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Document 32008R1137

Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 , che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo — Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Prima parte

GU L 311 del 21.11.2008, p. 1–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/04/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1137/oj

21.11.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 311/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1137/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 2008

che adegua alla decisione 1999/468/CE del Consiglio determinati atti soggetti alla procedura di cui all’articolo 251 del trattato, per quanto riguarda la procedura di regolamentazione con controllo

Adeguamento alla procedura di regolamentazione con controllo — Prima parte

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 40, l’articolo 47, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima e terza frase, l’articolo 55, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 100, l’articolo 137, paragrafo 2, l’articolo 156, l’articolo 175, paragrafo 1, e l’articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (4), è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio (5), che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l’atto con nuovi elementi non essenziali.

(2)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (6) relativa alla decisione 2006/512/CE, affinché la procedura di regolamentazione con controllo sia applicabile agli atti già in vigore adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(3)

Dato che le modifiche apportate agli atti a tal fine riguardano soltanto la procedura di comitato, nel caso delle direttive non è necessario che siano recepite dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti elencati nell’allegato sono adeguati, a norma dell’allegato stesso, alla decisione 1999/468/CE, modificata dalla decisione 2006/512/CE.

Articolo 2

I riferimenti alle disposizioni degli atti elencati nell’allegato si intendono fatti alle disposizioni adeguate ai sensi del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 22 ottobre 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J.-P. JOUYET


(1)  GU C 224 del 30.8.2008, pag. 35.

(2)  GU C 117 del 14.5.2008, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 18 giugno 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 25 settembre 2008.

(4)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(5)  GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11.

(6)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


ALLEGATO

1.   AGRICOLTURA

1.1.   Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria  (1)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/4/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarla alle disposizioni comunitarie generali applicabili ai prodotti alimentari. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/4/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/4/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gli adeguamenti della presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali in materia di prodotti alimentari sono stabiliti con decisione dalla Commissione. Tale misura intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

1.2.   Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana  (3)

Per quanto riguarda la direttiva 2000/36/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie alla sua attuazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/36/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2000/36/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le seguenti misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva e intese a modificarne elementi non essenziali, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2:

misure che allineano la presente direttiva alle disposizioni comunitarie generali applicabili in materia di prodotti alimentari,

misure che adeguano al progresso tecnico le disposizioni di cui all’allegato I, punto B, paragrafo 2, e punti C e D.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dall’articolo 58 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

2.   OCCUPAZIONE

2.1.   Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure intese a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro  (5)

Per quanto riguarda la direttiva 89/391/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti di natura strettamente tecnica delle direttive particolari di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, derivanti dall’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione, nonché dal progresso tecnico, dall’evoluzione dei regolamenti o dalle specifiche internazionali e dalle nuove conoscenze. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di dette direttive particolari devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura meramente tecnica.

Pertanto, l’articolo 17 della direttiva 89/391/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato ai fini degli adeguamenti di natura strettamente tecnica delle direttive particolari di cui all’articolo 16, paragrafo 1, in funzione:

a)

dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione;

b)

del progresso tecnico, dell’evoluzione dei regolamenti o delle specifiche internazionali e delle nuove conoscenze.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui al paragrafo 3.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.2.   Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi  (6)

Per quanto riguarda la direttiva 92/29/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di procedere ad adeguamenti meramente tecnici dei suoi allegati, in funzione del progresso tecnico o dell’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e delle nuove conoscenze. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 92/29/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura meramente tecnica.

Pertanto, l’articolo 8 della direttiva 92/29/CEE è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per gli adeguamenti meramente tecnici degli allegati della presente direttiva al progresso tecnico ovvero all’evoluzione delle normative o delle specifiche internazionali e alle nuove conoscenze.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui al paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui al paragrafo 3.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.3.   Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)  (7)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/44/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare modifiche di carattere meramente tecnico all’allegato, in seguito all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro, nonché al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove scoperte relative alle vibrazioni meccaniche. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/44/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura meramente tecnica.

Pertanto, gli articoli 11 e 12, della direttiva 2002/44/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 11

Modifiche tecniche

La Commissione adotta le modifiche di carattere meramente tecnico dell’allegato della presente direttiva, in seguito:

a)

all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o di luoghi di lavoro;

b)

al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove scoperte relative alle vibrazioni meccaniche.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.4.   Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)  (8)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/10/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare modifiche di carattere meramente tecnico, in seguito all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, nonché al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e alle nuove conoscenze relative al rumore. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/10/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura meramente tecnica.

Pertanto, gli articoli 12 e 13, della direttiva 2003/10/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 12

Modifiche tecniche

La Commissione adotta modifiche di carattere meramente tecnico in funzione:

a)

dell’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b)

del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più appropriate e delle nuove conoscenze relative al rumore.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 3.

Articolo 13

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato di cui all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.5.   Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)  (9)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/40/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare agli allegati modifiche di carattere meramente tecnico e conformi all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, nonché al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/40/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura meramente tecnica.

Pertanto, la direttiva 2004/40/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta modifiche dell’allegato di carattere meramente tecnico e conformi:

a)

all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b)

al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

2.6.   Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)  (10)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare agli allegati modifiche di carattere meramente tecnico e conformi all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro, nonché al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/25/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE ai fini dell’adozione di modifiche di natura meramente tecnica.

Pertanto, la direttiva 2006/25/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta modifiche degli allegati di carattere meramente tecnico e conformi:

a)

all’adozione di direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;

b)

al progresso tecnico, all’evoluzione delle norme o specifiche europee o internazionali armonizzate più pertinenti e alle nuove conoscenze scientifiche relative all’esposizione dei lavoratori alle radiazioni ottiche.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 11, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

3.   IMPRESE

3.1.   Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi  (11)

Per quanto riguarda la direttiva 76/767/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico gli allegati e le disposizioni delle direttive particolari che sono specificate in ciascuna di tali direttive. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 76/767/CEE e delle direttive particolari devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 76/767/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

lo Stato membro trasmette i documenti che contengono la descrizione dell’apparecchio e la documentazione a sostegno della domanda di deroga, in particolare i risultati delle eventuali verifiche, agli altri Stati membri, i quali dispongono di un periodo di quattro mesi per esprimere il loro accordo o il loro disaccordo, per trasmettere osservazioni, per rivolgere domande, per presentare ulteriori esigenze o chiedere verifiche supplementari e, qualora lo desiderino, per chiedere di adire il comitato di cui all’articolo 20, paragrafo 1, per la formulazione di un parere. Copia di dette comunicazioni è inviata anche alla Commissione. Tale corrispondenza è riservata;»

2)

l’articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Articolo 18

La Commissione adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della presente direttiva e le disposizioni delle direttive particolari specificate in ciascuna di tali direttive. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 20 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

3.2.   Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi  (12)

Per quanto riguarda la direttiva 76/769/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 76/769/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, quali ad esempio l’impellente necessità di inasprire le restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di sostanze pericolose, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 76/769/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 bis

La Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico, per quanto riguarda le sostanze e i preparati pericolosi inclusi nella presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 2. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 2 ter, paragrafo 3.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 2 ter

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (13).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.3.   Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto  (14)

Per quanto riguarda la direttiva 94/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di apportare modifiche necessarie, alla luce dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/25/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 94/25/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 6 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 bis

