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Document 32009L0114

    Direttiva 2009/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 274 del 20.10.2009, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/114/oj

    20.10.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 274/25


    DIRETTIVA 2009/114/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 settembre 2009

    recante modifica della direttiva 87/372/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza da assegnare per l’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 87/372/CEE del Consiglio (3), completata dalla raccomandazione del Consiglio, del 25 giugno 1987 relativa all’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile terrestre nella Comunità (4) e dalla risoluzione del Consiglio, del 14 dicembre 1990, sulla fase finale dell’attuazione dell’introduzione coordinata del servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiofonia mobile terrestre nella Comunità (GSM) (5), ha riconosciuto l’esigenza di utilizzare pienamente le risorse offerte dalle moderne reti di telecomunicazioni, in particolare la radiotelefonia mobile, nell’interesse dello sviluppo economico della Comunità. Si è riconosciuta anche l’opportunità unica offerta dal passaggio alla seconda generazione di sistemi digitali cellulari di radiotelefonia mobile al fine dell’introduzione delle radiocomunicazioni mobili a livello realmente paneuropeo.

    (2)

    Le bande di frequenza 890-915 MHz e 935-960 MHz sono state riservate a un servizio pubblico digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile che deve essere fornito in ogni Stato membro in base a una specifica comune noto come GSM. Successivamente la cosiddetta banda di estensione (880-890 MHz e 925-935 MHz) è stata resa accessibile per il funzionamento del GSM, e congiuntamente dette bande di frequenza sono note come banda 900 MHz.

    (3)

    Dal 1987 sono state sviluppate nuove tecnologie digitali che permettono di fornire comunicazioni elettroniche paneuropee innovative, in grado di coesistere con il GSM nella banda 900 MHz in un contesto regolamentare più neutro di prima sul piano tecnologico. La banda 900 MHz presenta buone caratteristiche di propagazione che permettono di coprire distanze maggiori rispetto alle bande di frequenza più elevate, consentendo di far arrivare i servizi moderni di telefonia vocale, di dati e di contenuti multimediali nelle zone rurali e meno densamente popolate.

    (4)

    Al fine di contribuire agli obiettivi del mercato interno e della comunicazione della Commissione del 1o giugno 2005 intitolata «iniziativa i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’innovazione», pur mantenendo la disponibilità del GSM per gli utenti in tutta l’Europa, e di sviluppare al massimo la concorrenza offrendo agli utenti un’ampia gamma di servizi e tecnologie, l’impiego della banda 900 MHz dovrebbe essere reso accessibile ad altre tecnologie per la fornitura di un maggior numero di servizi paneuropei compatibili e avanzati che possano coesistere con il GSM.

    (5)

    Il futuro impiego della banda di 900 MHz e in particolare la questione del periodo di tempo durante il quale il GSM resterà la tecnologia di riferimento per la coesistenza tecnica entro questa banda è di importanza strategica per il mercato interno. Essa dovrebbe essere esaminata insieme ad altri temi della politica dell’accesso senza fili nel quadro dei futuri programmi in materia di spettro radio, da adottare ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (6). Tali programmi definiranno gli indirizzi programmatici e gli obiettivi di pianificazione strategica dell’uso dello spettro radio, in stretta cooperazione con il gruppo Politica dello spettro radio (RSPG) istituito dalla decisione 2002/622/CE della Commissione (7).

    (6)

    La liberalizzazione dell’utilizzo della banda 900 MHz potrebbe comportare distorsioni della concorrenza. In particolare, eventuali operatori di telefonia mobile a cui non sia ancora stato assegnato spettro nella banda 900 MHz potrebbero trovarsi in una posizione di svantaggio in termini di prezzi e di efficienza rispetto a operatori in grado di offrire servizi di terza generazione in tale banda. Nell’ambito del quadro regolamentare sulle comunicazioni elettroniche, in particolare la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (8), gli Stati membri hanno la facoltà di modificare e/o riesaminare i diritti di utilizzo dello spettro e disporre quindi, se necessario, di tutti gli strumenti per far fronte a eventuali distorsioni.

    (7)

    Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero attuare la direttiva 87/372/CEE come modificata. Se ciò non impone di per sé agli Stati membri di modificare i vigenti diritti di utilizzo o di avviare una procedura di autorizzazione, gli Stati membri devono rispettare le disposizioni della direttiva 2002/20/CE una volta che la banda 900 MHz sia stata resa disponibile a norma della presente direttiva. Nel far ciò, essi dovrebbero in particolare esaminare se l’attuazione della presente direttiva possa comportare distorsioni della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati. Se giungono alla conclusione che sia questo il caso, essi dovrebbero valutare se sia oggettivamente giustificato e proporzionato modificare i diritti degli operatori a cui sono stati concessi diritti di utilizzo delle frequenze 900 MHz e, laddove proporzionato, riesaminare tali diritti e ridistribuirli al fine di porre rimedio alle distorsioni individuate. L’eventuale decisione di adottare tale strategia dovrebbe essere preceduta da una consultazione pubblica.

