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Document 32008R0646

    Regolamento (CE) n. 646/2008 del Consiglio, dell’ 8 luglio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

    GU L 180 del 9.7.2008, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/646/oj

    9.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 180/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 646/2008 DEL CONSIGLIO

    dell’8 luglio 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2006/276/PESC, del 10 aprile 2006, relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia e che abroga la posizione comune 2004/661/PESC (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e di determinati funzionari della Bielorussia (2) ha imposto misure restrittive in linea con la posizione comune 2006/276/PESC.

    (2)

    È opportuno allineare il regolamento (CE) n. 765/2006 con le nuove prassi in materia di sanzioni (identificazione delle autorità competenti, responsabilità per determinate violazioni e avvisi pubblici riguardanti le procedure per la gestione di determinati elenchi). Per motivi di chiarezza, gli articoli da modificare dovrebbero essere ripubblicati integralmente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come segue:

    1)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 2 bis

    Il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 2, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati se essi non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

    2)

    l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    1.   Le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:

    a)

    necessari per coprire le spese di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia notificato agli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per cui ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica.

    2.   Gli Stati membri informano gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»;

    3)

    l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    1.   Senza pregiudizio delle norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi:

    a)

    forniscono immediatamente alle autorità competenti del paese in cui risiedono o sono situati, indicate sui siti web elencati nell’allegato II, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, in particolare i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell’articolo 2, e a trasmettere direttamente o indirettamente tali informazioni alla Commissione; e

    b)

    collaborano con le autorità competenti indicate sui siti web elencati nell’allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

    2.   Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.»;

    4)

    l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    1.   La Commissione è autorizzata a:

    a)

    modificare l’allegato I in base alle decisioni prese in merito all’allegato IV della posizione comune 2006/276/PESC; e a

    b)

    modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

    2.   È pubblicato un avviso sulle procedure per la presentazione delle informazioni relative all’allegato I.»;

    5)

    è inserito il seguente articolo:

    «Articolo 9 bis

    1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e le indicano nei siti web elencati nell’allegato II.

    2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti e i relativi estremi entro il 31 luglio 2008 e la informano senza indugio di ogni eventuale successiva modifica.»;

    6)

    l’allegato II è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 2008.

    Per il Consiglio

    La presidente

    C. LAGARDE


    (1)  GU L 101 dell’11.4.2006, pag. 5. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2008/288/PESC (GU L 95 dell’8.4.2008, pag. 66).

    (2)  GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Siti web contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui all’articolo 3, all’articolo 4, paragrafo 2, e all’articolo 5 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.government.bg

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id = 28519

    GRECIA

    http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

    SPAGNA

    www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    ITALIA

    http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

    MALTA

    http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

    PAESI BASSI

    http://www.minbuza.nl/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.min-nestrangeiros.pt

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlink=1&cat=3

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.foreign.gov.sk

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    http://www.fco.gov.uk/en/business-trade/export-controls-sanctions/

    Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    DG Relazioni esterne

    Direzione A. Piattaforma di crisi e coordinamento politico per la politica estera e di sicurezza comune

    Unità A2. Risposta alle crisi e costruzione della pace

    CHAR 12/106

    B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)

    e-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

    Tel. (32 2) 295 55 85

    Fax (32 2) 299 08 73»


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