La Commissione può apportare modifiche necessarie, alla luce dei progressi delle conoscenze tecniche e dei nuovi dati scientifici, ai requisiti dell’allegato I.B.2 e dell’allegato I.C.1, escluse modifiche dirette o indirette dei valori limite delle emissioni di gas di scarico o acustiche nonché del numero di Froude e del rapporto potenza/dislocamento. Tali modifiche possono comprendere i carburanti di riferimento e le norme in materia di prove per le emissioni di gas di scarico e acustiche.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2.»;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 ter

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

3.4.   Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili  (15)

Per quanto riguarda la direttiva 96/73/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure necessarie per adeguare al progresso tecnico i metodi di analisi quantitativa di cui all’allegato II della direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, gli articoli 5 e 6 della direttiva 96/73/CE sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

La Commissione adegua al progresso tecnico i metodi di analisi quantitativa di cui all’allegato II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 6

1.   La Commissione è assistita da un comitato per le direttive relative alle denominazioni e all’etichettatura dei prodotti tessili.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

3.5.   Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi  (16)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/45/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/45/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/45/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 10, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per taluni preparati classificati pericolosi ai sensi dell’articolo 7, in deroga al paragrafo 2, punti 2.4, 2.5 e 2.6 del presente articolo, la Commissione può prevedere esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale o a disposizioni particolari di etichettatura ambientale, allorché può essere dimostrata una riduzione dell’impatto ambientale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 12, paragrafo 4, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Se del caso, la Commissione può adottare misure nel quadro dell’allegato V. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 19, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta una decisione secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

La Commissione adegua gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3.»;

5)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio (17).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.6.   Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote  (18)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/24/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati o le disposizioni delle direttive particolari di cui all’allegato I. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/24/CE o delle direttive particolari devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2002/24/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

La Commissione può adeguare al progresso tecnico gli allegati della presente direttiva o le disposizioni delle direttive particolari di cui all’allegato I della presente direttiva. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva o delle direttive particolari sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 18 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

3.7.   Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli  (19)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/37/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati, adeguare le disposizioni tecniche delle direttive particolari e inserire nelle direttive particolari disposizioni relative all’omologazione CE di entità tecniche. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/37/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2003/37/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 19 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, l’alinea è sostituita dalla seguente:

«1.   Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e necessarie per l’attuazione della stessa e che si riferiscono alla materia in appresso, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3:»

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adegua gli allegati della presente direttiva se, in applicazione della decisione 97/836/CE, sono istituite nuove normative o si modificano normative esistenti che la Comunità ha accettato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 20, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

3.8.   Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura  (20)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/22/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tutte le misure opportune per modificare gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010). Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/22/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/22/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso;

2)

l’articolo 16, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa la Commissione può modificare gli allegati specifici degli strumenti (da MI-001 a MI-010) per quanto riguarda:

a)

gli errori massimi tollerati e le classi di accuratezza;

b)

le condizioni di funzionamento nominali;

c)

i valori critici di variazione;

d)

i disturbi.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15, paragrafo 3.»

4.   AMBIENTE

4.1.   Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione  (21)

Per quanto riguarda la direttiva 76/160/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico i valori parametrici G e I e i metodi di analisi riportati nell’allegato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 76/160/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 76/160/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La Commissione adotta le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico i valori parametrici G e I e i metodi di analisi riportati nell’allegato della presente direttiva.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

4.2.   Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane  (22)

Per quanto riguarda la direttiva 91/271/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare i requisiti stabiliti nell’allegato I, sezioni A, B e C. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 91/271/CEE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 91/271/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le reti fognarie di cui al paragrafo 1 devono soddisfare i requisiti pertinenti dell’allegato I, sezione A. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti ai paragrafi 1 e 2 devono soddisfare i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane descritti al paragrafo 2 devono soddisfare i pertinenti requisiti previsti dall’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione esamina la richiesta e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tali circostanze, gli Stati membri presentano anticipatamente la documentazione pertinente alla Commissione. La Commissione esamina il caso e adotta le misure appropriate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

5)

l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche devono soddisfare i requisiti di cui all’allegato I, sezione C. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

6)

l’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Le regolamentazioni e/o le autorizzazioni specifiche preventive relative agli scarichi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane, emanate conformemente al paragrafo 2 relativamente ad agglomerati di 2 000-10 000 a.e. nel caso di scarichi in acque dolci e in estuari, e relativamente ad agglomerati di 10 000 o più a.e. per tutti gli scarichi, precisano le condizioni atte a soddisfare i requisiti previsti nell’allegato I, sezione B. La Commissione può modificare detti requisiti. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 3.»;

7)

l’articolo 15, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può formulare orientamenti per l’effettuazione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2.»;

8)

l’articolo 17, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione definisce i metodi e le specifiche redazionali da adottare per riferire sui programmi nazionali secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 18, paragrafo 2. Eventuali modifiche di detti metodi e specifiche sono adottate secondo tale procedura.»;

9)

all’articolo 18, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

4.3.   Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole  (23)

Per quanto riguarda la direttiva 91/676/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico o di completarli. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 91/676/CEE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 91/676/CEE è modificata come segue:

1)

gli articoli 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 7

La Commissione può stabilire orientamenti per il controllo previsto agli articoli 5 e 6 secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.

Articolo 8

La Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

3)

nell’allegato III, punto 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se uno Stato membro accorda un quantitativo diverso ai sensi del secondo comma, lettera b), esso ne informa la Commissione che esaminerà la giustificazione addotta secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2.»

4.4.   Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio  (24)

Per quanto riguarda la direttiva 94/63/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di rivedere le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste all’allegato IV e di adeguare al progresso tecnico gli allegati, ad eccezione dei valori limite previsti all’allegato II, punto 2. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 94/63/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 94/63/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il sesto comma è sostituito dal seguente:

«Tutti i terminali con impianti di carico per autocisterne sono dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal fondo previste dall’allegato IV. Dette specifiche sono riesaminate periodicamente ed eventualmente rivedute dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Adeguamento al progresso tecnico

Salvi i valori limite di cui all’allegato II, punto 2, la Commissione può adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 8 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

4.5.   Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose  (25)

Per quanto riguarda la direttiva 96/82/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati da II a VI al progresso tecnico e di definire criteri armonizzati per le decisioni delle autorità competenti degli Stati membri in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/82/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/82/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 9, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

La Commissione definisce criteri armonizzati per le decisioni dell’autorità competente in cui si afferma che uno stabilimento non comporta rischi di incidente rilevante ai sensi della lettera a). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Raccolte le informazioni di cui all’articolo 14, gli Stati membri comunicano alla Commissione l’esito delle proprie analisi e le proprie raccomandazioni per mezzo di un modulo definito e aggiornato secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.

Gli Stati membri possono rinviare la comunicazione di tali informazioni soltanto per consentire la conclusione di procedimenti giudiziari che potrebbero essere pregiudicati dalla comunicazione stessa.»;

3)

l’articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Articolo 21

Mandato del comitato

1.   La Commissione adegua i criteri di cui all’articolo 9, paragrafo 6, lettera b), e gli allegati da II a VI al progresso tecnico.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 22, paragrafo 3.