    (8)

    Lo spettro reso disponibile a norma della presente direttiva dovrebbe essere assegnato con criteri di trasparenza e in modo da garantire l’assenza di distorsioni di concorrenza nei mercati interessati.

    (9)

    Affinché altri sistemi possano coesistere con i sistemi GSM nella stessa banda, si dovrebbero evitare interferenze dannose ricorrendo alle condizioni tecniche di uso applicabili a tecnologie diverse dal GSM che utilizzano la banda 900 MHz.

    (10)

    La decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (9), consente alla Commissione di adottare misure tecniche di attuazione al fine di assicurare l’armonizzazione delle condizioni relative alla disponibilità e all’utilizzo efficiente dello spettro radio.

    (11)

    Come richiesto dalla Commissione, la Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ha elaborato relazioni tecniche che dimostrano che i sistemi UMTS (Sistema universale di telecomunicazioni mobili) potrebbero coesistere con i sistemi GSM nella banda 900 MHz. Sarebbe pertanto opportuno aprire la banda 900 MHz all’UMTS, un sistema che può coesistere con i sistemi GSM, nonché ad altri sistemi non appena sia dimostrato che essi possono coesistere con i sistemi GSM, secondo la procedura di cui alla decisione spettro radio per l’adozione di condizioni armonizzate per la disponibilità e l’uso efficace dello spettro radio. Se uno Stato membro decide di assegnare diritti d’utilizzo per sistemi che utilizzano lo standard UMTS 900, l’applicazione della decisione spettro radio e le disposizioni della direttiva 2002/21/CE garantiranno la protezione di tali sistemi da interferenze dannose provenienti da altri sistemi in esercizio.

    (12)

    È opportuno garantire una tutela adeguata tra gli utenti delle bande contemplate dalla presente direttiva e per gli utenti esistenti nelle bande adiacenti. Si dovrebbe inoltre tenere conto dei sistemi futuri di comunicazioni aeronautiche al di sopra della banda 960 MHz, che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi della politica comunitaria in questo settore. La CEPT ha fornito consulenze tecniche a questo proposito.

    (13)

    È opportuno conferire maggiore flessibilità alla gestione dello spettro e all’accesso allo stesso onde contribuire agli obiettivi del mercato interno per le comunicazioni elettroniche. La banda 900 MHz dovrebbe pertanto essere aperta ad altri sistemi per la fornitura di altri servizi paneuropei non appena si dimostri che possono coesistere con i sistemi GSM.

    (14)

    Per consentire l’introduzione delle nuove tecnologie digitali nella banda 900 MHz in coesistenza con i sistemi GSM, è opportuno modificare la direttiva 87/372/CEE ed eliminare la riserva esclusiva di tale banda al GSM,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche alla direttiva 87/372/CEE

    La direttiva 87/372/CEE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 1

    1.   Gli Stati membri consentono l’accesso alle bande di frequenza 880-915 MHz e 925-960 MHz (la banda 900 MHz) per i sistemi GSM e UMTS, nonché di altri sistemi terrestri che possono fornire servizi di comunicazioni elettroniche in grado di coesistere con i sistemi GSM, conformemente alle misure tecniche di attuazione adottate ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione spettro radio) (10).

    2.   Nell’attuazione della presente direttiva gli Stati membri esaminano eventuali rischi di distorsione della concorrenza nei mercati di telefonia mobile interessati, dovuti all’attuale assegnazione della banda 900 MHz agli operatori di telefonia mobile in concorrenza sul loro territorio e, laddove giustificato e proporzionato, pongono rimedio a tali distorsioni in conformità dell’articolo 14 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (11).

    2)

    l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    Ai fini della presente direttiva si intende per:

    a)

    “sistema GSM”, una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme GSM pubblicate dall’ETSI, in particolare alle norme EN 301 502 e EN 301 511;

    b)

    “sistema UMTS”, una rete di comunicazioni elettroniche conforme alle norme UMTS pubblicate dall’ETSI, in particolare alle norme EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-3 e EN 301 908-11.»;

    3)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 9 maggio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.»;

    4)

    l’articolo 4 è soppresso.

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 3

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BUZEK

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. MALMSTRÖM


    (1)  Parere del 25 febbraio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

    (3)  GU L 196 del 17.7.1987, pag. 85.

    (4)  GU L 196 del 17.7.1987, pag. 81.

    (5)  GU C 329 del 31.12.1990, pag. 25.

    (6)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

    (7)  GU L 198 del 27.7.2002, pag. 49.

    (8)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.

    (9)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (10)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.

    (11)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.»;


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