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Document 32010R0372

Regolamento (UE) n. 372/2010 della Commissione, del 30 aprile 2010 , recante la centoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

GU L 110 del 1.5.2010, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/372/oj

1.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 110/22


REGOLAMENTO (UE) N. 372/2010 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 2010

recante la centoventiseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 1 (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 22 aprile 2010 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di aggiungere due persone fisiche all’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, e di depennare una persona fisica dall'elenco.

(3)

Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(4)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure da esso contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.

Per la Commissione,

a nome del presidente

João VALE DE ALMEIDA

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  L'articolo 7 bis è stato inserito con regolamento (UE) n. 1286/2009 (GU L 346 del 23.12.2009, pag. 42).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

1)

Le voci seguenti vengono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

a)

«Mohamed Belkalem (alias (a) Abdelali Abou Dher, (b) El Harrachi). Data di nascita: 19.12.1969. Luogo di nascita: Hussein Dey, Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi in Mali; (b) il nome del padre è Ali Belkalem, il nome della madre è Fatma Saadoudi; (c) membro dell'organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.4.2010.»

b)

«Tayeb Nail (alias (a) Djaafar Abou Mohamed, (b) Abou Mouhadjir, (c) Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Data di nascita: (a) approssimativamente 1972, (b) 1976 (Mohamed Ould Ahmed Ould Ali). Luogo di nascita: Faidh El Batma, Djelfa, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: (a) si ritiene che si trovi in Mali; (b) il nome del padre era Benazouz Nail, il nome della madre è Belkheiri Oum El Kheir; (c) membro dell'organizzazione Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.4.2010.»

2)

La voce seguente viene depennata dall'elenco «Persone fisiche»:

«Ahmed Said Zaki Khedr (alias (a) Ahmed Said Al Kader, (b) Abdul Rehman Khadr Al-Kanadi, (c) Shaikh Said Abdul Rehman, (d) Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman). Data di nascita: 1.3.1948. Luogo di nascita: Il Cairo, Egitto. Nazionalità: canadese. Altre informazioni: sarebbe deceduto nell'ottobre 2003.»


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