Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0669

    Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 194 del 25.7.2009, p. 11–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato da 32019R1793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/669/oj

    25.7.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 194/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 669/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 24 luglio 2009

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 5 e l’articolo 63, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce un quadro armonizzato di regole generali per l’organizzazione di controlli ufficiali a livello comunitario, tra cui i controlli ufficiali sull’introduzione dei mangimi e degli alimenti provenienti da paesi terzi. Esso stabilisce inoltre la compilazione di un elenco dei mangimi e degli alimenti di origine non animale che, sulla base dei rischi noti o emergenti, deve essere oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata nei territori di cui all’allegato I («l’elenco»). Tale livello accresciuto di controlli dovrebbe consentire da un lato di contenere in modo più efficace il rischio noto o emergente e dall’altro di raccogliere dati accurati relativi al monitoraggio riguardanti la presenza o la prevalenza di risultati sfavorevoli derivanti dalle analisi di laboratorio.

    (2)

    Nella redazione dell’elenco è necessario prendere in considerazione determinati criteri che consentirebbero di identificare un rischio esistente o emergente legato a uno specifico mangime o alimento di origine non animale.

    (3)

    In attesa dell’adozione di una metodologia standardizzata e di criteri per la redazione dell’elenco, ai fini della stesura e dell’aggiornamento dell’elenco è necessario considerare i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002, le relazioni dell’Ufficio alimentare e veterinario, le relazioni ricevute dai paesi terzi, gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché le valutazioni scientifiche.

    (4)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono designare particolari punti di entrata che abbiano accesso alle appropriate strutture di controllo per i vari tipi di mangimi e alimenti. Di conseguenza, conviene fissare nel presente regolamento i requisiti minimi per i punti di entrata designati al fine di garantire un grado di uniformità nell’efficacia dei controlli.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che gli Stati membri, al fine di organizzare il livello accresciuto di controlli, devono richiedere agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili delle partite di notificare anticipatamente l’arrivo e la natura di tali partite. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta la Comunità, conviene stabilire un modello di documento comune di entrata (DCE) per le importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale contemplate nel presente regolamento. Il DCE deve essere messo a disposizione delle autorità doganali al momento della dichiarazione delle partite per l’immissione in libera pratica.

    (6)

    Inoltre, al fine di garantire una certa uniformità all’interno della Comunità nell’ambito del livello accresciuto di controlli ufficiali, è opportuno stabilire nel presente regolamento che tali controlli devono comprendere controlli documentari, controlli d’identità e controlli fisici.

    (7)

    Per organizzare il livello accresciuto di controlli ufficiali devono essere messe a disposizione adeguate risorse finanziarie. È opportuno pertanto che gli Stati membri riscuotano le tasse necessarie a coprire i costi sostenuti per tali controlli. Il calcolo di tali tasse deve essere effettuato conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

    (8)

    La decisione 2005/402/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, recante misure di emergenza relative al peperoncino, ai prodotti derivati dal peperoncino, alla curcuma e all’olio di palma (3) stabilisce che tutte le partite di tali prodotti devono essere accompagnate da un rapporto d’analisi attestante che il prodotto non contiene nessuna delle sostanze chimiche seguenti: Sudan I (numero CAS 842-07-9), Sudan II (numero CAS 3118-97-6), Sudan III (numero CAS 85-86-9), Sudan IV (numero CAS 85-83-6). Dall’adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF è diminuita, il che indica un miglioramento significativo della situazione per quanto concerne la presenza di coloranti Sudan nei prodotti in questione. È pertanto opportuno eliminare l’obbligo di fornire il rapporto d’analisi per ogni partita di prodotti importati, di cui alla decisione 2005/402/CE, e stabilire invece un livello accresciuto e uniforme di controlli da effettuare sulle partite ai punti di entrata nella Comunità. La decisione 2005/402/CE deve pertanto essere abrogata.

