Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0074

    Direttiva 2009/74/CE della Commissione, del 26 giugno 2009 , che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 166 del 27.6.2009, p. 40–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 04/07/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/74/oj

    27.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 166/40


    DIRETTIVA 2009/74/CE DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 2009

    che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle piante e le denominazioni scientifiche di altri organismi, nonché alcuni allegati delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis, e l’articolo 21 bis,

    vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1 bis, e l’articolo 21 bis,

    vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (3), in particolare l’articolo 45,

    vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (4), in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 24,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Alla luce dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche, il Codice internazionale di nomenclatura botanica (International Code of Botanical Nomenclature — ICBN) è stato riveduto per quanto riguarda alcune denominazioni di specie coltivate o di erbe spontanee. Anche la prassi internazionale concernente le denominazioni scientifiche di alcuni organismi si è evoluta. Allo scopo di riflettere questi sviluppi scientifici, occorre adattare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto riguarda le denominazioni botaniche delle specie coltivate indicate nell’articolo 1, paragrafo 2, nell’articolo 2, paragrafo 2, e nell’articolo 4, paragrafo 2, della presente direttiva nonché delle erbe spontanee Agropyron repens (L.) Desv. ex Nevski e Avena ludoviciana (Durieu) Nyman e le denominazioni scientifiche Alternaria spp., Ascochyta linicola e Phoma linicola. Inoltre, alcuni gruppi tassonomici di piante precedentemente considerati sottospecie di una data specie sono stati riconosciuti come specie indipendenti. È quindi opportuno modificare le direttive 66/401/CEE e 66/402/CEE per tenere conto di queste nuove classificazioni.

    (2)

    Le condizioni per la produzione delle sementi, l’ispezione in loco, il campionamento e le prove stabilite dalle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE si basano su norme accettate a livello internazionale, stabilite dall’Associazione internazionale per l’analisi delle sementi (ISTA) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE).

    (3)

    L’ISTA ha riveduto le sue norme relative al peso massimo dei lotti di sementi di Arachis hypogaea L., Glycine max (L.) Merr., Lupinus albus L., Lupinus angustifolius L., Lupinus luteus L., Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L., Pisum sativum L., Sorghum bicolor (L.) Moench, Sorghum bicolor (L.) Moench x S. sudanense (Piper) Stapf, Vicia faba L., Vicia pannonica Crantz, Vicia sativa L., Vicia villosa Roth. Di conseguenza, è opportuno allineare a dette norme il peso massimo dei lotti di sementi fissato per queste specie nelle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

    (4)

    Il contenuto massimo di sementi di Raphanus raphanistrum L. e di Sinapis arvensis L. nelle sementi di Galega orientalis Lam., fissato dalla direttiva 66/401/CEE, va adeguato secondo le norme corrispondenti dell’OCSE.

    (5)

    L’OCSE ha riveduto le sue norme relative alle distanze di isolamento per le colture di semi di cotone. Di conseguenza, occorre allineare a queste norme internazionali le distanze di isolamento fissate dalla direttiva 2002/57/CE per le colture di semi di cotone.

    (6)

    L’esperienza acquisita, in particolare nel contesto dell’applicazione del regolamento (CE) n. 217/2006 della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che stabilisce norme per l’applicazione delle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda l’autorizzazione agli Stati membri di permettere la commercializzazione temporanea delle sementi non conformi alle prescrizioni relative alla facoltà germinativa minima (5), ha dimostrato che le percentuali di germinazione minima delle sementi pure prescritte dalle direttive 66/402/CEE e 2002/55/CE per Avena nuda L., Zea mays L., come granoturco super dolce, e Hordeum vulgare L., come orzo nudo, non permettono di garantire una disponibilità sufficiente di sementi di queste specie. Alla luce delle conoscenze tecniche, è quindi opportuno ridurre le prescrizioni di facoltà germinativa minima delle direttive 66/402/CEE e 2002/55/CE.

    (7)

    In considerazione dei numerosi cambiamenti necessari negli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE, negli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE, negli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE e negli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE in seguito a queste modifiche, è opportuno sostituire detti allegati.

    (8)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE e 2002/57/CE.

    (9)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifiche della direttiva 66/401/CEE

    La direttiva 66/401/CEE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 2, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:

    a)

    la lettera a) è modificata come segue:

    i)

    nel titolo il termine «Gramineae» è sostituito da «Poaceae (Gramineae)»;

    ii)

    nella voce che inizia con «Agrostis gigantea» i termini «Agrostis gigantea» sono sostituiti da «Agrostis gigantea Roth» [modifica che non concerne la versione italiana];

    iii)

    nella voce che inizia con «Arrhenatherum elatius», i termini «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S et K.B Presl.» sono sostituiti da «Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl»;

    iv)

    dopo la voce che inizia con «Festuca arundinacea» è inserita la voce seguente:

    «Festuca filiformis Pourr. — Festuca a foglie capillari»;

    v)

    nella voce che inizia con «Festuca pratensis» i termini «Festuca pratensis Hudson» sono sostituiti da «Festuca pratensis Huds.»;

    vi)

    dopo la voce che inizia con «Festuca rubra» è inserita la voce seguente:

    «Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina — Festuca indurita»;

    vii)

    nella voce che inizia con «Phleum bertolonii», i termini «Phleum bertolonii DC — Fleolo bulboso» sono sostituiti da «Phleum nodosum L. — Codolina comune»;

    viii)

    la voce che inizia con «Festuca spp. x Lolium spp.» è sostituita dalla seguente:

    «xFestulolium Asch. & Graebn. — Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Festuca e una specie del genere Lolium»;

    b)

    la lettera b) è modificata come segue:

    i)

    nel titolo il termine «Leguminosae» è sostituito da «Fabaceae (Leguminosae)»;

    ii)

    nella voce che inizia con «Lupinus angustifolius» i termini «Lupinus angustifolius L. — Lupino azzurro» sono sostituiti da «Lupinus angustifolius L. — Lupino selvatico»;

    iii)

    nella voce che inizia con «Medicago x varia» i termini «Medicago x varia T. Martyn — Medica varia» sono sostituiti da «Medicago x varia T. Martyn — Erba medica ibrida»;

    2)

    gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono modificati conformemente alla parte A dell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Modifiche della direttiva 66/402/CEE

    La direttiva 66/402/CEE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 2, paragrafo 1, punto A, è modificato come segue:

    a)

    la voce che inizia con «Avena sativa» è sostituita dalle voci seguenti:

    «Avena nuda L. — Avena nuda

    Avena sativa L. (compresa Avena byzantina K. Koch) — Avena comune e avena bizantina

    Avena strigosa Schreb. — Avena forestiera»;

    b)

    la voce che inizia con «x Triticosecale» è sostituita dalla seguente:

    «xTriticosecale Wittm. ex A. Camus — Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale»;

    c)

    nella voce che inizia con «Triticum aestivum» i termini «Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.» sono sostituiti da «Triticum aestivum L.»;

    d)

    nella voce che inizia con «Sorghum sudanense» i termini «Sorghum sudanense (Piper) Stapf.» sono sostituiti da «Sorghum sudanense (Piper) Stapf»;

    e)

    la voce «Sorghum bicolor (L) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. — Ibridi risultanti dall’incrocio di sorgo ed erba sudanese» è sostituita dalla seguente:

    «Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf — Ibridi risultanti dall’incrocio di Sorghum bicolor e Sorghum sudanense»;

    2)

    gli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE sono modificati conformemente alla parte B dell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 3

    Modifiche della direttiva 2002/55/CE

    Gli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE sono modificati conformemente alla parte C dell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 4

    Modifiche della direttiva 2002/57/CE

    La direttiva 2002/57/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), è modificato come segue:

    a)

    nella voce che inizia con «Brassica juncea» i termini «Brassica juncea (L.) e Czernj e Cosson» sono sostituiti da «Brassica juncea (L.) Czern.»;

    b)

    nella voce che inizia con «Brassica nigra» i termini «Brassica nigra (L.) Koch» sono sostituiti da «Brassica nigra (L.) W. D. J. Koch»;

    c)

    la voce che inizia con «Papaver somniferum» è sostituita dalla seguente:

    «Papaver somniferum L. — Papavero domestico»;

    2)

    gli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE sono modificati conformemente alla parte D dell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 5

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 6

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 7

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2009.

