.3.10.

L’addestramento periodico dovrà mantenere le competenze esistenti al livello richiesto dalla formazione iniziale e far sì che le competenze acquisite siano in linea con gli sviluppi in materia di sicurezza.

12.9.3.11.

L’addestramento periodico per una squadra EDD sarà effettuato almeno ogni 6 settimane. La durata minima dell’addestramento periodico dovrà essere di almeno 4 ore per ciascun periodo di 6 settimane.

12.9.3.12.

Il punto 11 non si applicherà nei casi in cui un EDD segua, almeno ogni settimana, un addestramento al riconoscimento di tutti i materiali elencati nell’appendice 12-D di una decisione separata della Commissione.

Documentazione relativa all’addestramento delle squadre EDD

12.9.3.13.

La documentazione relativa all’addestramento iniziale e periodico sarà mantenuta sia per l’EDD che per il suo conduttore almeno per la durata del loro contratto di impiego, e sarà resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

Addestramento operativo per squadre EDD

12.9.3.14.

Quando l’EDD viene impiegato nelle attività di controllo, dovrà seguire un addestramento operativo inteso a garantire le prestazioni di cui all’appendice 12-D di una decisione separata della Commissione.

12.9.3.15.

L’addestramento operativo sarà continuo e effettuato a campione nel corso del periodo di impiego, e, attraverso l’uso di materiale didattico autorizzato, misurerà l’efficienza di rilevamento.

12.9.4.   Procedure di abilitazione

12.9.4.1.

La procedura di abilitazione dovrà assicurare la valutazione delle seguenti competenze:

a)

capacità dell’EDD di soddisfare i requisiti di prestazione di cui all’appendice 12-D di una decisione separata della Commissione;

b)

capacità dell’EDD di fornire un’indicazione passiva circa la presenza di materiali esplosivi;

c)

capacità dell’EDD e del suo conduttore di lavorare efficacemente in squadra; e

d)

capacità del conduttore di condurre correttamente l’EDD, nonché di interpretare e rispondere adeguatamente alla reazione di quest’ultimo alla presenza di materiale esplosivo.

12.9.4.2.

La procedura di abilitazione dovrà simulare ciascuno degli ambienti di lavoro nei quali la squadra EDD dovrà lavorare.

12.9.4.3.

La squadra EDD dovrà completare con successo l’addestramento in ciascun ambiente per il quale è necessaria l’abilitazione.

12.9.4.4.

Le procedure di abilitazione saranno svolte in conformità con le appendici 12-E e 12-F di una decisione separata della Commissione.

12.9.4.5.

La validità di ciascun periodo di abilitazione non dovrà superare i 12 mesi.

12.9.5.   Controllo di qualità

12.9.5.1.

La squadra EDD sarà soggetta alle misure di controllo di qualità di cui all’appendice 12-G di una decisione separata della Commissione.

12.9.6.   Metodo di controllo

Ulteriori requisiti specifici sono contenuti in una decisione separata della Commissione.»


(1)  GU L 55 del 5.3.2010, pag. 1.


Top