    (9)

    La decisione 2006/504/CE della Commissione, del 12 luglio 2006, che stabilisce condizioni particolari per l’importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine di tali prodotti (4) stabilisce l’aumento della frequenza dei controlli (50 % di tutte le partite) da effettuare per individuare la presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile. Dall’adozione di tali provvedimenti, la frequenza delle notifiche al RASFF relative alla presenza di aflatossine nelle arachidi originarie del Brasile è diminuita. È pertanto opportuno interrompere i provvedimenti di cui alla decisione 2006/504/CE riguardo a tali merci, che dovrebbero invece essere soggette ad un uniforme e accresciuto livello di controlli al punto di entrata nella Comunità. La decisione 2006/504/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

    (10)

    L’applicazione dei requisiti minimi concernenti i punti di entrata designati può presentare difficoltà pratiche agli Stati membri. Il presente regolamento deve pertanto disporre l’istituzione di un periodo di transizione durante il quale tali requisiti possono essere applicati progressivamente. Di conseguenza, durante il periodo di transizione le autorità competenti negli Stati membri devono essere autorizzate ad effettuare i controlli d’identità e i controlli fisici necessari in punti di controllo diversi da quelli designati come punti di entrata. In tali casi, i punti di controllo devono soddisfare i requisiti minimi per i punti di entrata designati stabiliti nel presente regolamento.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuarsi conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 applicabili, nei punti di entrata nei territori di cui all’allegato I di detto regolamento, alle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Aggiornamenti dell’allegato I

    Al fine di redigere e modificare regolarmente l’elenco di cui all’allegato I, è necessario prendere in considerazione almeno le seguenti fonti di informazioni:

    a)

    i dati risultanti dalle notifiche ricevute mediante il RASFF;

    b)

    le relazioni e le informazioni risultanti dalle attività dell’Ufficio alimentare e veterinario;

    c)

    le relazioni e le informazioni ricevute dai paesi terzi;

    d)

    gli scambi di informazioni tra la Commissione, gli Stati membri e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare;

    e)

    le valutazioni scientifiche, ove appropriato.

    L’elenco di cui all’allegato I deve essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente.

    Articolo 3

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «documento comune di entrata (DCE)», il documento, il cui modello è riportato nell’allegato II, che deve essere completato dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal suo rappresentante, come stabilito all’articolo 6, nonché dall’autorità competente che conferma il completamento dei controlli ufficiali;

    b)

    «punto di entrata designato (PED)», il punto di entrata, indicato all’articolo 17, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CE) n. 882/2004, in uno dei territori elencati nell’allegato I di detto regolamento; nel caso di trasporto marittimo in cui le partite sono scaricate da una nave e poi caricate su un’altra per trasportarle a un porto di un altro Stato membro, quest’ultimo porto deve essere considerato il punto di entrata designato;

    c)

    «partita», una quantità di qualsiasi mangime o alimento di origine non animale elencato nell’allegato I del presente regolamento, avente la medesima classe o descrizione, coperto dagli stessi documenti, convogliato dagli stessi mezzi di trasporto e proveniente dagli stessi paesi terzi o dalla stessa parte di essi.

    Articolo 4

    Requisiti minimi per i punti di entrata designati

    Fatto salvo l’articolo 19, i punti di entrata designati dispongono almeno di quanto segue:

    a)

    sufficiente personale debitamente qualificato ed esperto per effettuare i prescritti controlli delle partite;

    b)

    strutture adeguate dove l’autorità competente può effettuare i controlli necessari;

    c)

    istruzioni dettagliate riguardo al campionamento per l’analisi e all’invio di tali campioni per l’analisi a un laboratorio designato a norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 («laboratorio designato»);

    d)

    magazzini in cui conservare in buone condizioni le partite (e le partite condizionate in container) per il periodo di tempo in cui vengono trattenute, ove appropriato, in attesa dei risultati delle analisi di cui alla lettera c) e un numero sufficiente di locali, tra cui depositi frigoriferi, per i casi in cui la natura della partita richieda una temperatura controllata;

    e)

    attrezzature idonee per lo scarico della merce e attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi;

    f)

    la possibilità di effettuare lo scarico della merce e il campionamento ai fini dell’analisi in un luogo protetto, qualora necessario;

    g)

    un laboratorio designato in grado di effettuare le analisi di cui alla lettera c), la cui ubicazione consenta che i campioni vi siano trasportati in tempi brevi.

    Articolo 5

    Elenco dei punti di entrata designati

    Gli Stati membri tengono e mettono a disposizione del pubblico su Internet, per ognuno dei prodotti di cui all’allegato I, un elenco aggiornato dei punti di entrata designati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l’indirizzo Internet al quale sono reperibili tali elenchi.