    Per la Commissione

    Androulla VASSILIOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

    (2)  GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.

    (3)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

    (4)  GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.

    (5)  GU L 38 del 9.2.2006, pag. 17.


    ALLEGATO

    PARTE A

    Gli allegati II e III della direttiva 66/401/CEE sono sostituiti dal testo seguente:

    «

    ALLEGATO II

    CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

    I.   SEMENTI CERTIFICATE

    1.   Le sementi presentano identità e purezza varietali in grado sufficiente.

    In particolare, le sementi delle specie sotto elencate rispondono alle seguenti norme o altre condizioni. La purezza varietale minima è:

    per Poa pratensis, varietà di cui all’allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, Brassica napus var. napobrassica e Brassica oleracea convar. acephala: 98 %,

    per Pisum sativum e Vicia faba:

    sementi certificate, 1a generazione: 99 %,

    sementi certificate, 2a generazione: 98 %.

    La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    2.   Le sementi sono conformi alle seguenti norme o altre condizioni relative alla facoltà germinativa, alla purezza specifica e al contenuto di semi di altre specie di piante, anche per quanto riguarda la presenza di semi amari in varietà dolci di Lupinus spp.:

    A.

    Tabella:

    Specie

    Facoltà germinativa

    Purezza specifica

    Contenuto massimo di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito nell’allegato III, colonna 4

    (totale per colonna)

    Condizioni relative al contenuto di semi di Lupinus spp. di altro colore e di semi di lupino amari

    Facoltà germinativa minima

    (% del seme puro)

    Contenuto massimo di semi duri

    (% del seme puro)

    Purezza specifica minima

    (% in peso)

    Contenuto massimo di semi di altre specie di piante

    (% in peso)

    Avena fatua, Avena sterilis

    Cuscuta spp.

    Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus

    Totale

    Una singola specie

    Elytrigia repens

    Alopecurus myosuroides

    Melilotus spp.

    Raphanus raphanistrum

    Sinapis arvensis

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    13

    14

    15

    Poaceae (Gramineae)

    Agrostis canina

    75 (a)

     

    90

    2,0

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Agrostis capillaris

    75 (a)

     

    90

    2,0

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Agrostis gigantea

    80 (a)

     

    90

    2,0

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Agrostis stolonifera

    75 (a)

     

    90

    2,0

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Alopecurus pratensis

    70 (a)

     

    75

    2,5

    1,0 (f)

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Arrhenatherum elatius

    75 (a)

     

    90

    3,0

    1,0 (f)

    0,5

    0,3

     

     

     

    0 (g)

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Bromus catharticus

    75 (a)

     

    97

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0 (g)

    0 (j) (k)

    10 (n)

     

    Bromus sitchensis

    75 (a)

     

    97

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0 (g)

    0 (j) (k)

    10 (n)

     

    Cynodon dactylon

    70 (a)

     

    90

    2,0

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2

     

    Dactylis glomerata

    80 (a)

     

    90

    1,5

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Festuca arundinacea

    80 (a)

     

    95

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Festuca filiformis

    75 (a)

     

    85

    2,0

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Festuca ovina

    75 (a)

     

    85

    2,0

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Festuca pratensis

    80 (a)

     

    95

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Festuca rubra

    75 (a)

     

    90

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Festuca trachyphylla

    75 (a)

     

    85

    2,0

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    ×Festulolium

    75 (a)

     

    96

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Lolium multiflorum

    75 (a)

     

    96

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Lolium perenne

    80 (a)

     

    96

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Lolium × boucheanum

    75 (a)

     

    96

    1,5

    1,0

    0,5

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Phalaris aquatica

    75 (a)

     

    96

    1,5

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5

     

    Phleum nodosum

    80 (a)

     

    96

    1,5

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (k)

    5

     

    Phleum pratense

    80 (a)

     

    96

    1,5

    1,0

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (k)

    5

     

    Poa annua

    75 (a)

     

    85

    2,0 (c)

    1,0 (c)

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    5 (n)

     

    Poa nemoralis

    75 (a)

     

    85

    2,0 (c)

    1,0 (c)

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Poa palustris

    75 (a)

     

    85

    2,0 (c)

    1,0 (c)

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Poa pratensis

    75 (a)

     

    85

    2,0 (c)

    1,0 (c)

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Poa trivialis

    75 (a)

     

    85

    2,0 (c)

    1,0 (c)

    0,3

    0,3

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Trisetum flavescens

    70 (a)

     

    75

    3,0

    1,0 (f)

    0,3

    0,3

     

     

     

    0 (h)

    0 (j) (k)

    2 (n)

     

    Fabaceae (Leguminosae)

    Galega orientalis

    60

    40

    97

    2,0

    1,5

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10 (n)

     

    Hedysarum coronarium

    75 (a) (b)

    30

    95

    2,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (k)

    5

     

    Lotus corniculatus

    75 (a) (b)

    40

    95

    1,8 (d)

    1,0 (d)

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Lupinus albus

    80 (a) (b)

    20

    98

    0,5 (e)

    0,3 (e)

     

     

    0,3

     

     

    0 (i)

    0 (j)

    5 (n)

    (o) (p)

    Lupinus angustifolius

    75 (a) (b)

    20

    98

    0,5 (e)

    0,3 (e)

     

     

    0,3

     

     

    0 (i)

    0 (j)

    5 (n)

    (o) (p)

    Lupinus luteus

    80 (a) (b)

    20

    98

    0,5 (e)

    0,3 (e)

     

     

    0,3

     

     

    0 (i)

    0 (j)

    5 (n)

    (o) (p)

    Medicago lupulina

    80 (a) (b)

    20

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Medicago sativa

    80 (a) (b)

    40

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Medicago × varia

    80 (a) (b)

    40

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Onobrychis viciifolia

    75 (a) (b)

    20

    95

    2,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (j)

    5

     

    Pisum sativum

    80 (a)

     

    98

    0,5

    0,3

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (j)

    5 (n)

     

    Trifolium alexandrinum

    80 (a) (b)

    20

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Trifolium hybridum

    80 (a) (b)

    20

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Trifolium incarnatum

    75 (a) (b)

    20

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Trifolium pratense

    80 (a) (b)

    20

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Trifolium repens

    80 (a) (b)

    40

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Trifolium resupinatum

    80 (a) (b)

    20

    97

    1,5

    1,0

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (l) (m)

    10

     

    Trigonella foenum-graecum

    80 (a)

     

    95

    1,0

    0,5

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (j)

    5

     

    Vicia faba

    80 (a) (b)

    5

    98

    0,5

    0,3

     

     

    0,3

     

     

    0

    0 (j)

    5 (n)

     

    Vicia pannonica

    85 (a) (b)

    20

    98

    1,0 (e)

