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Document 32009R0774
Commission Regulation (EC) No 774/2009 of 25 August 2009 amending for the 112th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (CE) n. 774/2009 della Commissione, del 25 agosto 2009 , recante centododicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento (CE) n. 774/2009 della Commissione, del 25 agosto 2009 , recante centododicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 223 del 26.8.2009, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
26.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 223/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 774/2009 DELLA COMMISSIONE
del 25 agosto 2009
recante centododicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 10 agosto 2009 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. |
(3) |
Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono depennate dall'elenco «Persone fisiche»:
(1) |
Ali Ghaleb Himmat. Indirizzo: a) Via Posero 2, CH-6911 Campione D’Italia, Italia b) altro recapito in Italia, c) Siria. Data di nascita: 16.6.1938. Luogo di nascita: Damasco, Siria. Nazionalità: italiana dal 1990. |
(2) |
Mustapha Nasri Ben Abdul Kader Ait El Hadi. Data di nascita: 5.3.1962. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: a) algerina b) tedesca. Altre informazioni: a) figlio di Abdelkader e Amina Aissaoui; b) risiede a Bonn, Germania, dal febbraio 1999. |