    La Commissione pubblica sul proprio sito a scopo informativo gli indirizzi Internet nazionali per accedere agli elenchi.

    Articolo 6

    Notifica previa delle partite

    Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o i loro rappresentanti notificano con adeguato anticipo la data e l’ora previste dell’arrivo fisico della partita al punto di entrata designato nonché la natura della partita.

    A tale scopo, essi completano la parte I del documento comune di entrata e trasmettono quest’ultimo alle autorità competenti al punto di entrata designato, almeno un giorno lavorativo prima dell’arrivo fisico della partita.

    Articolo 7

    Lingua dei documenti comuni di entrata

    I documenti comuni di entrata devono essere redatti nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata designato.

    Uno Stato membro può tuttavia consentire che i documenti comuni di entrata siano redatti in un’altra lingua ufficiale della Comunità.

    Articolo 8

    Livello accresciuto di controlli ufficiali ai punti di entrata designati

    1.   L’autorità competente al punto di entrata designato effettua senza indebiti ritardi:

    a)

    controlli documentari su tutte le partite entro 2 giorni lavorativi dall’arrivo al PED, salvo in caso di circostanze eccezionali e inevitabili;

    b)

    controlli fisici e d’identità, tra cui analisi di laboratorio, alla frequenza indicata nell’allegato I e in modo da rendere impossibile agli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti o ai loro rappresentanti di prevedere quale particolare partita sarà soggetta a tali controlli; i risultati dei controlli fisici devono essere disponibili non appena tecnicamente possibile.

    2.   Al termine dei controlli di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:

    a)

    completa la sezione pertinente della parte II del documento comune di entrata, mentre il funzionario responsabile dell’autorità competente timbra e firma l’originale di tale documento;

    b)

    fa una copia del documento comune di entrata firmato e timbrato e la conserva.

    L’originale del documento comune di entrata accompagna la partita durante il trasporto successivo fino al raggiungimento della destinazione conformemente a quanto indicato nel DCE.

    L’autorità competente al PED può autorizzare il trasporto successivo della partita in attesa dei risultati dei controlli fisici. Nel caso in cui venga concessa l’autorizzazione, l’autorità competente al PED notifica l’autorità competente al punto di destinazione e si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

    Nei casi in cui la partita è trasportata in attesa che siano disponibili i risultati dei controlli fisici, si rilascia a tale scopo una copia certificata del DCE originale.

    Articolo 9

    Circostanze particolari

    1.   Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può autorizzare le autorità competenti di un determinato punto di entrata designato che sottostà a particolari vincoli geografici ad effettuare i controlli fisici presso i locali di un operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    a)

    l’efficienza dei controlli effettuati presso il PED non risulta pregiudicata;

    b)

    i locali soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4 e sono approvati a tale scopo dallo Stato membro;

    c)

    si adottano appropriate soluzioni per garantire che la partita rimanga sotto il costante controllo delle autorità competenti del PED dal momento dell’arrivo al PED e che non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli.

    2.   In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, in circostanze eccezionali, la decisione di aggiungere un nuovo prodotto all’elenco dell’allegato I può prevedere che i controlli d’identità e fisici sulla partita di tale prodotto siano effettuati dall’autorità competente del luogo di destinazione quale indicato nel DCE, ove appropriato presso i locali dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti, se sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le seguenti condizioni:

    a)

    la natura altamente deperibile del prodotto o le specifiche caratteristiche dell’imballaggio fanno sì che l’esecuzione delle operazioni di campionamento presso il PED causerebbe inevitabilmente un grave rischio per la sicurezza alimentare o danneggerebbe il prodotto in misura inaccettabile;

    b)

    le autorità competenti al PED e le autorità competenti che effettuano i controlli fisici adottano appropriate modalità di cooperazione per garantire che:

    i)

    la partita non possa essere manomessa in alcun modo per tutta la durata dei controlli;

    ii)

    i requisiti in materia di rendicontazione di cui all’articolo 15 siano pienamente soddisfatti.