    0,5 (e)

     

     

    0,3

     

     

    0 (i)

    0 (j)

    5 (n)

     

    Vicia sativa

    85 (a) (b)

    20

    98

    1,0 (e)

    0,5 (e)

     

     

    0,3

     

     

    0 (i)

    0 (j)

    5 (n)

     

    Vicia villosa

    85 (a) (b)

    20

    98

    1,0 (e)

    0,5 (e)

     

     

    0,3

     

     

    0 (i)

    0 (j)

    5 (n)

     

    Altre specie

    Brassica napus var. napobrassica

    80 (a)

     

    98

    1,0

    0,5

     

     

     

    0,3

    0,3

    0

    0 (j) (k)

    5

     

    Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

    75 (a)

     

    98

    1,0

    0,5

     

     

     

    0,3

    0,3

    0

    0 (j) (k)

    10

     

    Phacelia tanacetifolia

    80 (a)

     

    96

    1,0

    0,5

     

     

     

     

     

    0

    0 (j) (k)

     

     

    Raphanus sativus var. oleiformis

    80 (a)

     

    97

    1,0

    0,5

     

     

     

    0,3

    0,3

    0

    0 (j)

    5

     

    B.

    Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato

    a)

    Tutti i semi freschi e sani che non germinano dopo un pretrattamento sono considerati semi germinati;

    b)

    Fino alla quantità massima indicata i semi duri presenti sono considerati semi in grado di germinare.

    c)

    Un contenuto totale massimo dello 0,8 % in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurità.

    d)

    Un contenuto massimo dell’1 % in peso di semi di Trifolium pratense non è considerato come impurità.

    e)

    Un contenuto totale massimo dello 0,5 % in peso di semi di Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa in un’altra specie corrispondente non è considerato come impurità.

    f)

    La percentuale massima in peso prescritta dei semi di una singola specie non si applica ai semi di Poa spp.

    g)

    Un contenuto totale massimo di due semi di Avena fatua e di Avena sterilis in un campione del peso prescritto non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie.

    h)

    La presenza di un seme di Avena fatua e di Avena sterilis in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di queste specie.

    i)

    La determinazione del numero di semi di Avena fatua e di Avena sterilis è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 12.

    j)

    La determinazione del numero di semi di Cuscuta spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 13.

    k)

    La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.

    l)

    Il peso del campione per la determinazione del numero di semi di Cuscuta spp. è il doppio del peso specificato nell’allegato III, colonna 4, per la specie corrispondente.

    m)

    La presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di Cuscuta spp.

    n)

    La determinazione del numero di semi di Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 14.

    o)

    La percentuale in numero di semi di Lupinus spp. di un altro colore non supera:

    nel lupino amaro

    2 %

    nel Lupinus spp. diverso dal lupino amaro

    1 %

    p)

    Nelle varietà di Lupinus spp. la percentuale in numero di semi amari non supera il 2,5 %.

    3.   La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile.

    II.   SEMENTI DI BASE

    Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato si applicano alle sementi di base.

    1.

    Le sementi di Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea conv. acephala, Vicia faba e delle varietà di Poa pratensis di cui all’allegato I, punto 4, seconda parte della terza frase, sono conformi alle norme o altre condizioni seguenti: la purezza varietale minima è del 99,7 %.

    La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    2.

    Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

    A.

    Tabella:

    Specie

    Contenuto massimo di semi di altre specie di piante

    Altre norme o condizioni

    Totale

    (% in peso)

    Numero di semi in un campione del peso indicato nell’allegato III, colonna 4

    (totale per colonna)

    Una sola specie

    Rumex spp. diverso da Rumex acetosella e Rumex maritimus

    Elytrigia repens

    Alopecurus myosuroides

    Melilotus spp.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    Poaceae (Gramineae)

    Agrostis canina

    0,3

    20

    1

    1

    1

     

    (j)

    Agrostis capillaris

    0,3

    20

    1

    1

    1

     

    (j)

    Agrostis gigantea

    0,3

    20

    1

    1

    1

     

    (j)

    Agrostis stolonifera

    0,3

    20

    1

    1

    1

     

    (j)

    Alopecurus pratensis

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Arrhenatherum elatius

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (i) (j)

    Bromus catharticus

    0,4

    20

    5

    5

    5

     

    (j)

    Bromus sitchensis

    0,4

    20

    5

    5

    5

     

    (j)

    Cynodon dactylon

    0,3

    20 (a)

    1

    1

    1

     

    (j)

    Dactylis glomerata

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Festuca arundinacea

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Festuca filiformis

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Festuca ovina

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Festuca pratensis

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Festuca rubra

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Festuca trachyphylla

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    ×Festulolium

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Lolium multiflorum

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Lolium perenne

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Lolium × boucheanum

    0,3

    20 (a)

    2

    5

    5

     

    (j)

    Phalaris aquatica

    0,3

    20

    2

    5

    5

     

    (j)

    Phleum nodosum

    0,3

    20

    2

    1

    1

     

    (j)

    Phleum pratense

    0,3

    20

    2

    1

    1

     

    (j)

    Poa annua

    0,3

    20 (b)

    1

    1

    1

     

    (f) (j)

    Poa nemoralis

    0,3

    20 (b)

    1

    1

    1

     

    (f) (j)

    Poa palustris

    0,3

    20 (b)

    1

    1

    1

     

    (f) (j)

    Poa pratensis

    0,3

    20 (b)

    1

    1

    1

     

    (f) (j)

    Poa trivialis

    0,3

    20 (b)

    1

    1

    1

     

    (f) (j)

    Trisetum flavescens

    0,3

    20 (c)

    1

    1

    1

     

    (i) (j)

    Fabaceae (Leguminosae)

    Galega orientalis

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (e)

    (j)

    Hedysarum coronarium

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (e)

    (j)

    Lotus corniculatus

    0,3

    20

    3

     

     

    0 (e)

    (g) (j)

    Lupinus albus

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

    (h) (k)

    Lupinus angustifolius

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

    (h) (k)

    Lupinus luteus

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

    (h) (k)

    Medicago lupulina

    0,3

    20

    5

     

     

    0 (e)

    (j)

    Medicago sativa

    0,3

    20

    3

     

     

    0 (e)

    (j)

    Medicago × varia

    0,3

    20

    3

     

     

    0 (e)

    (j)

    Onobrychis viciifolia

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

     

    Pisum sativum

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

     

    Trifolium alexandrinum

    0,3

    20

    3

     

     

    0 (e)

    (j)

    Trifolium hybridum

    0,3

    20

    3

     

     

    0 (e)

    (j)

    Trifolium incarnatum

    0,3

    20

    3

     

     

    0 (e)

    (j)

    Trifolium pratense

    0,3

    20

    5

     

     

    0 (e)

    (j)

    Trifolium repens

    0,3

    20

    5

     

     

    0 (e)

    (j)

    Trifolium resupinatum

    0,3

    20

    3

     

     

    0 (e)

    (j)

    Trigonella foenum-graecum

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

     

    Vicia faba

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

     

    Vicia pannonica

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

    (h)

    Vicia sativa

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

    (h)

    Vicia villosa

    0,3

    20

    2

     

     

    0 (d)

    (h)

    Altre specie

    Brassica napus var. napobrassica

    0,3

    20

    2

     

     

     

    (j)

    Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis)

    0,3

    20

    3

     

     

     

    (j)

    Phacelia tanacetifolia

    0,3

    20

     

     

     

     

     

    Raphanus sativus var. oleiformis

    0,3

    20

    2

     

     

     

     

    B.

    Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, punto 2, lettera A, del presente allegato

    a)

    Un contenuto totale massimo di 80 semi di Poa spp. non è considerato come impurità.

    b)

    La condizione indicata nella colonna 3 non si applica ai semi di Poa spp.; il contenuto totale massimo di semi di Poa spp. di una specie diversa da quella da esaminare non può superare un seme in un campione di 500 semi.

    c)

    Un contenuto totale massimo di 20 semi di Poa spp. non è considerato come impurità.

    d)

    La determinazione del numero di semi di Melilotus spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni indicate nella colonna 7.

    e)

    La presenza di un seme di Melilotus spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione con il doppio del peso prescritto è esente da semi di Melilotus spp.

    f)

    La condizione (c) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

    g)

    La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

    h)

    La condizione (e) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

    i)

    La condizione (f) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica.

    j)

    Le condizioni (k) e (m) indicate nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applicano.

    k)

    Nelle varietà di Lupinus spp. la percentuale in numero di semi amari non supera l’1 %.

    III.   SEMENTI COMMERCIALI

    Fatte salve le disposizioni seguenti, le condizioni di cui alla sezione I, punti 2 e 3, del presente allegato, si applicano alle sementi commerciali.

    1.

    Le percentuali in peso di cui alle colonne 5 e 6 della tabella figurante nella sezione I, punto 2, lettera A, del presente allegato sono aumentate dell’1 %.

    2.

    Per Poa annua un contenuto totale massimo del 10 % in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurità.

    3.

    Per le specie di Poa spp. diverse da Poa annua un contenuto totale massimo del 3 % in peso di semi di altre specie di Poa non è considerato come impurità.

    4.

    Per Hedysarum coronarium un contenuto totale massimo dell’1 % in peso di semi di Melilotus spp. non è considerato come impurità.

    5.

    La condizione (d) indicata nella sezione I, punto 2, del presente allegato non si applica a Lotus corniculatus.

    6.

    Per Lupinus spp.:

    a)

    la purezza specifica minima è del 97 % in peso;

    b)

    la percentuale in numero di semi di Lupinus spp. di un altro colore non supera:

    nel lupino amaro

    4 %

    nel Lupinus spp. diverso dal lupino amaro

    2 %

    7.

    Per Vicia spp. un contenuto totale massimo del 6 % in peso di semi di Vicia pannonica, Vicia villosa o di specie coltivate affini in un’altra specie corrispondente non è considerato come impurità.

    8.

    Per Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa la purezza specifica minima è del 97 % in peso.

    ALLEGATO III

    PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

    Specie

    Peso massimo di un lotto

    (tonnellate)

    Peso minimo di un campione prelevato da un lotto

    (grammi)

    Peso del campione per la determinazione del numero di cui alle colonne da 12 a 14 dell’allegato II, sezione I, punto 2, lettera A, e alle colonne da 3 a 7 dell’allegato II, sezione II, punto 2, lettera A

    (grammi)

    1

    2

    3

    4

    Poaceae (Gramineae)

    Agrostis canina

    10

    50

    5

    Agrostis capillaris

    10

    50

    5

    Agrostis gigantea

    10

    50

    5

    Agrostis stolonifera

    10

    50

    5

    Alopecurus pratensis

    10

    100

    30

    Arrhenatherum elatius

    10

    200

    80

    Bromus catharticus

    10

    200

    200

    Bromus sitchensis

    10

    200

    200

    Cynodon dactylon

    10

    50

    5

    Dactylis glomerata

    10

    100

    30

    Festuca arundinacea

    10

    100

    50

    Festuca filiformis

    10

    100

    30

    Festuca ovina

    10

    100

    30

    Festuca pratensis

    10

    100

    50

    Festuca rubra

    10

    100

    30

    Festuca trachyphylla

    10

    100

    30

    ×Festulolium

    10

    200

    60

    Lolium multiflorum

    10

    200

    60

    Lolium perenne

    10

    200

    60

    Lolium × boucheanum

    10

    200

    60

    Phalaris aquatica

    10

    100

    50

    Phleum nodosum

    10

    50

    10

    Phleum pratense

    10

    50

    10

    Poa annua

    10

    50

    10

    Poa nemoralis

    10

    50

    5

    Poa palustris

    10

    50

    5

    Poa pratensis

    10

    50

    5

    Poa trivialis

    10

    50

    5

    Trisetum flavescens

    10

    50

    5

    Fabaceae (Leguminosae)

    Galega orientalis

    10

    250

    200

    Hedysarum coronarium

    frutto

    10

    1 000

    300

    seme

    10

    400

    120

    Lotus corniculatus

    10

    200

    30

    Lupinus albus

    30

    1 000

    1 000

    Lupinus angustifolius

    30

    1 000

    1 000

    Lupinus luteus

    30

    1 000

    1 000

    Medicago lupulina

    10

    300

    50

    Medicago sativa

    10

    300

    50

    Medicago × varia

    10

    300

    50

    Onobrychis viciifolia:

    frutto

    10

    600

    600

    seme

    10

    400

    400

    Pisum sativum

    30

    1 000

    1 000

    Trifolium alexandrinum

    10

    400

    60

    Trifolium hybridum

    10

    200

    20

    Trifolium incarnatum

    10

    500

    80

    Trifolium pratense

    10

    300

    50

    Trifolium repens

    10

    200

    20

    Trifolium resupinatum

    10

    200

    20

    Trigonella foenum-graecum

    10

    500

    450

    Vicia faba

    30

    1 000

    1 000

    Vicia pannonica

    30

    1 000

    1 000

    Vicia sativa

    30

    1 000

    1 000

    Vicia villosa

    30

    1 000

    1 000

    Altre specie

    Brassica napus var. napobrassica

    10

    200

    100

    Brassica oleracea convar. acephala

    10

    200

    100

    Phacelia tanacetifolia

    10

    300

    40

    Raphanus sativus var. oleiformis

    10

    300

    300

    Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.

    »

    PARTE B

    Gli allegati I, II e III della direttiva 66/402/CEE sono sostituiti dal testo seguente:

    «

    ALLEGATO I

    CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

    1.   I precedenti colturali del campo sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata ed il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originate da colture precedenti.

    2.   La coltura è conforme alle seguenti norme per quanto concerne le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile e in particolare, nel caso di Sorghum spp., da fonti di Sorghum halepense:

    Coltura

    Distanza minima

    Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi:

    per la produzione di sementi di base

    300 m

    per la produzione di sementi certificate

    250 m

    Sorghum spp.

    300 m

    xTriticosecale, varietà autoimpollinanti

    per la produzione di sementi di base

    50 m

    per la produzione di sementi certificate

    20 m

    Zea mays

    200 m

    Queste distanze possono non essere rispettate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

    3.   La coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, identità e purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche. Per la produzione di sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

    In particolare, le colture di Oryza sativa, Phalaris canariensis, Secale cereale, esclusi gli ibridi, Sorghum spp. e Zea mays sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti.

    A.

    Oryza sativa :

    Il numero di piante manifestamente riconoscibili come piante selvatiche o piante a grani rossi non supera:

    per la produzione di sementi di base: 0,

    per la produzione di sementi certificate: 1 per 50 m2.

    B.

    Phalaris canariensis, Secale cereale esclusi gli ibrid

    Il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:

    per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,

    per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2.

    C.