2.   Le misure necessarie per stilare il modulo di cui all’articolo 15, paragrafo 2, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 22, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

4.6.   Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti  (26)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/31/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati al progresso scientifico e tecnico e di adottare misure per la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/31/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/31/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Procedura di comitato

Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico e per modificare la normalizzazione dei metodi di controllo, di campionamento e di analisi in relazione allo smaltimento dei rifiuti nelle discariche sono adottate dalla Commissione, assistita dal comitato di cui all’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 3. A tal fine, per quanto riguarda l’allegato II, il comitato tiene conto dei principi e delle procedure generali per la verifica e l’ammissione dei rifiuti e dei criteri di ammissione di cui all’allegato II e fissa criteri specifici e/o metodi di prova e valori limite associati per ogni categoria di discarica, compresi, se del caso, tipi specifici di discariche nell’ambito di ciascuna categoria, ivi compreso il deposito sotterraneo.

La Commissione adotta, e all’occorrenza modifica, disposizioni in materia di armonizzazione e invio regolare dei dati statistici di cui agli articoli 5, 7 e 11, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 17, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

4.7.   Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove  (27)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/94/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguarne gli allegati. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di tale direttiva devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/94/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

1.   Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva e intese a modificare elementi non essenziali della stessa sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.

A supporto di tale processo, ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, entro il 31 dicembre 2003, una relazione sull’efficacia delle disposizioni della presente direttiva, che copre il periodo dal 18 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002. Il formato di tale relazione è stabilito secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2, entro il 18 gennaio 2001.

2.   Oltre alle misure di cui al paragrafo 1, la Commissione adotta misure atte a:

a)

precisare ulteriormente il formato dell’etichetta di cui all’articolo 3 adeguando l’allegato I;

b)

precisare maggiormente i requisiti relativi alla guida di cui all’articolo 4, al fine di classificare i modelli delle autovetture nuove e consentire quindi di redigere un elenco dei modelli in funzione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante in categorie determinate, compresa una categoria in cui rientrino i modelli di autovetture nuove caratterizzate da un minor consumo di carburante;

c)

formulare raccomandazioni per consentire l’applicazione ad altri mezzi e materiali di comunicazione dei principi contenuti nelle disposizioni relative al materiale promozionale di cui all’articolo 6, primo comma.

Le misure di cui al primo comma, lettera a), intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.

Le misure di cui primo comma, lettere b) e c), sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

4.8.   Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti  (28)

Per quanto riguarda la direttiva 2000/76/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire criteri per i requisiti riguardanti la riduzione della frequenza di determinate misurazioni periodiche; stabilire la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative a certi valori limite di emissione nell’atmosfera devono essere effettuate; adeguare gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III al progresso tecnico e alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni e modificare le tabelle che figurano all’allegato II, punto 2.1. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/76/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2000/76/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«7.   Nell’autorizzazione l’autorità competente può consentire la riduzione della frequenza delle misurazioni periodiche da due all’anno a una ogni due anni per i metalli pesanti e da due all’anno a una all’anno per le diossine e i furani, purché le emissioni derivanti dal coincenerimento o dall’incenerimento siano inferiori al 50 % dei valori limite di emissione determinati, rispettivamente, in base all’allegato II o all’allegato V e purché siano disponibili criteri relativi ai requisiti da soddisfare. La Commissione adotta misure che stabiliscono detti criteri, basate almeno sulle disposizioni di cui al secondo comma, lettere a) e d). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   La Commissione, non appena siano disponibili nella Comunità tecniche di misurazione opportune, stabilisce la data a decorrere dalla quale le misurazioni continue relative ai valori limite di emissione nell’atmosfera per le diossine, i metalli pesanti e i furani devono essere effettuate in conformità dell’allegato III. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Adeguamento al progresso tecnico o alle nuove conoscenze

La Commissione adotta misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva che adeguano gli articoli 10, 11 e 13 e gli allegati I e III al progresso tecnico o alle nuove conoscenze relative ai benefici per la salute derivanti da una riduzione delle emissioni secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

nell’allegato II, punto II.2.1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, per i grandi impianti di combustione, valori limite di emissione più severi siano previsti dalla direttiva 2001/80/CE o siano stabiliti in futuro conformemente ad altra normativa comunitaria, tali valori limite di emissione sostituiranno, per gli impianti e gli inquinanti in questione, i valori limite di emissione fissati nelle tabelle seguenti (Cprocesso). In tal caso, la Commissione adegua dette tabelle ai valori limite di emissione più severi. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate senza indugio secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 17, paragrafo 2.»

4.9.   Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale  (29)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/49/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III e di definire metodi comuni di determinazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/49/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2002/49/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione definisce, mediante revisione dell’allegato II, i metodi comuni per la determinazione dei valori di Lden e Lnight. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Finché tali metodi non saranno adottati, gli Stati membri possono usare metodi di determinazione adeguati ai sensi dell’allegato II e basati sui metodi autorizzati dalle loro rispettive legislazioni. In tal caso gli Stati membri devono dimostrare che tali metodi forniscono risultati equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di cui al punto 2.2 dell’allegato II.»;

2)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Adeguamento al progresso tecnico e scientifico

La Commissione adegua al progresso tecnico e scientifico l’allegato I, punto 3, l’allegato II e l’allegato III della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 13, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

nell’allegato III, l’alinea, seconda frase, è sostituito dal seguente:

«Le relazioni dose-effetto introdotte dalle prossime revisioni del presente allegato, effettuate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3, riguarderanno in particolar modo:».

4.10.   Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati  (30)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1830/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di predisporre e adeguare un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli OGM. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali di tale regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1830/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Identificatori unici

La Commissione:

a)

prima di procedere all’applicazione degli articoli da 1 a 7 predispone un sistema di determinazione e di assegnazione di identificatori unici per gli OGM;

b)

procede, se del caso, ad adeguamenti del sistema di cui alla lettera a).

Le misure di cui al primo comma, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2. In tale contesto si tiene conto degli sviluppi sopravvenuti nelle sedi internazionali.»;

2)

l’articolo 10 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 4 è soppresso.

4.11.   Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria  (31)

Per quanto riguarda la direttiva 2004/42/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l’allegato III al progresso tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2004/42/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2004/42/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento al progresso tecnico

La Commissione adegua l’allegato III al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 12, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

4.12.   Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra  (32)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 842/2006, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire i requisiti standard di controllo delle perdite, di stabilire i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione e di adottare ulteriori requisiti di etichettatura. Tali misure di portata generale e intese a modificare il regolamento (CE) n. 842/2006 completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 842/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3, paragrafo 7, è sostituito dal seguente:

«7.   La Commissione stabilisce i requisiti standard di controllo delle perdite per ciascuna delle applicazioni di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, la Commissione stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell’installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, nonché per il personale che interviene nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 3 e 4. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La forma dell’etichetta da utilizzarsi è stabilita secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Possono essere adottati, all’occorrenza, ulteriori requisiti di etichettatura rispetto a quelli di cui al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.

Prima di presentare una proposta al comitato di cui all’articolo 12, paragrafo 1, la Commissione valuta l’opportunità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell’ambiente, incluso il potenziale di riscaldamento globale, tenendo conto dei regimi di etichettatura esistenti già applicabili ai prodotti e alle apparecchiature di cui al paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

4.13.   Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci  (33)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/44/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/44/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2006/44/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

La Commissione adotta le misure necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 13 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

4.14.   Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura  (34)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/113/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/113/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, l’articolo 12 della direttiva 2006/113/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

La Commissione, assistita dal comitato istituito dall’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/44/CE, adotta le misure necessarie per adeguare al progresso tecnico e scientifico i valori G dei parametri e i metodi di analisi indicati nell’allegato I della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/44/CE.»