    Articolo 10

    Immissione in libera pratica

    L’immissione in libera pratica delle partite è subordinata alla presentazione alle autorità doganali, da parte dell’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o del loro rappresentante, di un documento comune di entrata o del suo equivalente elettronico debitamente completato dall’autorità competente una volta effettuati tutti i controlli prescritti a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, e una volta noti i risultati favorevoli dei controlli fisici, ove richiesti.

    Articolo 11

    Obblighi per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti

    Nei casi in cui le caratteristiche particolari della partita lo giustificano, l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o il loro rappresentante mettono a disposizione dell’autorità competente:

    a)

    sufficienti risorse umane e logistiche per lo scarico della partita, in modo da permettere i controlli ufficiali;

    b)

    attrezzature adeguate per effettuare il campionamento ai fini dell’analisi nel caso di trasporti speciali e/o di forme particolari di imballaggio, qualora le attrezzature normali non permettano di effettuare un campionamento rappresentativo.

    Articolo 12

    Frazionamento delle partite

    Le partite non vengono frazionate fino al completamento del livello accresciuto di controlli ufficiali e del documento comune di entrata da parte dell’autorità competente a norma dell’articolo 8.

    In caso di successivo frazionamento della partita, una copia autenticata del documento comune di entrata accompagna ciascuna frazione della partita fino all’immissione in libera pratica.

    Articolo 13

    Non conformità

    Se i controlli ufficiali accertano una non conformità, il funzionario responsabile dell’autorità competente completa la parte III del documento comune di entrata e si prendono provvedimenti conformemente agli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CE) n. 882/2004.

    Articolo 14

    Tasse

    1.   Gli Stati membri garantiscono la riscossione di tasse a copertura dei costi sostenuti per il livello accresciuto di controlli ufficiali di cui al presente regolamento, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 27, paragrafo 4, e conformemente ai criteri stabiliti nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 882/2004.

    2.   Gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti responsabili della partita, o i loro rappresentanti, pagano le tasse di cui al paragrafo 1.

    Articolo 15

    Presentazione di una relazione alla Commissione

    1.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione in merito alle partite ai fini di una valutazione continua dei mangimi e degli alimenti di origine non animale elencati nell’allegato I.

    La relazione è presentata trimestralmente, entro la fine del mese successivo a ogni trimestre.

    2.   La relazione comprende le seguenti informazioni:

    a)

    i dettagli di ogni partita, tra cui:

    i)

    le dimensioni in termini di peso netto della partita;

    ii)

    il paese di origine di ogni partita;

    b)

    il numero di partite soggette al campionamento ai fini dell’analisi;

    c)

    i risultati dei controlli di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

    3.   La Commissione compila le relazioni che riceve conformemente al paragrafo 2 e le mette a disposizione degli Stati membri.

    Articolo 16

    Modifica della decisione 2006/504/CE

    La decisione 2006/504/CE è così modificata:

    1)

    all’articolo 1, lettera a), i punti iii), iv) e v) sono soppressi,

    2)

    all’articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    per ogni partita di prodotti alimentari provenienti dal Brasile;»

    3)

    all’articolo 7, il paragrafo 3 è soppresso.

    Articolo 17

    Abrogazione della decisione 2005/402/CE

    La decisione 2005/402/CE è abrogata.

    Articolo 18

    Applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 25 gennaio 2010.

    Articolo 19

    Misure transitorie

    1.   Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora un punto di entrata designato non disponesse delle strutture richieste per procedere ai controlli fisici di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), prima che le merci siano dichiarate pronte per l’immissione in libera pratica tali controlli possono essere effettuati in un altro punto di controllo nello stesso Stato membro, autorizzato a tale scopo dall’autorità competente, a patto che tale punto di controllo soddisfi i requisiti minimi stabiliti all’articolo 4.

    2.   Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico sul loro sito Internet l’elenco dei punti di controllo autorizzati a norma del primo paragrafo.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

    (2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

    (3)  GU L 135 del 28.5.2005, pag. 34.

    (4)  GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21.