    Sorghum spp.

    a)

    La percentuale in numero di piante di una specie di Sorghum diversa dalla specie coltivata o di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non supera:

    aa)

    per la produzione di sementi di base:

    i)

    alla fioritura: 0,1 %;

    ii)

    alla maturazione: 0,1 %;

    bb)

    per la produzione di sementi certificate:

    i)

    piante del componente maschile che hanno rilasciato il polline quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi: 0,1 %;

    ii)

    piante del componente femminile:

    alla fioritura: 0,3 %,

    alla maturazione: 0,1 %.

    b)

    Per la produzione di sementi certificate di varietà ibride vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

    aa)

    una quantità sufficiente di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi;

    bb)

    quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale di piante di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera lo 0,1 %.

    c)

    Le colture di varietà ad impollinazione libera o di varietà sintetiche di Sorghum spp. sono conformi alle norme seguenti: il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non supera:

    per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,

    per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2.

    D.

    Zea mays :

    a)

    La percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà, alla linea inbred o al componente non supera:

    aa)

    per la produzione di sementi di base:

    i)

    linee inbred: 0,1 %;

    ii)

    ibrido semplice, ciascun componente: 0,1 %;

    iii)

    varietà ad impollinazione libera: 0,5 %;

    bb)

    per la produzione di sementi certificate:

    i)

    componente di varietà ibride:

    linee inbred: 0,2 %,

    ibrido semplice: 0,2%,

    varietà ad impollinazione libera: 1,0 %;

    ii)

    varietà ad impollinazione libera: 1,0 %.

    b)

    Per la produzione di sementi di varietà ibride, vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

    aa)

    una sufficiente quantità di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

    bb)

    ove necessario, è effettuata l’emasculazione;

    cc)

    quando il 5 % o più delle piante del componente femminile presenta stigmi ricettivi, la percentuale di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera:

    1 % in ciascuna ispezione ufficiale in loco, e

    2 % nell’insieme delle ispezioni ufficiali in loco.

    Si considera che le piante abbiano rilasciato o rilascino polline se, su una lunghezza di 50 mm o più dell’asse centrale o delle ramificazioni laterali dell’infiorescenza, le antere sono fuoriuscite dalle glume ed hanno rilasciato o rilasciano polline.

    4.   Ibridi di Secale cereale

    a)

    La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile.

    Coltura

    Distanza minima

    per la produzione di sementi di base

     

    con ricorso alla maschiosterilità

    1 000 m

    senza ricorso alla maschiosterilità

    600 m

    per la produzione di sementi certificate

    500 m

    b)

    La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità.

    In particular, the crop shall conform to the In particolare, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti: other standards or conditions:

    i)

    il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi al componente non supera:

    per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,

    per la produzione di sementi certificate: 1 per 10 m2; questa norma si applica solo alle ispezioni ufficiali in loco del componente femminile;

    ii)

    per le sementi di base, se si ricorre alla maschiosterilità, il livello di sterilità del componente maschiosterile è almeno del 98 %.

    c)

    Se del caso, le sementi certificate sono prodotte in una coltivazione mista combinando un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che ripristina la fertilità maschile.

    5.   Colture destinate alla produzione di sementi certificate di ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta e xTriticosecale autoimpollinante

    a)

    La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:

    la distanza minima tra il componente femminile e qualsiasi altra varietà della stessa specie, fuorché una coltura del componente maschile, è di 25 metri,

    questa distanza può non essere rispettata se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione esterna indesiderabile.

    b)

    La coltura presenta un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche dei componenti.

    Se le sementi sono prodotte utilizzando un agente chimico ibridizzante, la coltura è conforme alle altre norme o condizioni seguenti:

    i)

    la purezza varietale minima di ciascun componente è la seguente:

    Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durume Triticum spelta: 99,7 %,

    xTriticosecale autoimpollinante: 99,0 %;

    ii)

    l’ibridità minima è del 95 %. La percentuale di ibridità va valutata in conformità dei metodi eventualmente seguiti a livello internazionale. Nei casi in cui l’ibridità è determinata nel corso dell’esame delle sementi prima della certificazione, non è necessario valutarla nel corso dell’ispezione in loco.

    6.   La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi, in particolare le Ustilaginaceae, è la minima possibile.

    7.   Il rispetto delle altre norme o condizioni sopra menzionate va verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale.

    Tali ispezioni in loco vanno effettuate alle seguenti condizioni:

    A.

    La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

    B.

    Il numero minimo di ispezioni in loco che sono effettuate è:

    a)

    per Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale: 1;

    b)

    for Sorghum spp. e Zea mays durante il periodo di fioritura:

    aa)

    varietà ad impollinazione libera: 1;

    bb)

    linee inbred o ibridi: 3.

    Se la coltura precedente, dell’anno in corso o dell’anno prima, è costituita da Sorghum spp. e Zea mays, va effettuata almeno una ispezione in loco specifica per verificare il rispetto delle disposizioni stabilite al punto 1 del presente allegato.

    C.

    Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.

    ALLEGATO II

    CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

    1.   Le sementi presentano un’identità e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di sementi di una linea inbred, un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le loro caratteristiche. Per le sementi di varietà ibride, le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti.

    In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

    A.

    Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, esclusi i rispettivi ibridi

    Categoria

    Purezza varietale minima

    (%)

    Sementi di base

    99,9

    Sementi certificate, 1a generazione

    99,7

    Sementi certificate, 2a generazione

    99,0

    La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    B.

    Varietà autoimpollinanti di xTriticosecale, esclusi gli ibridi

    Categoria

    Purezza varietale minima

    (%)

    Sementi di base

    99,7

    Sementi certificate, 1a generazione

    99,0

    Sementi certificate, 2a generazione

    98,0

    La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    C.

    Ibridi di Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, , e xTriticosecaleautoimpollinante

    La purezza varietale minima delle sementi della categoria «sementi certificate» è del 90 %. Essa è valutata durante controlli ufficiali a posteriori su una proporzione adeguata di campioni.

    D.

    Sorghum spp. e Zea mays :

    Se per la produzione di sementi certificate di varietà ibride sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non ripristina la fertilità maschile, le sementi sono prodotte:

    mescolando, in proporzioni adeguate alla varietà, i lotti di sementi prodotte utilizzando, da un lato, un componente femminile maschiosterile e, dall’altro, un componente femminile maschiofertile, oppure

    coltivando il componente femminile maschiosterile e il componente femminile maschiofertile, in proporzioni adeguate alla varietà. Le proporzioni di questi componenti sono controllate durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    E.

    Ibridi di Secale cereale

    Le sementi possono essere definite «sementi certificate» soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, eseguito durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come «sementi certificate». Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti per le sementi di base dalla presente direttiva in materia di identità e di purezza, relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità.

    2.   Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

    A.

    Tabella:

    Facoltà germinativa minima

    Facoltà germinativa minima

    (% del seme puro)

    Purezza specifica minima

    (% in peso)

    Contenuto massimo (numero) di semi di altre specie di piante, compresi i grani rossi di Oryza sativa, in un campione del peso indicato nell’allegato III, colonna 4

    (totale per colonna)

    Altre specie di piante (a)

    Grani rossi di Oryza sativa

    Altre specie di cereali

    Specie di piante diverse da cereali

    Avena fatua, Avena sterilis, Lolium temulentum

    Raphanus raphanistrum, Agrostemma githago

    Panicum spp.