5.   EUROSTAT

5.1.   Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità  (35)

Per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 696/93, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l’allegato al progresso economico e tecnico. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CEE) n. 696/93, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CEE) n. 696/93 è modificato come segue:

1)

gli articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 5

Terminato il periodo transitorio di cui all’articolo 4, la Commissione può autorizzare uno Stato membro a servirsi di altre unità statistiche del sistema produttivo, secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

Articolo 6

Le misure di applicazione del presente regolamento, comprese le misure intese ad adeguarlo al progresso economico e tecnico, con riferimento in particolare alle unità statistiche del sistema produttivo, ai criteri utilizzati e alle definizioni specificate nell’allegato, sono adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.2.   Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo  (36)

Per quanto riguarda la direttiva 95/57/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di precisare le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell’elenco delle caratteristiche, adottare i requisiti minimi di esattezza che devono soddisfare i risultati della raccolta dei dati, nonché le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche, e adottare norme particolareggiate per l’elaborazione dei dati raccolti da parte degli Stati membri. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 95/57/CE, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 95/57/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le definizioni da applicare alle caratteristiche della raccolta dei dati e gli eventuali adeguamenti dell’elenco delle caratteristiche sono precisati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La raccolta dei dati statistici avviene in modo da garantire, nella misura del possibile, la rispondenza dei risultati ai requisiti minimi di esattezza necessari. Detti requisiti e le procedure atte a garantire il trattamento armonizzato delle distorsioni sistematiche sono stabiliti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. I requisiti minimi di esattezza sono determinati con particolare riferimento ai pernottamenti annuali a livello nazionale.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Elaborazione dei dati

Gli Stati membri elaborano i dati raccolti secondo le modalità di cui all’articolo 3 conformemente ai requisiti di esattezza di cui all’articolo 4 e alle norme particolareggiate adottate dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2. Il livello regionale è conforme alla nomenclatura delle unità territoriali statistiche (NUTS) dell’istituto statistico delle Comunità europee.»;

4)

all’articolo 7, paragrafo 3, i termini «all’articolo 12» sono sostituiti dai termini «all’articolo 12, paragrafo 1»;

5)

all’articolo 9, i termini «all’articolo 12» sono sostituiti dai termini «all’articolo 12, paragrafo 1»;

6)

all’articolo 11 sono aggiunti i commi seguenti:

«Le misure di cui agli articoli 3, 4 e 6, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.

Le misure di cui agli articoli 7 e 9 sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 1.»;

7)

l’articolo 12, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».

5.3.   Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)  (37)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1059/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare le unità amministrative utilizzate per la classificazione NUTS, derogare a determinati limiti demografici per alcune unità non amministrative, modificare le unità amministrative più piccole per il livello NUTS 3 e modificare la classificazione NUTS. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1059/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1059/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 3 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le unità amministrative esistenti utilizzate per la classificazione NUTS sono elencate nell’allegato II. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che adeguano l’allegato II sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

b)

al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Singole unità non amministrative possono tuttavia derogare dai suddetti limiti in determinate circostanze geografiche, socioeconomiche, storiche, culturali o ambientali, specialmente nelle isole e nelle regioni ultraperiferiche. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento e che adeguano l’allegato III sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 5 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«4.   Gli emendamenti della classificazione NUTS sono adottati nel secondo semestre dall’anno civile, rispettando un intervallo minimo di tre anni, sulla base dei criteri di cui all’articolo 3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Allorché è apportato un emendamento alla classificazione NUTS, lo Stato membro in questione comunica alla Commissione le serie per la nuova suddivisione regionale, in sostituzione dei dati già trasmessi. L’elenco delle serie e la loro durata sono specificati dalla Commissione tenendo conto della possibilità concreta di fornirle. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2. Le serie devono essere fornite entro due anni dall’adozione dell’emendamento della classificazione NUTS.»;

4)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.4.   Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)  (38)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1177/2003, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure relative alle tematiche target secondarie e ai singoli individui inclusi nel campione iniziale, nonché le misure volte a tener conto dei mutamenti economici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1177/2003, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1177/2003 è modificato come segue:

1)

l’articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le tematiche target secondarie sono incluse ogni anno a iniziare dal 2005 soltanto nella componente trasversale. Un’unica tematica secondaria è presa in considerazione ogni anno. Le misure relative alla definizione di dette tematiche, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 8, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Per la componente longitudinale, i singoli individui inclusi nel campione iniziale, ossia le persone del campione, sono seguiti per tutta la durata del panel. Ogni persona inclusa nel campione che trasferisce la propria residenza all’interno delle frontiere nazionali viene seguita nella nuova località di residenza secondo norme e procedure di monitoraggio che la Commissione provvederà a definire. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

4)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, i termini «secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2» sono soppressi;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, almeno dodici mesi prima dell’inizio dell’anno dell’indagine.»

5.5.   Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità  (39)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 138/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare la metodologia dei conti economici dell’agricoltura (CEA) nella Comunità, l’elenco di variabili e i termini per la trasmissione dei dati di tali conti economici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 138/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione aggiorna la metodologia dei CEA. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione aggiorna l’elenco di variabili e i termini per la trasmissione dei dati di cui all’allegato II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 4, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 4 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

5.6.   Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione  (40)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 808/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le misure di esecuzione per i moduli di tale regolamento riguardanti diversi elementi, quali la selezione, la specificazione, l’adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione e i periodi di riferimento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 808/2004, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 808/2004 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 8

Misure di esecuzione

1.   Le misure di esecuzione per i moduli del presente regolamento riguardano la selezione, la specificazione, l’adeguamento e la modifica delle tematiche e delle loro caratteristiche, il campo di osservazione, i periodi di riferimento e le suddivisioni delle caratteristiche, la periodicità e il calendario per la presentazione dei dati e le scadenze per la trasmissione dei risultati.

2.   La Commissione adotta le misure di esecuzione, incluso l’adeguamento e l’aggiornamento delle misure per tenere conto dell’evoluzione economica e tecnologica. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, tenendo conto delle risorse degli Stati membri e degli oneri sui rispondenti, della fattibilità tecnica e metodologica e dell’affidabilità dei risultati.

3.   Le misure di esecuzione sono adottate almeno nove mesi prima dell’inizio del periodo di raccolta dei dati.

Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

5.7.   Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero  (41)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 184/2005, la Commissione dovrebbe avere il potere di specificare gli standard di qualità comuni, nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità. Essa dovrebbe avere inoltre il potere adeguare gli allegati ai cambiamenti economici e tecnici. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 184/2005, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 184/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Gli standard di qualità comuni nonché il contenuto e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono specificati dalla Commissione, tenuto conto delle implicazioni per quanto concerne i costi di rilevazione e di elaborazione dei dati e cambiamenti importanti riguardanti la rilevazione dei dati.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3.

La qualità dei dati trasmessi è valutata, sulla base delle relazioni sulla qualità, dalla Commissione assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti di cui all’articolo 11, paragrafo 1.