    ALLEGATO I

    A.   Mangimi e alimenti di origine non animale oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

    Mangimi e alimenti

    (uso previsto)

    Codice NC

    Paese di origine

    Rischio

    Frequenza dei controlli fisici e d’identità (2)

    (%)

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

    Argentina

    Aflatossine

    10

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11;

    Brasile

    Aflatossine

    50

    Oligoelementi (mangimi e alimenti) (3)  (4)

    2817 00 00; 2820; 2821; 2825 50 00; 2833 25 00; 2833 29 20; 2833 29 80; 2836 99;

    Cina

    Cadmio e piombo

    50

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti), in particolare il burro di arachidi (alimento)

    1202 10; 1202 20 00; 2008 11;

    Ghana

    Aflatossine

    50

    Spezie (alimenti)

    Capsicum spp frutti secchi dello stesso, interi o macinati, tra cui peperoncino, peperoncino in polvere, pepe di Caienna e paprica)

    Myristica fragrans (noce moscata)

    Zingiber officinale (zenzero)

    Curcuma longa (curcuma)

    0904 20; 0908 10 00; 0908 20 00; 0910 10 00; 0910 30 00;

    India

    Aflatossine

    50

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

    India

    Aflatossine

    10

    Semi di melone (egusi) e prodotti derivati (5)(alimenti)

    ex 1207 99

    Nigeria

    Aflatossine

    50

    Uve secche (alimenti)

    0806 20

    Uzbekistan

    Ocratossina A

    50

    Peperoncino, prodotti derivati dal peperoncino, curcuma e olio di palma (alimenti)

    0904 20 90; 0910 99 60; 0910 30 00; 1511 10 90

    Tutti i paesi terzi

    Coloranti Sudan

    20

    Arachidi e prodotti derivati (mangimi e alimenti)

    1202 10 90; 1202 20 00; 2008 11

    Vietnam

    Aflatossine

    10

    Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento)

    ex 1006 30

    Pakistan

    Aflatossine

    50

    Riso Basmati destinato al consumo umano diretto (alimento)

    ex 1006 30

    India

    Aflatossine

    10

    Mango, fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis), melone amaro (Momordica charantia), zucca bottiglia (Lagenaria siceraria), peperoni e melanzane (alimenti)

    ex 0804 50 00; 0708 20 00; 0807 11 00; 0707 00; 0709 60; 0709 30 00

    Repubblica dominicana

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS (1)

    50

    Banane

    0803 00 11

    Repubblica dominicana

    Residui di antiparassitari analizzati con metodi multiresiduo basati su CG-MS e LC-MS (1)

    10

    Verdure fresche, refrigerate o congelate (peperoni, zucchine e pomodori)

    0709 60; 0709 90 70; 0702 00 00

    Turchia

    Antiparassitari: metomil e oxamil

    10

    Pere

    0808 20 10

    Turchia

    Antiparassitario: amitraz

    10

    Verdure fresche, refrigerate o congelate (alimenti)

    fagiolo asparago (Vigna sesquipedalis)

    melanzane

    cavoli

    0708 20 00; 0709 30 00; 0704;

    Thailandia

    Residui di pesticidi organo fosforici

    50

    B.   Definizioni

    Ai fini del presente allegato si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «peperoncino», frutti del genere Capsicum essiccati e tritati o polverizzati, di cui al codice NC 0904 20 90, in qualsiasi forma, destinati al consumo umano;

    b)

    «prodotti derivati dal peperoncino», polvere di curry di cui al codice NC 0910 99 60, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano;

    c)

    «curcuma», curcuma essiccata e tritata o polverizzata, di cui al codice NC 0910 30 00, in qualsiasi forma, destinata al consumo umano;

    d)

    «olio di palma», olio di palma di cui al codice NC 1511 10 90, destinato al consumo umano diretto;

    e)

    i «coloranti Sudan» comprendono le seguenti sostanze chimiche:

    i)

    Sudan I (numero CAS 842-07-9);

    ii)

    Sudan II (numero CAS 3118-97-6);

    iii)

    Sudan III (numero CAS 85-86-9);

    iv)

    Scarlet Red o Sudan IV (numero CAS 85-83-6).


    (1)  Segnatamente residui delle seguenti sostanze: amitraz, acefato, aldicarb, benomil, carbendazim, clorfenapir, clorpirifos, CS2 (ditiocarbammati), diafentiuron, diazinon, diclorvos, dicofol, dimetoato, endosulfan, fenamidone, imidacloprid, malation, metamidofos, metiocarb, metomil, monocrotofos, ometoato, oxamil, profenofos, propiconazole, tiabendazol, tiacloprid.