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sementi di base

    85

    99

    4

     

    1 (b)

    3

    0 (c)

    1

     

    sementi certificate di 1a e 2a generazione

    85 (d)

    98

    10

     

    7

    7

    0 (c)

    3

     

    Avena nuda:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sementi di base

    75

    99

    4

     

    1 (b)

    3

    0 (c)

    1

     

    sementi certificate di 1a e 2a generazione

    75 (d)

    98

    10

     

    7

    7

    0 (c)

    3

     

    Oryza sativa:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sementi di base

    80

    98

    4

    1

     

     

     

     

    1

    sementi certificate di 1a generazione

    80

    98

    10

    3

     

     

     

     

    3

    sementi certificate di 2a generazione

    80

    98

    15

    5

     

     

     

     

    3

    Secale cereale:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sementi di base

    85

    98

    4

     

    1 (b)

    3

    0 (c)

    1

     

    sementi certificate

    85

    98

    10

     

    7

    7

    0 (c)

    3

     

    Phalaris canariensis:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sementi di base

    75

    98

    4

     

    1 (b)

     

    0 (c)

     

     

    sementi certificate

    75

    98

    10

     

    5

     

    0 (c)

     

     

    Sorghum spp.

    80

    98

    0

     

     

     

     

     

     

    xTriticosecale:

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    sementi di base

    80

    98

    4

     

    1 (b)

    3

    0 (c)

    1

     

    sementi certificate di 1a e 2a generazione

    80

    98

    10

     

    7

    7

    0 (c)

    3

     

    Zea mays

    90

    98

    0

     

     

     

     

     

     

    B.

    Altre norme o condizioni applicabili quando vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione II, lettera A, del presente allegato:

    a)

    il contenuto massimo di semi indicato nella colonna 4 comprende anche i semi delle specie delle colonne da 5 a 10;

    b)

    un secondo seme non è considerato come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di altre specie di cereali;

    c)

    la presenza di un seme di Avena fatua, Avena sterilis o Lolium temulentum in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di queste specie;

    d)

    nel caso delle varietà di Hordeum vulgare (orzo nudo) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta al 75 % delle sementi pure. L’etichetta ufficiale reca la dicitura “Facoltà germinativa minima 75 %”.

    3.   La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile.

    In particolare, le sementi sono conformi alle norme seguenti per quanto concerne la Claviceps purpurea (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso indicato nella colonna 3 dell’allegato III).

    Categoria

    Claviceps purpurea

    Cereali diversi dagli ibridi di Secale cereale:

     

    sementi di base

    1

    sementi certificate

    3

    Ibridi di Secale cereale:

     

    sementi di base

    1

    sementi certificate

    4 (1)

    ALLEGATO III

    PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

    Specie

    Peso massimo di un lotto

    (tonnellate)

    Peso minimo di un campione prelevato da un lotto

    (grammi)

    Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 4 a 10 della tabella dell’allegato II, punto 2, lettera A, e dell’allegato II, punto 3

    (grammi)

    1

    2

    3

    4

    Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta, Secale cereale, xTriticosecale

    30

    1 000

    500

    Phalaris canariensis

    10

    400

    200

    Oryza sativa

    30

    500

    500

    Sorghum bicolor, Sorghum bicolor x Sorghum sudanense

    30

    1 000

    900

    Sorghum sudanense

    10

    1 000

    900

    Zea mays, sementi di base di linee inbred

    40

    250

    250

    Zea mays, sementi di base fuorché di linee inbred;

    40

    1 000

    1 000

    Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.

    »

    PARTE C

    Gli allegati II e III della direttiva 2002/55/CE sono modificati come segue.

    1)

    All’allegato II, punto 3, è aggiunta la seguente lettera:

    «c)

    Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante al punto a):

    Nel caso delle varietà di Zea mays (granoturco dolce — tipi super dolci) la facoltà germinativa minima richiesta è ridotta all’80 % delle sementi pure. L’etichetta ufficiale o l’etichetta del fornitore, secondo il caso, reca la dicitura “Facoltà germinativa minima 80 %”.»

    2)

    All’allegato III, punto 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    sementi di Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba — 30 tonnellate

    b)

    ssementi di dimensioni non inferiori a quelle di un chicco di frumento, escluse quelle di Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum e Vicia faba — 20 tonnellate.»

    PARTE D

    Gli allegati I, II e III della direttiva 2002/57/CE sono sostituiti dal testo seguente:

    «

    ALLEGATO I

    CONDIZIONI CUI DEVE SODDISFARE LA COLTURA

    1.   I precedenti colturali del campo non sono incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata e il campo è sufficientemente esente da piante spontanee originate da colture precedenti.

    Nel caso degli ibridi di Brassica napus, la coltivazione avviene su un terreno sul quale non sono state coltivate piante di Brassicaceae (Cruciferae) nel corso degli ultimi cinque anni.

    2.   La coltura è conforme alle norme seguenti per quanto riguarda le distanze da fonti vicine di polline che possono causare un’impollinazione estranea indesiderabile:

    Coltura

    Distanza minima

    Brassica spp. diversa da Brassica napus, Cannabis sativa diversa da Cannabis sativa monoica, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. esclusi gli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense, Sinapis alba:

     

    per la produzione di sementi di base

    400 m

    per la produzione di sementi certificate

    200 m

    Brassica napus:

     

    per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

    200 m

    per la produzione di sementi di base di ibridi

    500 m

    per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi

    100 m

    per la produzione di sementi certificate di ibridi

    300 m

    Cannabis sativa, Cannabis sativa monoica:

     

    per la produzione di sementi di base

    5 000 m

    per la produzione di sementi certificate

    1 000 m

    Helianthus annuus:

     

    per la produzione di sementi di base di ibridi

    1 500 m

    per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi

    750 m

    per la produzione di sementi certificate

    500 m

    Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense:

     

    per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum

    100 m

    per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium barbadense

    200 m

    per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

    30 m

    per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium hirsutum prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

    800 m

    per la produzione di sementi certificate di varietà non ibride e di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

    150 m

    per la produzione di sementi certificate di ibridi intraspecifici di Gossypium barbadense prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

    800 m

    per la produzione di sementi di base di ibridi interspecifici stabili di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense

    200 m

    per la produzione di sementi certificate di ibridi interspecifici stabili di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense e di ibridi prodotti senza maschiosterilità citoplasmatica

    150 m

    per la produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense prodotti con maschiosterilità citoplasmatica

    800 m

    Queste distanze possono non essere rispettate, se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile.

    3.   La coltura presenta un’identità varietale e una purezza varietale sufficienti o, nel caso di una coltura di una linea inbred, un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le sue caratteristiche.

    Per la produzione di sementi di varietà ibride le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

    In particolare, le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi, Gossypium spp. e gli ibridi di Helianthus annuus e Brassica napus sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

    A.

    Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius, Carum carvi e Gossypium spp. esclusi gli ibridi:

    il numero di piante della specie coltivata manifestamente riconoscibili come non conformi alla varietà non può superare:

    per la produzione di sementi di base: 1 per 30 m2,

    per la produzione di sementi certificate:1 per 10 m2.

    B.