Tale valutazione della Commissione è trasmessa per conoscenza al Parlamento europeo.»;

2)

gli articoli 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 10

Adeguamento ai cambiamenti economici e tecnici

Le seguenti misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, e necessarie per tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 3:

a)

misure che aggiornano i requisiti relativi ai dati, inclusi i termini per la trasmissione nonché le revisioni, gli ampliamenti e le cancellazioni di flussi di dati indicati nell’allegato I;

b)

misure che aggiornano le definizioni indicate nell’allegato II.

Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato della bilancia dei pagamenti (il “comitato”).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   La BCE può partecipare alle riunioni del comitato in veste di osservatore.»

5.8.   Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale  (42)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1161/2005, la Commissione dovrebbe avere il potere di stabilire calendari e un’articolazione delle operazioni, modificare il termine di trasmissione dei dati, modificare la percentuale del totale comunitario e definire standard di qualità comuni. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1161/2005, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 1161/2005 è modificato come segue:

1)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta un calendario per la trasmissione delle voci P.1, P.2, D.42, D.43, D.44, D.45 e B.4G e qualsiasi decisione di richiedere, per le operazioni elencate nell’allegato, un’articolazione per settore di contropartita. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3. Ogni decisione in tal senso è adottata solo dopo che la Commissione ha riferito al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione del presente regolamento a norma dell’articolo 9.»;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La Commissione può modificare il termine di trasmissione specificato al paragrafo 3 di un massimo di cinque giorni. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può modificare la percentuale (1 %) del totale comunitario di cui al paragrafo 1. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   Gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire il miglioramento nel tempo della qualità dei dati trasmessi onde soddisfare standard di qualità comuni che la Commissione deve definire. Le misure che stabiliscono tali standard di qualità comuni, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 8, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 7 è soppresso;

5)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

6.   SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

6.1.   Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche  (43)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/93/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato per determinare la conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all’allegato III. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/93/CE, completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 1999/93/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La conformità dei dispositivi per la creazione di una firma sicura ai requisiti di cui all’allegato III è determinata dai pertinenti organismi pubblici o privati designati dagli Stati membri. La Commissione fissa i criteri in base ai quali gli Stati membri stabiliscono se un organismo può essere designato. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3»;

2)

all’articolo 3, paragrafo 5, i termini «all’articolo 9» sono sostituiti dai termini «all’articolo 9, paragrafo 2»;

3)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la firma elettronica.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

6.2.   Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu  (44)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 733/2002, la Commissione dovrebbe avere il potere di definire i criteri e la procedura per la designazione del registro e adottare regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 733/2002, completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista dall’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per adottare i criteri e la procedura per la designazione del registro.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 733/2002 è modificato come segue:

1)

all’articolo 3, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

definisce i criteri e la procedura per la designazione del registro. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 6, paragrafo 4;»

2)

l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1.   La Commissione, previa consultazione del registro, adotta regole di politica pubblica relative alla messa in opera e al funzionamento del dominio di primo livello .eu e i principi di politica pubblica in materia di registrazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

Tale politica pubblica include segnatamente:

a)

una politica per la risoluzione delle controversie in sede extragiudiziale;

b)

una politica pubblica in materia di registrazione abusiva e a fini di speculazione dei nomi di dominio, compresa la possibilità di procedere per fasi alla registrazione di nomi di dominio per assicurare ai titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dalla legislazione nazionale e/o comunitaria e agli organismi pubblici un adeguato lasso di tempo per la registrazione dei loro nomi;

c)

una politica relativa all’eventuale revoca di nomi di dominio, comprendente la questione “bona vacantia”;

d)

questioni di lingua e di concetti geografici;

e)

trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e altri diritti.»;

3)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per le comunicazioni istituito dall’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (45).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

7.   MERCATO INTERNO

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali  (46)

Per quanto riguarda la direttiva 2005/36/CE, la Commissione dovrebbe avere in particolare il potere di definire i criteri necessari per realizzare piattaforme comuni ai fini della dispensa da provvedimenti di compensazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/36/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2005/36/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 11 è modificato come segue:

a)

alla lettera c), punto ii), la seconda frase è soppressa;

b)

è aggiunto il seguente comma:

«La Commissione può adeguare l’elenco di cui all’allegato II per tener conto della formazione che soddisfi i requisiti previsti al primo comma, lettera c), punto ii). Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 13, paragrafo 2, terzo comma, la terza frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione può adeguare l’elenco di cui all’allegato III per tener conto di formazioni regolamentate che conferiscono un analogo livello professionale e preparano a un livello analogo di responsabilità e funzioni. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 2, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Qualora la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri, ritenga che un progetto di piattaforma comune faciliti il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, può presentare un progetto di provvedimenti in vista della loro adozione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   Se uno Stato membro ritiene che i criteri stabiliti in una misura adottata a norma del paragrafo 2 non offrano più garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne informa di conseguenza la Commissione. La Commissione, se del caso, presenta un progetto di misura in vista della sua adozione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Adeguamento delle liste di attività di cui all’allegato IV

La Commissione può adeguare le liste delle attività di cui all’allegato IV, oggetto del riconoscimento dell’esperienza professionale ai sensi dell’articolo 16, ai fini dell’aggiornamento o della chiarificazione della nomenclatura, senza che questo comporti una variazione delle attività collegate alle singole categorie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

5)

all’articolo 21, paragrafo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adeguare le conoscenze e le competenze di cui all’articolo 24, paragrafo 3, all’articolo 31, paragrafo 6, all’articolo 34, paragrafo 3, all’articolo 38, paragrafo 3, all’articolo 40, paragrafo 3, e all’articolo 44, paragrafo 3, al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

6)

l’articolo 25, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può adeguare le durate minime di formazione di cui all’allegato V, punto 5.1.3, al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

7)

all’articolo 26, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può introdurre nell’allegato V, punto 5.1.3, nuove specializzazioni mediche comuni ad almeno due quinti degli Stati membri per aggiornare la presente direttiva alla luce dell’evoluzione delle legislazioni nazionali. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

8)

all’articolo 31, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.2.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

9)

all’articolo 34, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.3.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

10)

all’articolo 35, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adeguare il periodo minimo di formazione di cui al secondo comma al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

11)

all’articolo 38, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.4.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

12)

all’articolo 40, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.5.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

13)

all’articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«La Commissione può adeguare gli elenchi delle materie di cui all’allegato V, punto 5.6.1, al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

14)

all’articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione può adeguare le conoscenze e le competenze di cui al paragrafo 1 al progresso scientifico e tecnico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 58, paragrafo 3.»;

15)

l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

«Articolo 58

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato per il riconoscimento delle qualifiche professionali.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

8.   SALUTE E TUTELA DEI CONSUMATORI

8.1.   Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana  (47)

Per quanto riguarda la direttiva 89/108/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di fissare i criteri di purezza che i mezzi criogeni devono soddisfare, nonché le modalità relative al prelievo di campioni degli alimenti surgelati, alle procedure di controllo delle loro temperature e al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione. Tali misure di portata generale e intese a modificare con elementi non essenziali della direttiva 89/108/CEE completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 89/108/CEE è modificata come segue:

1)

all’articolo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«La Commissione adotta, se del caso, i criteri di purezza cui tali mezzi criogeni devono rispondere. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

La Commissione adotta le modalità relative al prelievo di campioni degli alimenti surgelati, al controllo delle loro temperature e al controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e delle attrezzature di immagazzinamento e di conservazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 12 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»;

b)

il paragrafo 3 è soppresso.

