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Document 32009R0816
Commission Regulation (EC) No 816/2009 of 7 September 2009 amending Regulation (EC) No 1484/95 laying down detailed rules for implementing the system of additional import duties and fixing additional import duties in the poultrymeat and egg sectors and for egg albumin
Regolamento (CE) n. 816/2009 della Commissione, del 7 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
Regolamento (CE) n. 816/2009 della Commissione, del 7 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
GU L 236 del 8.9.2009, pp. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2026; abrog. impl. da 32026R0524
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8.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 236/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 816/2009 DELLA COMMISSIONE
del 7 settembre 2009
che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,
visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 10,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina. |
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(2) |
I dati sui quali basare la determinazione dei prezzi rappresentativi di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere facilmente accessibili, permanentemente disponibili, affidabili e non devono dipendere dagli operatori interessati. Dal momento che i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1484/95 non sempre soddisfano tutte le suddette condizioni, è opportuno sostituirli con le informazioni raccolte nell’ambito della vigilanza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). Al tempo stesso, occorre abrogare l’obbligo di comunicazione settimanale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95. |
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(3) |
Il dazio addizionale non può essere imposto alle importazioni effettuate all’interno dei contingenti tariffari decisi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. Occorre pertanto aggiornare l’elenco dei regolamenti relativi a detti contingenti. |
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(4) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1484/95 è modificato come segue:
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1) |
l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 1. I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1) e all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75, sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito della vigilanza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*2). 2. I prezzi rappresentativi sono indicati nell’allegato I del presente regolamento. |
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2) |
l’articolo 6 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6 I dazi addizionali di cui all’articolo 1 non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 (*3), (CE) n. 539/2007 (*4), (CE) n. 616/2007 (*5), (CE) n. 1385/2007 (*6) e (CE) n. 536/2007 (*7). (*3) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9." (*4) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19." (*5) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2009.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.