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Document 32008R0400
Commission Regulation (EC) No 400/2008 of 5 May 2008 amending for the 95th time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban
Regolamento (CE) n. 400/2008 della Commissione, del 5 maggio 2008 , recante novantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 400/2008 della Commissione, del 5 maggio 2008 , recante novantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
GU L 118 del 6.5.2008, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
6.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 118/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 400/2008 DELLA COMMISSIONE
del 5 maggio 2008
recante novantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
(2) |
Il 21 aprile 2008, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I. |
(3) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2008.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 374/2008 della Commissione (GU L 113 del 25.4.2008, pag. 15).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
Le voci seguenti sono aggiunte all'elenco «Persone fisiche»:
«(1) |
Suhayl Fatilloevich Buranov (alias Suhayl Fatilloyevich Buranov). Nome nella grafia originale: Бypaнов Сухайл Фатиллоевич Indirizzo: Massiv Kara-Su-6, building 12, apt. 59, Tashkent, Uzbekistan Data di nascita: 1983. Luogo di nascita: Tashkent, Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) è uno dei leader del Gruppo Jihad islamica; (b) ha seguito una formazione speciale in materia di mine e di esplosivi presso il campo di Al-Qaida nella provincia di Khost; (c) ha partecipato insieme ai Talibani a operazioni militari in Afghanistan e in Pakistan; (d) era uno degli organizzatori degli attentati terroristici perpetrati in Uzbekistan nel 2004; (e) nel 2000 è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti a norma dei seguenti articoli del codice penale della Repubblica dell'Uzbekistan: articoli 159, parte 3 (Attentati all'ordine costituzionale della Repubblica dell'Uzbekistan) e 248 (Detenzione illegale di armi, munizioni, sostanze e ordigni esplosivi); (f) è stato spiccato un mandato d'arresto nei suoi confronti. |
(2) |
Najmiddin Kamolitdinovich Jalolov. Nome nella grafia originale: Жалолов Ηажмиддин Камолитдинович. Indirizzo: S. Jalilov Street 14, Khartu, regione di Andijan, Uzbekistan. Data di nascita: 1972. Luogo di nascita: regione di Andijan, Uzbekistan. Nazionalità: uzbeka. Altre informazioni: (a) è uno dei leader del Gruppo Jihad islamica; (b) ha seguito una formazione speciale in materia di mine e di esplosivi pressi i campi di Al-Qaida; (c) ha partecipato insieme ai Talibani a operazioni militari in Afghanistan e in Pakistan; (d) era uno degli organizzatori degli attentati terroristici perpetrati in Uzbekistan nel 1999 e nel 2004; (e) nel marzo 1999 è stato avviato un procedimento penale nei suoi confronti a norma dei seguenti articoli del codice penale della Repubblica dell'Uzbekistan: articoli 154 (Attività mercenarie), 155 (Terrorismo), 156 (Incitamento all'odio etnico, razziale o religioso), 159 (Attentati all'ordine costituzionale dell'Uzbekistan), 242 (Associazione a delinquere) e 244 (Omessa denuncia o occultamento di reato); (f) è stato spiccato un mandato d'arresto nei suoi confronti.» |