8.2.   Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari  (48)

Per quanto riguarda la direttiva 90/496/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare le disposizioni necessarie per modificare l’elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative razioni giornaliere raccomandate; definire la fibra alimentare e i relativi metodi di analisi; restringere o vietare informazioni nutrizionali; modificare e integrare l’elenco delle categorie di nutrienti e i loro coefficienti di conversione, nonché stabilire le norme relative alla portata delle informazioni in materia di prodotti alimentari non confezionati e alle modalità secondo cui dette informazioni sono fornite. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 90/496/CEE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 90/496/CEE è modificata come segue:

1)

all’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e che modificano l’elenco delle vitamine, dei sali minerali e delle relative razioni giornaliere raccomandate sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

2)

all’articolo 1, paragrafo 4, lettera b), terzo comma, i termini «all’articolo 10» sono sostituiti dai termini «all’articolo 10, paragrafo 2»;

3)

all’articolo 1, paragrafo 4, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

fibra alimentare: una sostanza definita dalla Commissione e misurata con un metodo di analisi determinato dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Sono ammesse soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), punto ii), e alle sostanze che appartengono a una delle categorie di tali nutrienti o la compongono. La Commissione può adottare disposizioni riguardanti la restrizione o il divieto eventuali di talune informazioni nutrizionali ai sensi del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

5)

l’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione adotta le modifiche dei coefficienti di conversione di cui al paragrafo 1 e l’aggiunta, nell’elenco di tale paragrafo, di sostanze che appartengono a o compongono una delle categorie di nutrienti di cui allo stesso paragrafo e dei loro coefficienti di conversione, al fine di calcolare in modo più preciso il valore energetico dei prodotti alimentari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

6)

all’articolo 6, paragrafo 3, i termini «all’articolo 10» sono sostituiti dai termini «all’articolo 10, paragrafo 2»;

7)

all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), i termini «all’articolo 10» sono sostituiti dai termini «all’articolo 10, paragrafo 2»;

8)

all’articolo 6, paragrafo 8, secondo comma, i termini «all’articolo 10» sono sostituiti dai termini «all’articolo 10, paragrafo 2»;

9)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Per quanto riguarda i prodotti alimentari presentati alla vendita al consumatore finale e alle collettività senza essere confezionati e i prodotti alimentari confezionati nel luogo di vendita a richiesta dell’acquirente o confezionati per essere venduti immediatamente, la portata delle informazioni di cui all’articolo 4 e le modalità secondo cui dette informazioni sono fornite possono essere stabilite mediante disposizioni nazionali, fino all’eventuale adozione di misure da parte della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 3.»;

10)

l’articolo 10, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

8.3.   Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti  (49)

Per quanto riguarda la direttiva 1999/2/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di applicare norme sull’irradiazione di alimenti. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 1999/2/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Per ragioni di efficienza, è opportuno abbreviare i termini ordinari applicabili nel quadro della procedura di regolamentazione con controllo per quanto attiene all’adozione di determinate deroghe a norme riguardanti le dosi massime di radiazione per i prodotti alimentari e il ricorso combinato ad un processo chimico nel trattamento di irradiazione, nonché all’adozione di prescrizioni supplementari per l’autorizzazione degli impianti di irradiazione.

Ove, per imperativi motivi di urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per apportare modifiche alla direttiva 1999/2/CE o alla direttiva di applicazione mediante l’introduzione di divieti o restrizioni rispetto alla precedente situazione giuridica, nella misura necessaria a garantire la protezione della salute umana.

Pertanto, la direttiva 1999/2/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 5, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   La Commissione può adottare deroghe al paragrafo 1. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4.»;

2)

l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le autorizzazioni sono concesse soltanto se:

l’impianto soddisfa le norme internazionali di buona tecnica per l’impiego delle apparecchiature di irradiazione utilizzate nel trattamento degli alimenti raccomandate dal comitato congiunto FAO/OMS del Codex Alimentarius (rif. FAO/WHO CAC/vol. XV ed. 1) e qualsiasi disposizione supplementare eventualmente adottata dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 4,

per l’impianto è stata designata una persona responsabile dell’osservanza di tutte le condizioni necessarie per l’applicazione del processo.»;

3)

all’articolo 8, paragrafo 3, i termini «all’articolo 12» sono sostituiti dai termini «all’articolo 12, paragrafo 2»;

4)

all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), primo comma, i termini «all’articolo 12» sono sostituiti dai termini «all’articolo 12, paragrafo 2»;

5)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (50).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4 e paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini di cui all’articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4, lettere b) ed e), della decisione 1999/468/CE sono fissati rispettivamente a due mesi, un mese e due mesi.

5.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

6)

all’articolo 14, paragrafo 2, i termini «all’articolo 12» sono sostituiti dai termini «all’articolo 12, paragrafo 2»;

7)

l’articolo 14, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione può apportare adeguamenti alla presente direttiva ovvero alla direttiva di applicazione solo nella misura necessaria a garantire la protezione della salute umana e tali modifiche saranno in ogni caso limitate a divieti o restrizioni rispetto alla precedente situazione giuridica. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 12, paragrafo 5.»

8.4.   Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari  (51)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/46/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare norme specifiche per le vitamine e i minerali usati come integratori alimentari, compresa la definizione dei livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali presenti negli integratori alimentari e dei loro criteri di purezza. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/46/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Ove, per imperativi motivi d’urgenza, i termini ordinari della procedura di regolamentazione con controllo non possano essere osservati, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura d’urgenza prevista all’articolo 5 bis, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE per l’adozione di misure che vietino l’uso di una vitamina o di un minerale precedentemente autorizzati.

Pertanto, la direttiva 2002/46/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   I requisiti di purezza per le sostanze elencate nell’allegato II della presente direttiva sono adottati dalla Commissione, tranne quando si applicano ai sensi del paragrafo 3. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 4, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Le modifiche agli elenchi di cui al paragrafo 1, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per motivi imperativi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, per togliere una vitamina o un minerale dall’elenco di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»;

3)

l’articolo 5, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4.   I livelli quantitativi massimi e minimi di vitamine e minerali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono fissati dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   La Commissione adotta adeguamenti della presente direttiva o delle misure di esecuzione per porre rimedio alla situazione di cui al paragrafo 1 e garantire la protezione della salute umana. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3. Per imperativi motivi di urgenza, la Commissione può ricorrere alla procedura d’urgenza di cui all’articolo 13, paragrafo 4, ai fini dell’adozione di tali adeguamenti. In tal caso lo Stato membro che abbia adottato misure di salvaguardia può mantenerle in vigore fino all’adozione degli adeguamenti.»;

5)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (52).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi 1, 2, 4 e 6, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

9.   ENERGIA E TRASPORTI

9.1.   Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna  (53)

Per quanto riguarda la direttiva 91/672/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l’elenco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 91/672/CEE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 91/672/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Ove occorra, la Commissione adegua l’elenco dei certificati di cui all’allegato I della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 7, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

9.2.   Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti  (54)

Per quanto riguarda la direttiva 92/75/CEE, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiungere altri tipi di apparecchi domestici all’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, e di adottare misure relative ai tipi di apparecchi domestici elencati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 92/75/CEE completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 92/75/CEE è modificata come segue:

