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Document 32010R0550
Commission Regulation (EU) No 550/2010 of 23 June 2010 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (Text with EEA relevance )
Regolamento (UE) n. 550/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (Testo rilevante ai fini del SEE )
Regolamento (UE) n. 550/2010 della Commissione, del 23 giugno 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 157 del 24.6.2010, p. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
24.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 157/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 550/2010 DELLA COMMISSIONE
del 23 giugno 2010
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati alcuni principi contabili e interpretazioni internazionali vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 23 luglio 2009 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard, in appresso «Modifiche all'IFRS 1». In base alle modifiche all'IFRS 1 le entità con attività relative a petrolio e gas che effettuano il passaggio agli IFRS sono autorizzate ad utilizzare i valori contabili determinati in base ai precedenti Principi contabili. È opportuno che le entità che decidono di avvalersi di tale esenzione siano tenute a valutare le passività per smantellamenti, ripristini e passività similari riguardanti attività relative a petrolio e gas secondo quanto previsto dallo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e a rilevare negli utili portati a nuovo qualsiasi differenza tra tale ammontare e il valore contabile di tali passività. Le Modifiche all'IFRS 1 riguardano anche la rivalutazione per quanto riguarda le determinazioni inerenti ai leasing. |
(3) |
La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IFRS 1 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. Conformemente alla decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso. |
(4) |
Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato al regolamento (CE) n. 1126/2008, l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 1 Prima adozione degli International Financial Reporting Standard è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche all'IFRS 1 che figurano nell'allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci dopo il 31 dicembre 2009.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.
(3) GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.
ALLEGATO
PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI
IFRS 1 |
Modifiche all'IFRS 1 Esenzioni aggiuntive per le entità che adottano per la prima volta gli IFRS |
Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo (SEE). Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB www.iasb.org
Modifiche all'IFRS 1
Prima adozione degli International Financial Reporting Standard
Si aggiungono un titolo e i paragrafi 31A e 39A.
ESPOSIZIONE NEL BILANCIO E INFORMAZIONI INTEGRATIVE
Spiegazione del passaggio agli IFRS
Utilizzo del sostituto del costo per le attività relative a petrolio e gas
31A |
Se una entità adotta l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) per le attività relative a petrolio e gas, essa deve indicare tale fatto e il criterio di allocazione dei valori contabili determinati in base ai precedenti Principi Contabili. |
DATA DI ENTRATA IN VIGORE
39A |
Esenzioni aggiuntive per le entità che adottano per la prima volta gli IFRS (Modifiche all'IFRS 1), pubblicato nel luglio 2009, ha aggiunto i paragrafi 31A, D8A, D9A e D21A e ha modificato il paragrafo D1(c), (d) e (l). L'entità deve applicare tali modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1o gennaio 2010. È consentita un'applicazione anticipata. Se l'entità applica le modifiche a partire da un esercizio precedente, tale fatto deve essere indicato. |
ESENZIONI DALL'APPLICAZIONE DI ALCUNI IFRS
Sono modificati il paragrafo D1(c), (d) e (I) e un titolo dell'Appendice D. Si aggiungono i paragrafi D8A, D9A e D21A.
D1 |
Una entità può scegliere di utilizzare una o più delle seguenti esenzioni:
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Sostituto del costo
D8A |
Alcuni principi contabili nazionali stabiliscono che i costi di esplorazione e sviluppo di impianti petroliferi e del gas nelle fasi di sviluppo o di produzione devono essere contabilizzati in centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica. Una entità che adotta per la prima volta gli IFRS e che utilizza tale trattamento contabile in base ai precedenti Principi Contabili può scegliere di determinare il valore delle attività relative a petrolio e gas alla data di transizione agli IFRS in base ai criteri seguenti:
Alla data di passaggio agli IFRS, l'entità deve effettuare le verifiche per riduzione di valore delle attività di esplorazione e valutazione e delle attività nelle fasi di sviluppo e produzione, in conformità all'IFRS 6 Esplorazione e valutazione delle risorse minerarie o allo IAS 36 rispettivamente e, se necessario, ridurre l'ammontare determinato in base ai punti (a) e (b) di cui sopra. Ai fini del presente paragrafo, le attività relative a petrolio e gas includono soltanto quelle attività utilizzate nella esplorazione, valutazione, sviluppo e produzione del petrolio e del gas. |
Leasing
D9A |
Se una entità che adotta per la prima volta gli IFRS ha determinato, in base ai precedenti Principi Contabili, che un accordo contiene un leasing, analogamente a quanto avrebbe fatto secondo l'IFRIC 4 ma a una data diversa da quella stabilita dall'IFRIC 4, tale entità non deve rifare tale valutazione nel momento in cui adotta gli IFRS. Per stabilire se una entità ha determinato che un accordo contiene un leasing in base ai precedenti Principi Contabili analogamente a quanto avrebbe fatto secondo gli IFRS, il risultato di tale determinazione dovrebbe essere identico a quello risultante dall'applicazione dello IAS 17 Leasing e dell'IFRIC 4. |
Passività per smantellamenti incluse nel costo di immobili, impianti e macchinari
D21A |
Una entità che utilizza l'esenzione di cui al paragrafo D8A(b) (per le attività relative a petrolio e gas nelle fasi di sviluppo o di produzione contabilizzate nei centri di costo che comprendono tutti gli impianti appartenenti a una vasta area geografica in base ai precedenti Principi Contabili) deve, invece di applicare il paragrafo D21 o l'IFRIC 1:
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