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Document 32010R0484

    Regolamento (UE) n. 484/2010 della Commissione, del 3 giugno 2010 , che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

    GU L 138 del 4.6.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/08/2016; abrog. impl. da 32016R1238

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/484/oj

    4.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 138/1


    REGOLAMENTO (UE) N. 484/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 3 giugno 2010

    che modifica il regolamento (CE) n. 826/2008 recante norme comuni per la concessione di aiuti all’ammasso privato per taluni prodotti agricoli

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettere a) e d), in combinato disposto con l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede l’ammasso privato obbligatorio di burro.

    (2)

    L’articolo 2 del regolamento (CE) n. 826/2008 della Commissione (2) stabilisce i requisiti che i prodotti devono soddisfare per poter beneficiare dell’aiuto all’ammasso privato. Tali requisiti sono elencati nell’allegato I di detto regolamento.

    (3)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 826/2008 prevede nella parte III che l’aiuto all’ammasso privato può essere concesso solo per il burro prodotto in un’impresa riconosciuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 105/2008 della Commissione, del 5 febbraio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro (3), e che soddisfa ulteriori criteri.

    (4)

    L’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione dell’11 dicembre 2009, recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l’acquisto e la vendita di prodotti agricoli all’intervento pubblico (4), ha abrogato il regolamento (CE) n. 105/2008 a decorrere dal 1o marzo 2010.

    (5)

    I criteri di riconoscimento delle imprese per il burro ammissibile all’aiuto all’ammasso privato sono stati stabiliti nell’allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1272/2009.

    (6)

    Poiché il riferimento al regolamento (CE) n. 105/2008 che figura nell’allegato I, parte III, del regolamento (CE) n. 826/2008 non è più pertinente a decorrere dal 1o marzo 2010, è opportuno a fini di chiarezza modificare tale riferimento sostituendolo con il riferimento all’allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1272/2009.

    (7)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 826/2008.

    (8)

    La modifica proposta si applica a decorrere dalla data di abrogazione del regolamento (CE) n. 105/2008.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato I, parte III, «Burro», del regolamento (CE) n. 826/2008 il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

    «L’aiuto all’ammasso privato può essere concesso solo per il burro prodotto nei 28 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda in un’impresa riconosciuta a norma dell’allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione (5).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 223 del 21.8.2008, pag. 3.

    (3)  GU L 32 del 6.2.2008, pag. 3.

    (4)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

    (5)  GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1


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