    (2)  Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere sottoposti a controlli e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 2007 99 97: solo i prodotti contenenti nocciole devono essere inclusi).

    (3)  Gli oligoelementi ai quali si fa riferimento nella presente voce sono gli oligoelementi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligoelementi citati nell’allegato I, punto 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29).

    (4)  I tenori massimi stabiliti per piombo e cadmio negli additivi appartenenti al gruppo funzionale dei composti di oligominerali di cui all’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10) costituiscono i valori di riferimento d’intervento. Se gli oligoelementi figurano nell’etichetta quali integratori alimentari a norma dell’articolo 2 della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51), si applicano i tenori massimi stabiliti nel regolamento (CE) n. 1881/2006.

    (5)  I tenori massimi stabiliti per le aflatossine nelle arachidi e nei prodotti derivati di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5) costituiscono i valori di riferimento d’intervento.


    ALLEGATO II

    DOCUMENTO COMUNE DI ENTRATA (DCE)

    Image

    Image

    Note orientative per la compilazione del DCE

    In generale

    :

    Completare il documento in lettere maiuscole. Le note si riferiscono alla casella che reca lo stesso numero.

    Parte I

    Salvo indicazioni contrarie, questa parte deve essere completata dall’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti o dal loro rappresentante.

    Casella I.1.

    Speditore/esportatore: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) che invia la partita. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.2.

    Questa casella deve essere compilata dalle autorità del punto di entrata designato (PED) a norma dell’articolo 2.

    Casella I.3.

    Destinatario: nome e indirizzo completo della persona fisica o giuridica (operatore del settore dei mangimi e degli alimenti) alla quale la partita è destinata. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.4.

    Responsabile della partita (tra cui l’agente, il dichiarante o l’operatore del settore dei mangimi e degli alimenti), ovvero la persona che è responsabile della partita al momento della presentazione al PED e che effettua le dichiarazioni necessarie alle autorità competenti a nome dell’importatore. Indicare nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.5.

    Paese di origine: paese dal quale proviene la merce o dove essa è stata coltivata, raccolta o prodotta.

    Casella I.6.

    Paese di spedizione: paese in cui la partita viene caricata a bordo del mezzo di trasporto finale per essere spedita nella Comunità.

    Casella I.7.

    Importatore: nome e indirizzo completo. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.8.

    Luogo di destinazione: indirizzo di consegna nella Comunità. Si raccomanda di indicare un numero di telefono e di fax o l’indirizzo e-mail.

    Casella I.9.

    Arrivo al PED: indicare la data prevista di arrivo della partita al PED.

    Casella I.10.

    Documenti: indicare la data di rilascio e il numero dei documenti ufficiali che accompagnano la partita, ove appropriato.

    Casella I.11.

    Indicare tutti i dettagli relativi al mezzo di trasporto di arrivo: per il trasporto aereo indicare il numero di volo, per il trasporto marittimo il nome della nave, per il trasporto stradale il numero di targa e, se del caso, la targa del rimorchio, per il trasporto ferroviario il numero del treno e del vagone. Riferimento documentale: il numero della lettera di trasporto aereo, della polizza di carico o il numero del documento commerciale per il trasporto su ferrovia o su strada.

    Casella I.12.

    Descrizione della merce: fornire una descrizione dettagliata del prodotto (tra cui il tipo per i mangimi).

    Casella I.13.

    Codice prodotto o codice SA del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

    Casella I.14.

    Peso lordo: peso totale in kg. È pari alla massa aggregata del prodotto nel suo contenitore immediato e di tutto l’imballaggio, esclusi i contenitori e le attrezzature per il trasporto.

    Peso netto: peso del prodotto in kg, escluso l’imballaggio. La massa netta è la massa delle merci senza imballaggio.

    Casella I.15.

    Numero di colli.

    Casella I.16.

    Temperatura: selezionare la temperatura appropriata di trasporto/magazzinaggio.

    Casella I.17.

    Tipo di imballaggio: identificare il tipo di imballaggio del prodotto.

    Casella I.18.

    Impiego al quale è destinato il prodotto: selezionare la casella appropriata: «consumo umano» se il prodotto è destinato al consumo umano senza precedente selezione o altro trattamento fisico, «trasformazione supplementare» se il prodotto è destinato al consumo umano dopo tale trattamento, «mangimi» se il prodotto è destinato al consumo animale.

