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Document 32009R0824

    Regolamento (CE) n. 824/2009 della Commissione, del 9 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 239 del 10.9.2009, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/824/oj

    10.9.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 239/48


    REGOLAMENTO (CE) N. 824/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 9 settembre 2009

    che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale IAS 39 e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 (2) della Commissione sono stati adottati taluni principi e interpretazioni contabili internazionali esistenti al 15 ottobre 2008.

    (2)

    Il 27 novembre 2008, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le modifiche al principio contabile internazionale IAS 39 e all'International Financial Reporting Standard 7 (Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie), in appresso «modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7». Le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7 precisano la data di entrata in vigore e le disposizioni transitorie riguardanti le modifiche a tali principi emesse dallo IASB il 13 ottobre 2008.

    (3)

    La consultazione del gruppo degli esperti tecnici (TEG) dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) conferma che le modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7 soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. In conformità della decisione 2006/505/CE della Commissione, del 14 luglio 2006, che istituisce un gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili con il mandato di consigliare la Commissione in merito all'obiettività e alla neutralità dei pareri dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) (3), il gruppo per la revisione della consulenza in materia di principi contabili ritiene equilibrato e obiettivo il parere sull'omologazione presentato dall'EFRAG e ha consigliato la Commissione in tal senso.

    (4)

    Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1126/2008.

    (5)

    Poiché il presente regolamento non dev'essere applicato retroattivamente, i bilanci già elaborati e presentati a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008 (4) della Commissione non devono essere modificati.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione contabile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008, il principio contabile internazionale (IAS) 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Alle imprese che abbiano già presentato i bilanci a norma del regolamento (CE) n. 1004/2008 non è fatto obbligo di ripresentarli.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2009.

    Per la Commissione

    Charlie McCREEVY

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.

    (2)  GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1.

    (3)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 33.

    (4)  GU L 275 del 16.10.2008, pag. 37.


    ALLEGATO

    PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

    IAS 39 e IFRS 7

    Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative)

    Riproduzione consentita nell'ambito dello Spazio economico europeo. Tutti i diritti riservati al di fuori del SEE, ad eccezione del diritto di riproduzione a fini di utilizzazione personale o altri usi legittimi. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dello IASB: www.iasb.org

    Riclassificazione delle attività finanziarie — Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione e all'IFRS 7 Strumenti finanziari: Informazioni integrative)

    Modifiche allo IAS 39

    È cancellato il paragrafo 103G e sono aggiunti i paragrafi 103H e 103I.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    103H

    Riclassificazione delle attività finanziarie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato i paragrafi 50 e AG8 e ha aggiunto i paragrafi 50B-50F. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1o luglio 2008. L'entità non può riclassificare un'attività finanziaria conformemente al paragrafo 50B, 50D o 50E prima del 1o luglio 2008. Qualsiasi riclassificazione di un'attività finanziaria effettuata il 1o novembre 2008 o in data successiva acquisisce efficacia solo a partire dalla data in cui viene realizzata la riclassificazione. Qualsiasi riclassificazione di un’attività finanziaria in conformità del paragrafo 50B, 50D o 50E non può essere applicata retroattivamente prima del 1o luglio 2008.

    103I

    Riclassificazione delle attività finanziarieData di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo 103H. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1o luglio 2008.

    Modifiche all’IFRS 7

    È modificato il paragrafo 44E ed è aggiunto il paragrafo 44F.

    DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    44E

    Riclassificazione delle attività finanziarie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nell'ottobre 2008, ha modificato il paragrafo 12 e ha aggiunto il paragrafo 12A. L'entità deve applicare tali modifiche a partire dal 1o luglio 2008.

    44F

    Riclassificazione delle attività finanziarieData di entrata in vigore e disposizioni transitorie (Modifiche allo IAS 39 e all'IFRS 7), pubblicato nel novembre 2008, ha modificato il paragrafo 44E. L'entità deve applicare tale modifica a partire dal 1o luglio 2008.


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