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Document 32009E0854
Council Joint Action 2009/854/CFSP of 20 November 2009 amending Joint Action 2005/889/CFSP on establishing a European Union Border Assistance Mission for the Rafah Crossing Point (EU BAM Rafah)
Azione comune 2009/854/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2009 , recante modifica dell’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
Azione comune 2009/854/PESC del Consiglio, del 20 novembre 2009 , recante modifica dell’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
GU L 312 del 27.11.2009, p. 73–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
27.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 312/73 |
AZIONE COMUNE 2009/854/PESC DEL CONSIGLIO
del 20 novembre 2009
recante modifica dell’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 25 novembre 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/889/PESC che istituisce una missione dell’Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah (EU BAM Rafah) (1). |
(2) |
Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2008/862/PESC (2) che modifica e proroga l’azione comune 2005/889/PESC fino al 24 novembre 2009. |
(3) |
L’azione comune 2005/889/PESC dovrebbe essere ulteriormente prorogata fino al 24 maggio 2010, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:
Articolo 1
L’azione comune 2005/889/PESC è così modificata:
1) |
all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa connessa alla missione per il periodo dal 25 novembre 2009 al 24 maggio 2010 è pari a 1 120 000 EUR.»; |
2) |
all’articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Essa scade il 24 maggio 2010.»; |
3) |
l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Riesame La presente azione comune è riesaminata entro il 15 aprile 2010.» |
Articolo 2
La presente azione comune entra in vigore alla data dell’adozione.
Articolo 3
La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 20 novembre 2009.
Per il Consiglio
Il presidente
E. ERLANDSSON
(1) GU L 327 del 14.12.2005, pag. 28.
(2) GU L 306 del 15.11.2008, pag. 98.