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Document 32009R0816

Regolamento (CE) n. 816/2009 della Commissione, del 7 settembre 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

GU L 236 del 8.9.2009, pp. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2026; abrog. impl. da 32026R0524

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/816/oj

8.9.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 236/5


REGOLAMENTO (CE) N. 816/2009 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa dazi addizionali all’importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 143, in combinato disposto con l’articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l’ovoalbumina e la lattoalbumina (2), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4, e l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l’ovoalbumina.

(2)

I dati sui quali basare la determinazione dei prezzi rappresentativi di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, devono essere facilmente accessibili, permanentemente disponibili, affidabili e non devono dipendere dagli operatori interessati. Dal momento che i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1484/95 non sempre soddisfano tutte le suddette condizioni, è opportuno sostituirli con le informazioni raccolte nell’ambito della vigilanza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4). Al tempo stesso, occorre abrogare l’obbligo di comunicazione settimanale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1484/95.

(3)

Il dazio addizionale non può essere imposto alle importazioni effettuate all’interno dei contingenti tariffari decisi nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio. Occorre pertanto aggiornare l’elenco dei regolamenti relativi a detti contingenti.

(4)

È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1484/95 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1.   I prezzi rappresentativi di cui all’articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (*1) e all’articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75, sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell’ambito della vigilanza comunitaria di cui all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*2).

2.   I prezzi rappresentativi sono indicati nell’allegato I del presente regolamento.

(*1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1."

(*2)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.»;"

2)

l’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 6

I dazi addizionali di cui all’articolo 1 non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell’ambito dei regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 (*3), (CE) n. 539/2007 (*4), (CE) n. 616/2007 (*5), (CE) n. 1385/2007 (*6) e (CE) n. 536/2007 (*7).

(*3)   GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9."

(*4)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19."

(*5)   GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3."

(*6)   GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47."

(*7)   GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.» "

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 2009.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(2)   GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

(3)   GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

(4)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.


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