1)

l’articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Nell’elenco di cui al presente articolo possono essere aggiunti altri tipi di apparecchi domestici. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Le modalità relative all’etichetta e alla scheda sono specificate da direttive relative a ciascun tipo di apparecchio adottate a norma della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

La Commissione adotta, e adegua al progresso tecnico, le misure riguardanti l’istituzione e il funzionamento del sistema mediante direttive d’applicazione e l’aggiunta di altri apparecchi domestici nell’elenco di cui all’articolo 1, paragrafo 1, qualora si ritenga di poter così conseguire significativi risparmi di energia.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 10, paragrafo 2.»;

4)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

9.3.   Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna  (55)

Per quanto riguarda la direttiva 96/50/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare il modello di certificato di conduzione all’evoluzione delle conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 96/50/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 96/50/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

La Commissione può adeguare il modello di certificato di conduzione di cui all’allegato I all’evoluzione delle conoscenze professionali richieste per il conseguimento del certificato ed elencate all’allegato II. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

9.4.   Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità  (56)

Per quanto riguarda la direttiva 98/41/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare alcune disposizioni senza ampliare l’ambito di applicazione di tale direttiva, per tener conto delle modifiche della convenzione SOLAS relative ai sistemi di registrazione entrate in vigore successivamente. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 98/41/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 98/41/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 3, lettera b), i termini «all’articolo 13» sono sostituiti dai termini «all’articolo 13, paragrafo 2»;

b)

al paragrafo 4, terzo comma, i termini «dall’articolo 13» sono sostituiti dai termini «dall’articolo 13, paragrafo 2»;

2)

all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Fatte salve le procedure di emendamento della convenzione SOLAS, la presente direttiva può essere modificata per garantire l’applicazione, ai fini della presente direttiva e senza ampliarne l’ambito di applicazione, degli emendamenti della convenzione SOLAS relativi ai sistemi di registrazione entrati in vigore in data successiva all’adozione della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (57), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

9.5.   Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico  (58)

Per quanto riguarda la direttiva 2000/59/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati, la definizione di cui all’articolo 2, lettera b), nonché i riferimenti agli strumenti della Comunità e dell’organizzazione marittima internazionale (IMO) e di adeguare gli allegati per migliorare il regime istituito dalla direttiva 2000/59/CE e tener conto delle misure comunitarie e dell’IMO entrate successivamente in vigore, al fine di garantirne un’attuazione armonizzata. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2000/59/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2000/59/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (59).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

2)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Procedura di modifica

Gli allegati della presente direttiva, la definizione di cui all’articolo 2, lettera b), i riferimenti agli strumenti della Comunità e dell’IMO possono essere adeguati dalla Commissione, al fine di allinearli alle misure della Comunità o dell’IMO che siano entrate in vigore, purché tali modifiche non amplino l’ambito di applicazione della presente direttiva.

Gli allegati della presente direttiva possono inoltre essere modificati dalla Commissione ove necessario per migliorare il regime istituito dalla presente direttiva senza in alcun caso ampliarne l’ambito di applicazione.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all’articolo 2 possono essere escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002.»

9.6.   Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse  (60)

Per quanto riguarda la direttiva 2001/96/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare alcune definizioni e i riferimenti alle convenzioni e ai codici internazionali, alle risoluzioni e alle circolari dell’IMO, alle norme ISO e agli atti comunitari e loro allegati, per attuare le procedure stabilite dalla direttiva e garantire la conformità con gli strumenti internazionali e comunitari adottati, modificati o entrati in vigore dopo l’adozione della direttiva 2001/96/CE, senza in alcun caso ampliarne l’ambito di applicazione. È opportuno altresì conferire alla Commissione il potere di modificare le procedure tra le navi portarinfuse e i terminali e l’obbligo di presentare relazioni. Tali misure di portata generale, intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2001/96/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2001/96/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (61).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

2)

all’articolo 15, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Le definizioni di cui ai punti da 1 a 6 e da 15 a 18, dell’articolo 3, i riferimenti alle convenzioni ed ai codici internazionali, nonché alle risoluzioni ed alle circolari dell’IMO, alle norme ISO ed agli atti comunitari e loro allegati possono essere modificati al fine di renderli conformi agli strumenti internazionali e comunitari adottati, modificati o entrati in vigore dopo l’adozione della presente direttiva, lasciandone immutato l’ambito di applicazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.

2.   La Commissione può modificare l’articolo 8 e gli allegati per dare attuazione alle procedure stabilite dalla presente direttiva e può modificare o abrogare l’obbligo di presentare relazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 12, purché tali disposizioni non amplino l’ambito di applicazione della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»

9.7.   Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità  (62)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/6/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare gli elenchi delle formalità di dichiarazione applicabili alle navi, i firmatari, le specifiche tecniche, nonché i modelli di formulari FAL dell’IMO. È opportuno altresì conferire alla Commissione il potere di adeguare i riferimenti agli strumenti dell’IMO per allineare la direttiva 2002/6/CE alle disposizioni della Comunità o dell’IMO. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/6/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2002/6/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Procedura di modifica

La Commissione adotta misure che modificano gli allegati I e II della presente direttiva e i riferimenti agli strumenti dell’IMO al fine di allinearli alle disposizioni della Comunità o dell’IMO successivamente entrate in vigore, purché tali modifiche non amplino l’ambito di applicazione della presente direttiva. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 6, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (63).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

9.8.   Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità  (64)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/30/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare l’elenco degli aeroporti metropolitani che figura nell’allegato I. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/30/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2002/30/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è modificato come segue:

a)

alla lettera b) è soppressa l’ultima frase;

b)

è aggiunto il seguente secondo comma:

«La Commissione può adeguare l’allegato I. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 13, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 13, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

9.9.   Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia  (65)

Per quanto riguarda la direttiva 2002/91/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare al progresso tecnico determinate parti del quadro generale definito nell’allegato di tale direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2002/91/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2002/91/CE è modificata come segue:

1)

all’articolo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all’allegato della presente direttiva. La Commissione adegua i punti 1 e 2 dell’allegato al progresso tecnico, tenendo conto dei valori o delle norme applicati ai sensi della normativa nazionale. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

2)

all’articolo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli adeguamenti al progresso tecnico dei punti 1 e 2 dell’allegato della presente direttiva, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 2.»;

3)

l’articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

9.10.   Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri  (66)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/25/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare i requisiti specifici di stabilità e gli orientamenti indicativi per le amministrazioni nazionali per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell’ambito dell’IMO, e per migliorare l’efficacia di tale direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/25/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2003/25/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Adeguamenti

La Commissione può modificare gli allegati della presente direttiva per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell’ambito dell’organizzazione marittima internazionale (IMO), e per migliorare l’efficacia della presente direttiva alla luce delle esperienze acquisite e del progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 11, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (67).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

9.11.   Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri  (68)

Per quanto riguarda la direttiva 2003/59/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare gli allegati al progresso scientifico e tecnico. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2003/59/CE devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2003/59/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Adeguamento al progresso scientifico e tecnico

Gli adeguamenti degli allegati I e II al progresso scientifico e tecnico, intesi a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 2.»;

