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Document 32009R0265
Commission Regulation (EC) No 265/2009 of 31 March 2009 amending for the 105th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (CE) n. 265/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009 , recante centocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
Regolamento (CE) n. 265/2009 della Commissione, del 31 marzo 2009 , recante centocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
GU L 89 del 1.4.2009, p. 6–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
1.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 89/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 265/2009 DELLA COMMISSIONE
del 31 marzo 2009
recante centocinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 4 febbraio 2009, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche aggiungendo una persona fisica all'elenco sulla base delle informazioni relative al suo collegamento con Al-Qaeda. La motivazione delle modifiche è stata comunicata alla Commissione. |
(3) |
Il 13 marzo 2009, il Comitato per le sanzioni ha modificato i dati identificativi. |
(4) |
Occorre modificare opportunamente l’allegato I. |
(5) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate. |
(6) |
Poiché l'elenco dell'ONU non contiene l'indirizzo attuale della persona fisica interessata, occorre pubblicare un avviso sulla Gazzetta ufficiale affinché la persona interessata possa mettersi in contatto con la Commissione e la Commissione possa successivamente informare la persona fisica interessata dei motivi su cui si basa il presente regolamento, darle la possibilità di fare osservazioni in proposito e riesaminare il presente regolamento in funzione delle osservazioni e delle eventuali informazioni supplementari disponibili, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2009.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è aggiunta all'elenco «Persone fisiche»:
«Ibrahim Abdul Salam Mohamed Boyasseer [alias a) Abu Al-Banaan, b) Ibrahim Bouisir, c) Ibrahim Buisir]. Data di nascita: 1961. Luogo di nascita: Bengasi, Libia. Nazionalità: a) Libica, b) Irlandese. Altre informazioni: vive in Irlanda. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 4.2.2009.»