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Document 32009L0122
Commission Directive 2009/122/EC of 14 September 2009 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annex II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures (Text with EEA relevance)
Direttiva 2009/122/CE della Commissione, del 14 settembre 2009 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2009/122/CE della Commissione, del 14 settembre 2009 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 242 del 15.9.2009, p. 14–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; abrogato da 32011R1007
15.9.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 242/14 |
DIRETTIVA 2009/122/CE DELLA COMMISSIONE
del 14 settembre 2009
che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2008/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativa alle denominazioni del settore tessile (2) impone che l’etichetta indichi la composizione in fibre dei prodotti tessili e di effettuare analisi di controllo per verificare la conformità dei prodotti in questione alle indicazioni date dall’etichetta. |
(2) |
La direttiva 96/73/CE prevede metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili. |
(3) |
In base alle recenti conclusioni del gruppo di lavoro tecnico la direttiva 2008/121/CE è stata adattata al progresso tecnico aggiungendo la fibra melammina all’elenco delle fibre di cui agli allegati I e V di tale direttiva. |
(4) |
È perciò necessario definire metodi di analisi uniformi per la melammina. |
(5) |
La direttiva 96/73/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 15 settembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2009.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.
(2) GU L 19 del 23.1.2009, pag. 29.
ALLEGATO
Il capitolo 2 dell’allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue:
a) |
la tabella ricapitolativa Metodi speciali è sostituita dalla tabella seguente: «TABELLA RICAPITOLATIVA
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b) |
il metodo n. 1 è modificato come segue:
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c) |
il metodo n. 2 è modificato come segue:
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d) |
il metodo n. 3 è modificato come segue:
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e) |
il metodo n. 4 è modificato come segue:
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f) |
il metodo n. 5 è modificato come segue:
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g) |
il metodo n. 6 è modificato come segue:
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h) |
il metodo n. 8 è modificato come segue:
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i) |
il metodo n. 9 è modificato come segue:
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j) |
il punto 1.2 del metodo n. 10 è sostituito dal testo seguente:
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k) |
il metodo n. 11 è modificato come segue:
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l) |
il metodo n. 13 è modificato come segue:
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m) |
il metodo n. 14 è modificato come segue:
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n) |
il metodo n. 15 è modificato come segue:
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o) |
dopo il metodo n. 15 va inserito il metodo n. 16: «METODO n. 16 MELAMMINA E DETERMINATE ALTRE FIBRE (Procedimento all’acido formico caldo) 1. CAMPO DI APPLICAZIONE Il metodo è applicabile, dopo eliminazione del materiale non fibroso, alle mischie binarie di:
2. PRINCIPIO Partendo da una massa secca nota della mista, le melammina viene sciolta con acido formico caldo (90 % in peso). Il residuo è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, se necessario corretta, viene espressa in percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza. Nota: Mantenere rigorosamente la gamma di temperatura raccomandata perché la solubilità della melammina dipende in larga misura dalla temperatura. 3. APPARECCHIATURA E REATTIVI (oltre a quelli descritti nelle considerazioni generali) 3.1. Apparecchiatura
3.2. Reattivi
4. PROCEDIMENTO D’ANALISI Seguire le istruzioni indicate nelle considerazioni generali e procedere quindi come segue: Aggiungere alla provetta contenuta in un matraccio conico di almeno 200 ml, munito di tappo smerigliato, 100 ml di acido formico per grammo di materiale. Tappare, agitare fino a impregnare il materiale. Mantenere il matraccio in un agitatore in bagno d’acqua a 90 ± 2 °C per 1 ora, agitandolo vigorosamente. Raffreddare il matraccio a temperatura ambiente. Decantare il liquido nel crogiolo filtrante tarato. Aggiungere al matraccio contenente il residuo 50 ml di acido formico, agitare manualmente e filtrare il contenuto del matraccio attraverso il crogiolo filtrante. Trasferire tutte le fibre residue nel crogiolo lavando completamente il matraccio con un po’ più di acido formico reattivo. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione e lavare il residuo con acido formico reattivo, acqua calda, ammoniaca diluita e infine acqua fredda. Asciugare il crogiolo mediante aspirazione dopo ogni aggiunta di liquido. Non ricorrere all’aspirazione fino a quando il liquido di lavaggio non sia scolato per gravità. Infine asciugare il crogiolo mediante aspirazione, essiccare il crogiolo e il residuo, raffreddare e pesare. Nota: La temperatura influisce moltissimo sulle proprietà di solubilità della melammina e deve essere accuratamente controllata. 5. CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” per cotone e aramide è 1,02. 6. PRECISIONE DEL METODO Su mischia omogenea di materie tessili, i limiti di fiducia dei risultati ottenuti con tale metodo non superano ± 2 per un livello di confidenza del 95 %.» |