    Ibridi di Helianthus annuus:

    a)

    la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

    aa)

    per la produzione di sementi di base:

     

    i)

    linee inbred

    0,2 %

    ii)

    ibridi semplici:

     

    genitore maschile, piante che hanno rilasciato polline quando il 2 % o più delle piante femminili presenta fiori ricettivi

    0,2 %

    genitore femminile

    0,5 %

    bb)

    per la produzione di sementi certificate:

     

    componente maschile, piante che hanno rilasciato polline quando il 5 % o più delle piante femminili presenta fiori ricettivi

    0,5 %

    componente femminile

    1,0 %

    b)

    Per la produzione di sementi di varietà ibride, vanno rispettate le altre norme o condizioni seguenti:

    aa)

    una sufficiente quantità di polline è rilasciata dalle piante del componente maschile quando le piante del componente femminile sono in fioritura;

    bb)

    quando le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percentuale in numero di piante di questo componente che ha rilasciato o rilascia polline non supera lo 0,5 %;

    cc)

    per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile che sono manifestamente riconoscibili come non conformi al componente e che hanno rilasciato o rilasciano polline non supera lo 0,5 %;

    dd)

    se la condizione stabilita all’allegato II, sezione I, punto 2, non può essere soddisfatta, va rispettata la condizione seguente: per produrre sementi certificate tramite un componente maschile va utilizzata un componente maschiosterile che contenga una linea o più linee restauratrici specifiche, in modo che almeno un terzo delle piante ottenute dagli ibridi risultanti produca polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.

    C.

    Ibridi di Brassica napus, prodotti utilizzando la maschiosterilità:

    a)

    la percentuale in numero di piante manifestamente riconoscibili come non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:

    aa)   

    per la produzione di sementi di base

    i)

    linee inbred

    0,1 %

    ii)   

    ibridi semplici

    componente maschile

    0,1 %

    componente femminile

    0,2 %

    bb)   

    per la produzione di sementi certificate

    componente maschile

    0,3 %

    componente femminile

    1,0 %

    b)

    La maschiosterilità è almeno del 99 % per la produzione di sementi di base e del 98 % per la produzione di sementi certificate. Il livello di maschiosterilità va valutato con un esame dei fiori che verifichi l’assenza di antere fertili.

    D.

    Ibridi di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense:

    a)

    nelle colture per la produzione di sementi di base di linee parentali di Gossypium hirsutum e Gossypium barbadense, la purezza varietale minima delle linee parentali sia femminili che maschili è del 99,8 % quando il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello di maschiosterilità della linea parentale portaseme va valutato con un esame dei fiori che verifichi la presenza di antere sterili e non può essere inferiore al 99,9 %.

    b)

    nelle colture per la produzione di sementi certificate di ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense, la purezza varietale minima sia del genitore portaseme sia della linea parentale che rilascia il polline è del 99,5 % quando il 5 % o più delle piante portaseme hanno fiori ricettivi al polline. Il livello di maschiosterilità della linea parentale portaseme va valutato con un esame dei fiori che verifichi la presenza di antere sterili nei fiori e non può essere inferiore al 99,7 %.

    4.   La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile. Nel caso di Glycine max. questa disposizione si applica in particolare agli organismi Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae, Phialophora gregata e Phytophthora megasperma f.sp. glycinea.

    5.   Il rispetto delle altre norme o condizioni di cui sopra è verificato, nel caso delle sementi di base, durante ispezioni ufficiali in loco e, nel caso delle sementi certificate, durante ispezioni ufficiali in loco o durante ispezioni effettuate sotto controllo ufficiale. Tali ispezioni in loco sono effettuate alle seguenti condizioni:

    A.

    La condizione o lo stadio di sviluppo della coltura consentono un esame adeguato.

    B.

    Nel caso di colture diverse dagli ibridi di Helianthus annuus, Brassica napus, Gossypium hirsutum and Gossypium barbadense, va effettuata almeno una ispezione.

    Nel caso degli ibridi di Helianthus annuus, vanno effettuate almeno due ispezioni.

    Nel caso degli ibridi di Brassica napus vanno effettuate almeno tre ispezioni: la prima ha luogo prima del periodo di fioritura, la seconda all’inizio della fioritura e la terza alla fine della fioritura.

    Nel caso degli ibridi di Gossypium hirsutum e/o Gossypium barbadense vanno effettuate almeno tre ispezioni: la prima all’inizio del periodo di fioritura, la seconda prima della fine della fioritura e la terza alla fine della fioritura, dopo la rimozione, se del caso, delle piante parentali impollinanti.

    C.

    Le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parcelle del campo da ispezionare per verificare il rispetto delle disposizioni del presente allegato sono determinati con metodi appropriati.

    ALLEGATO II

    CONDIZIONI CUI DEVONO SODDISFARE LE SEMENTI

    I.   SEMENTI DI BASE E CERTIFICATE

    1.   Le sementi presentano identità e purezza varietali sufficienti. In particolare, le sementi delle specie sotto elencate sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

    Specie e categoria

    Purezza varietale minima

    (%)

    Arachis hypogaea:

     

    sementi di base

    99,7

    sementi certificate

    99,5

    Brassica napus eccetto gli ibridi e le varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, eccetto le varietà esclusivamente foraggere:

     

    sementi di base

    99,9

    sementi certificate

    99,7

    Brassica napus spp. eccetto gli ibridi e le varietà esclusivamente foraggere, Brassica rapa, varietà esclusivamente foraggere, Helianthus annuus, eccetto le varietà ibride, compresi i loro componenti, Sinapis alba:

     

    sementi di base

    99,7

    sementi certificate

    99,0

    Glycine max:

     

    sementi di base

    99,5

    sementi certificate

    99,0

    Linum usitatissimum:

     

    sementi di base

    99,7

    sementi certificate, 1a generazione

    98,0

    sementi certificate, 2a e 3a generazione

    97,5

    Papaver somniferum:

     

    sementi di base

    99,0

    sementi certificate

    98,0

    La purezza varietale minima è controllata principalmente durante ispezioni in loco effettuate alle condizioni stabilite nell’allegato I.

    2.   Nel caso degli ibridi di Brassica napus prodotti avvalendosi della maschiosterilità, le sementi sono conformi alle condizioni e alle norme definite alle lettere da a) a d).

    a)

    Le sementi presentano un’identità e una purezza sufficienti per quanto riguarda le caratteristiche varietali dei loro componenti, compresa la maschiosterilità o il ripristino della fertilità.

    b)

    La purezza varietale minima delle sementi è la seguente:

    sementi di base, componente femminile

    99,0 %

    sementi di base, componente maschile

    99,9 %

    sementi certificate

    90,0 %

    c)

    Le sementi possono essere definite “sementi certificate” soltanto in base ai risultati di un controllo ufficiale a posteriori, su campioni di sementi di base prelevati ufficialmente, effettuato durante il periodo vegetativo delle sementi per le quali è stata presentata una domanda di certificazione come “sementi certificate”. Tale controllo ha lo scopo di verificare se le sementi di base soddisfano i criteri stabiliti in materia di identità relativamente alle caratteristiche dei componenti, compresa la maschiosterilità, e le norme di purezza varietale minima per le sementi di base figuranti al punto b).

    Nel case delle sementi di base di ibridi, la purezza varietale può essere verificata con idonei metodi biochimici.

    d)

    Per quanto riguarda le sementi certificate di ibridi, il rispetto delle norme sulla purezza varietale minima definite alla lettera b) è accertato con controlli ufficiali a posteriori eseguiti su una proporzione adeguata di campioni prelevati in modo ufficiale. Possono essere utilizzati metodi biochimici idonei.

    3.   Se la condizione di cui all’allegato I, punto 3, lettere B, b), dd), non può essere soddisfatta, va rispettata la seguente condizione: se per la produzione di sementi certificate di ibridi di Helianthus annuus sono stati utilizzati un componente femminile maschiosterile e un componente maschile che non rinnova la maschiofertilità, le sementi prodotte dal genitore maschiosterile sono mescolate con le sementi prodotte dal genitore portaseme completamente fertile. Fra le sementi con genitore maschiosterile e quelle con genitore maschiofertile non va superato il rapporto 2:1.