    Casella I.19.

    Indicare, se del caso, tutti i numeri di identificazione del sigillo e del container.

    Casella I.20.

    Trasferimento a un punto di controllo: durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, il PED deve selezionare questa casella per consentire il trasporto successivo a un altro punto di controllo.

    Casella I.21.

    Non pertinente.

    Casella I.22.

    Per le importazioni: selezionare questa casella nel caso in cui la partita è destinata all’importazione (articolo 8).

    Casella I.23.

    Non pertinente.

    Casella I.24.

    Selezionare il mezzo di trasporto adeguato.

    Parte II

    Questa parte deve essere completata dall’autorità competente.

    Casella II.1.

    Utilizzare lo stesso numero di riferimento della casella I.2.

    Casella II.2.

    Questa casella può essere completata dai servizi doganali, se del caso.

    Casella II.3.

    Controlli documentali: compilare per tutte le partite.

    Casella II.4.

    L’autorità del PED indica se la partita è selezionata per i controlli fisici, i quali, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, possono essere effettuati in un punto di controllo diverso.

    Casella II.5.

    Durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità del PED indica, in seguito a controlli documentari e d’identità soddisfacenti, a quale punto di controllo può essere trasportata la merce per controlli fisici.

    Casella II.6.

    Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli documentari o d’identità. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.7 l’indirizzo dello stabilimento di destinazione.

    Casella II.7.

    Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.6, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

    Casella II.8.

    Apporre il timbro ufficiale dell’autorità competente del PED.

    Casella II.9.

    Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente del PED.

    Casella II.10.

    Non pertinente.

    Casella II.11.

    L’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità competente del punto di controllo, indica qui i risultati dei controlli d’identità.

    Casella II.12.

    L’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità competente del punto di controllo, indica qui i risultati dei controlli fisici.

    Casella II.13.

    L’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità competente del punto di controllo, indica qui i risultati delle prove di laboratorio. Indicare la categoria della sostanza o l’agente patogeno per i quali si effettua la prova di laboratorio.

    Casella II.14.

    Utilizzare questa casella per tutte le partite pronte per l’immissione in libera pratica nella Comunità.

    Casella II.15.

    Non pertinente.

    Casella II.16.

    Indicare chiaramente i provvedimenti necessari in caso di rifiuto della partita dovuto a risultati insoddisfacenti dei controlli fisici. In caso di «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini», indicare nella casella II.18 l’indirizzo dello stabilimento di destinazione.

    Casella II.17.

    Motivi del rifiuto: se del caso, aggiungere informazioni pertinenti. Selezionare la casella corrispondente.

    Casella II.18.

    Indicare, se del caso, il numero di approvazione e l’indirizzo (o il nome della nave e il porto) per tutte le destinazioni qualora fosse richiesto un ulteriore controllo della partita, ad esempio per la casella II.16, «rispedizione», «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».

    Casella II.19.

    Utilizzare questa casella se il sigillo originale apposto su una partita viene distrutto all’apertura del container. Si conserva a tal fine un elenco consolidato di tutti i sigilli che sono stati utilizzati.

    Casella II.20.

    Apporre qui il timbro ufficiale dell’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, dell’autorità competente del punto di controllo.

    Casella II.21.

    Firma del funzionario responsabile dell’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, dell’autorità competente del punto di controllo.

    Parte III

    Questa parte deve essere completata dall’autorità competente.

    Casella III.1.

    Dettagli della rispedizione: l’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, l’autorità competente del punto di controllo, indica il mezzo di trasporto utilizzato, la sua identificazione, il paese di destinazione e la data della rispedizione non appena noti.

    Casella III.2.

    Follow-up: indicare l’unità dell’autorità competente locale che è responsabile, ove appropriato, della supervisione in caso di «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini» della partita. L’autorità competente indica qui i risultati dell’arrivo della partita e se essa corrisponde a quanto atteso.

    Casella III.3.

    Firma del funzionario responsabile dell’autorità del PED o, durante il periodo di transizione di cui all’articolo 17, del punto di controllo, in caso di rispedizione. Firma del funzionario responsabile dell’autorità competente locale in caso di «distruzione», «trasformazione» e «impiego per altri fini».


    Top