2)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

9.12.   Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili  (69)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 785/2004, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare i valori relativi all’assicurazione della responsabilità per i passeggeri, i bagagli e le merci e quelli relativi all’assicurazione concernente la responsabilità verso i terzi. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 785/2004 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 785/2004 è modificato come segue:

1)

l’articolo 6, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

«5.   Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere adeguati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 7, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Se opportuno, i valori di cui al presente articolo possono essere adeguati nel caso in cui modificazioni delle pertinenti convenzioni internazionali lo rendano necessario. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 9, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 9, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

9.13.   Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza  (70)

Per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 336/2006, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato riguardante le disposizioni per le amministrazioni relative all’attuazione del codice internazionale di gestione della sicurezza. Tali misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 336/2006 devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, il regolamento (CE) n. 336/2006 è modificato come segue:

1)

l’articolo 11, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

«2.   Gli adeguamenti dell’allegato II, intesi a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.»;

2)

l’articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Articolo 12

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi (COSS), istituito a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (71).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

9.14.   Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici  (72)

Per quanto riguarda la direttiva 2006/32/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adeguare determinati valori e metodi di calcolo al progresso tecnico; perfezionare e completare il quadro generale per la misurazione e la verifica dei risparmi energetici; aumentare la percentuale di calcoli «bottom-up» armonizzati utilizzati nel modello di calcolo armonizzato ed elaborare un insieme di indicatori armonizzati di efficienza energetica e parametri di riferimento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/32/CE, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Pertanto, la direttiva 2006/32/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 15 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15

Revisione e adeguamento al progresso tecnico

1.   I valori e i metodi di calcolo di cui agli allegati da II a V della presente direttiva sono adeguati al progresso tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

2.   Anteriormente al 1o gennaio 2010, la Commissione perfeziona e completa ulteriormente, come richiesto, i punti da 2 a 6 dell’allegato IV, rispettando il quadro generale che figura in tale allegato. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3.

3.   Anteriormente al 1o gennaio 2012 la Commissione aumenta la percentuale di calcoli “bottom-up” armonizzati utilizzati nel modello di calcolo armonizzato di cui all’allegato IV, punto 1, fatti salvi i sistemi nazionali che usano già una percentuale più elevata. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Il nuovo modello di calcolo armonizzato con una percentuale notevolmente più elevata di calcoli “bottom-up” è utilizzato a partire dal 1o gennaio 2012.

Ogniqualvolta sia praticabile e possibile, la misurazione dei risparmi totali sull’intero periodo di applicazione della presente direttiva è effettuata avvalendosi del nuovo modello di calcolo armonizzato di cui al primo comma, fatti salvi i sistemi nazionali che usano una percentuale più elevata di calcoli “bottom-up”.

4.   Anteriormente al 1o gennaio 2010 la Commissione elabora un insieme di indicatori armonizzati di efficienza energetica e parametri di riferimento basati sui medesimi, tenendo conto dei dati disponibili o dei dati che possono essere raccolti in maniera economicamente vantaggiosa per ciascuno Stato membro. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 16, paragrafo 3. Ai fini dell’elaborazione dei suddetti indicatori e parametri di riferimento armonizzati di efficienza energetica, la Commissione si avvale, come guida di riferimento, dell’elenco indicativo di cui all’allegato V. Gli Stati membri integrano gradualmente i suddetti indicatori e parametri di riferimento nelle statistiche incluse nei loro PAEE, come previsto all’articolo 14, e se ne servono come uno degli strumenti a loro disposizione per definire i settori prioritari futuri nell’ambito dei PAEE.

Entro il 17 maggio 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nel definire gli indicatori e i parametri di riferimento.»;

2)

l’articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»


(1)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1

(3)  GU L 197 del 3.8.2000, pag. 19.

(4)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1

(5)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

(6)  GU L 113 del 30.4.1992, pag. 19.

(7)  GU L 177 del 6.7.2002, pag. 13.

(8)  GU L 42 del 15.2.2003, pag. 38.

(9)  GU L 159 del 30.4.2004, pag. 1.

(10)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 38.

(11)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 153.

(12)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

(13)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1

(14)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

(15)  GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1.

(16)  GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1.

(17)  GU 196 del 16.8.1967, pag. 1

(18)  GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1.

(19)  GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

(20)  GU L 135 del 30.4.2004, pag. 1.

(21)  GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1.

(22)  GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40.

(23)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1.

(24)  GU L 365 del 31.12.1994, pag. 24.

(25)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

(26)  GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1.

(27)  GU L 12 del 18.1.2000, pag. 16.

(28)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 91.

(29)  GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12.

(30)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(31)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 87.

(32)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(33)  GU L 264 del 25.9.2006, pag. 20.

(34)  GU L 376 del 27.12.2006, pag. 14.

(35)  GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1.

(36)  GU L 291 del 6.12.1995, pag. 32.

(37)  GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.

(38)  GU L 165 del 3.7.2003, pag. 1.

(39)  GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.

(40)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

(41)  GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 23.

(42)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 22.

(43)  GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12.

(44)  GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

(45)  GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33

(46)  GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.

(47)  GU L 40 dell’11.2.1989, pag. 34.

(48)  GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

(49)  GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

(50)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.»;

(51)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

(52)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1

(53)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.

(54)  GU L 297 del 13.10.1992, pag. 16.

(55)  GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31.

(56)  GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.

(57)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23

(58)  GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81.

(59)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;

(60)  GU L 13 del 16.1.2002, pag. 9.

(61)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.»;

(62)  GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

(63)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1

(64)  GU L 85 del 28.3.2002, pag. 40.

(65)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 65.

(66)  GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

(67)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1

(68)  GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4.

(69)  GU L 138 del 30.4.2004, pag. 1.

(70)  GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1.

(71)  GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1

(72)  GU L 114 del 27.4.2006, pag. 64.


Indice cronologico

1)

Direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione

2)

Direttiva 76/767/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli apparecchi a pressione ed ai metodi di controllo di questi apparecchi

3)

Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi

4)

Direttiva 89/108/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sugli alimenti surgelati destinati all’alimentazione umana

5)

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure intese a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

6)

Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

7)

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane

8)

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

9)

Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna

10)

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

11)

Direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

12)

Regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità

13)

Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto

14)

Direttiva 94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio

15)

Direttiva 95/57/CE del Consiglio, del 23 novembre 1995, relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo

16)

Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l’armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

17)

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

18)

Direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

19)

Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità

20)

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

21)

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

22)

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti

23)

Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi

24)

Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

25)

Direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa alla disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

26)

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana

27)

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

28)

Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti

29)

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

30)

Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità

31)

Direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote

32)

Direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002, che istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comunità

33)

Regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu

34)

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

35)

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

36)

Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale

37)

Direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia

38)

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

39)

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

40)

Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all’istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS)

41)

Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli

42)

Regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativo alle statistiche comunitarie sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC)

43)

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

44)

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati

45)

Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell’agricoltura nella Comunità

46)

Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura

47)

Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili

48)

Regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell’informazione

49)

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria

50)

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

51)

Regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all’estero

52)

Regolamento (CE) n. 1161/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativo alla compilazione di conti trimestrali non finanziari per settore istituzionale

53)

Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

54)

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza

55)

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

56)

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici

57)

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra

58)

Direttiva 2006/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sulla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci

59)

Direttiva 2006/113/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura


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