    4.   Le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti per quanto riguarda la facoltà germinativa, la purezza specifica e il contenuto di semi di altre specie di piante, inclusi i semi di Orobanche spp.

    A.

    Tabella:

    Specie e categoria

    Facoltà germinativa minima

    (% del seme puro)

    Purezza specifica

    Contenuto massimo (numero) di semi di altre specie di piante in un campione del peso stabilito all’allegato III, colonna 4

    (totale per colonna)

    Condizioni relative al contenuto di semi di Orobanche

    Purezza specifica minima

    (% in peso)

    Contenuto massimo di semi di altre specie di piante

    (% in peso)

    Altre specie di piante a)

    Avena fatua, Avena sterilis

    Cuscuta spp.

    Raphanus raphanistrum

    Rumex spp. diverso da Rumex acetosella

    Alopecurus myosuroides

    Lolium remotum

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    8

    9

    10

    11

    12

    Arachis hypogaea

    70

    99

    5

    0

    0 (c)

     

     

     

     

     

    Brassica spp.

    sementi di base

    85

    98

    0,3

    0

    0 (c) (d)

    10

    2

     

     

     

    sementi certificate

    85

    98

    0,3

    0

    0 (c) (d)

    10

    5

     

     

     

    Cannabis sativa

    75

    98

    30 (b)

    0

    0 (c)

     

     

     

     

    (e)

    Carthamus tinctorius

    75

    98

    5

    0

    0 (c)

     

     

     

     

    (e)

    Carum carvi

    70

    97

    25 (b)

    0

    0 (c) (d)

    10

     

    3

     

     

    Glycine max

    80

    98

    5

    0

    0 (c)

     

     

     

     

     

    Gossypium spp.

    80

    98

    15

    0

    0 (c)

     

     

     

     

     

    Helianthus annuus

    85

    98

    5

    0

    0 (c)

     

     

     

     

     

    Linum usitatissimum:

    lino

    92

    99

    15

    0

    0 (c) (d)

     

     

    4

    2

     

    semi di lino

    85

    99

    15

    0

    0 (c) (d)

     

     

    4

    2

     

    Papaver somniferum

    80

    98

    25 (b)

    0

    0 (c) (d)

     

     

     

     

     

    Sinapis alba:

    sementi di base

    85

    98

    0,3

    0

    0 (c) (d)

    10

    2

     

     

     

    sementi certificate

    85

    98

    0,3

    0

    0 (c) (d)

    10

    5

     

     

     

    B.

    Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione I, punto 4, lettera A, del presente allegato:

    a)

    il contenuto massimo di semi fissato nella colonna 5 comprende anche i semi delle specie indicate nelle colonne da 6 a 11;

    b)

    la determinazione del contenuto totale in numero di semi di altre specie di piante è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5;

    c)

    la determinazione del numero di semi di Cuscuta spp. è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 7;

    d)

    la presenza di un seme di Cuscuta spp. in un campione del peso prescritto non è considerata come impurità se un secondo campione dello stesso peso è esente da semi di Cuscuta spp.;

    e)

    le sementi sono esenti da Orobanche spp.; tuttavia, la presenza di un seme di Orobanche in un campione di 100 g non è considerata come impurità se un secondo campione di 200 g è esente da semi di Orobanche spp.

    5.   La presenza di organismi nocivi che riducono il valore di utilizzazione delle sementi è la minima possibile. In particolare, le sementi sono conformi alle altre norme o condizioni seguenti:

    A.

    Tabella:

    Specie

    Organismi nocivi

    Percentuale massima in numero di semi contaminati da organismi nocivi

    (totale per colonna)

    Sclerotinia sclerotiorum (numero massimo di sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso specificato all’allegato III, colonna 4)

    Botrytis spp.

    Alternaria linicola, Phoma exigua var. linicola, Colletotrichum linicola, Fusarium spp.

    Platyedra gossypiella

    1

    2

    3

    4

    5

    Brassica napus

     

     

     

    10 (b)

    Brassica rapa

     

     

     

    5 (b)

    Cannabis sativa

    5

     

     

     

    Gossypium spp.

     

     

    1

     

    Helianthus annuus

    5

     

     

    10 (b)

    Linum usitatissimum

    5

    5 (a)

     

     

    Sinapis alba

     

     

     

    5 (b)

    B.

    Altre norme o condizioni applicabili se vi si fa riferimento nella tabella figurante alla sezione I, punto 5, lettera A, del presente allegato:

    a)

    in Linum usitatissimum — lino, la percentuale massima in numero di semi contaminati da Phoma exigua var. linicola non supera l’1 %;

    b)

    la determinazione del numero di sclerozi o frammenti di sclerozi di Sclerotinia sclerotiorum è necessaria solo se sussistono dubbi sul rispetto delle condizioni di cui alla colonna 5 della tabella;

    C.

    Norme particolari o altre condizioni applicabili a Glycine max:

    a)

    per quanto concerne Pseudomonas syringae pv. glycinea, il numero massimo di sottocampioni contaminati da detto organismo, in un campione di almeno 5 000 semi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, non è superiore a quattro;

    se in tutti i cinque sottocampioni si constatano colonie sospette, possono essere eseguiti test biochimici idonei sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale per ciascun sottocampione, al fine di accertare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra;

    b)

    per quanto concerne Diaporthe phaseolorum var. phaseolorum, il numero massimo di semi contaminati non supera il 15 %;

    c)

    la percentuale in peso di materia inerte, definita secondo i metodi di esame internazionali attuali, non supera lo 0,3 %.

    Conformemente alla procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 2, gli Stati membri possono essere autorizzati a non effettuare l’esame relativo alle norme particolari e alle altre condizioni sopra menzionate, a meno che non sussistano dubbi sul rispetto di tali norme o condizioni basati su un’esperienza precedente.

    II.   SEMENTI COMMERCIALI

    Alle sementi commerciali si applicano le condizioni di cui alla sezione I del presente allegato, eccetto il punto 1.

    ALLEGATO III

    PESO DEI LOTTI E DEI CAMPIONI

    Specie

    Peso massimo di un lotto

    (tonnellate)

    Peso minimo di un campione prelevato da un lotto

    (grammi)

    Peso del campione per la determinazione del numero prevista nelle colonne da 5 a 11 dell’allegato II, sezione I, punto 4, lettera A e nella colonna 5 dell’allegato II, sezione I, punto 5, lettera A.

    (grammi)

    1

    2

    3

    4

    Arachis hypogaea

    30

    1 000

    1 000

    Brassica juncea

    10

    100

    40

    Brassica napus

    10

    200

    100

    Brassica nigra

    10

    100

    40

    Brassica rapa

    10

    200

    70

    Cannabis sativa

    10

    600

    600

    Carthamus tinctorius

    25

    900

    900

    Carum carvi

    10

    200

    80

    Glycine max

    30

    1 000

    1 000

    Gossypium spp.

    25

    1 000

    1 000

    Helianthus annuus

    25

    1 000

    1 000

    Linum usitatissimum

    10

    300

    150

    Papaver somniferum

    10

    50

    10

    Sinapis alba

    10

    400

    200

    Il peso massimo di un lotto non può essere superato di più del 5 %.

    »

    (1)  La presenza di cinque sclerozi o frammenti di sclerozi in un campione del peso prescritto è considerata conforme alle norme se un secondo campione dello stesso peso contiene non più di quattro sclerozi o frammenti di sclerozi.


    Top