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Document 32008R0308

Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008 , che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 92 del 3.4.2008, p. 28–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/12/2015; abrogato e sostituito da 32015R2065

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/308/oj

3.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 92/28


REGOLAMENTO (CE) N. 308/2008 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 2008

che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad effetto serra (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La notifica deve contenere le informazioni essenziali necessarie a consentire l’autenticazione del certificato o dell’attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dalla Commissione, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006.

(2)

La Commissione ha adottato requisiti minimi e condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale. Ha adottato, in particolare, il regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (2); il regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (3); il regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione (4); il regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature (5); il regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d’aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (6).

(3)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli Stati membri utilizzano per le notifiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 842/2006 i seguenti moduli:

1)

per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, il modulo di notifica di cui all’allegato I del presente regolamento;

2)

per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all’allegato II del presente regolamento;

3)

per i commutatori ad alta tensione, il modulo di notifica di cui all’allegato III del presente regolamento;

4)

per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all’allegato IV del presente regolamento;

5)

per gli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all’allegato V del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 2008.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1.

(2)  Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)  Cfr. pag. 12 della presente Gazzetta ufficiale.

(4)  Cfr. pag. 17 della presente Gazzetta ufficiale.

(5)  Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

(6)  Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

(7)  GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dalla decisione 2007/540/CE della Commissione (GU L 198 del 31.7.2007, pag. 35).


ALLEGATO I

APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D’ARIA E POMPE DI CALORE

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE CHE INTERVENGONO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

PARTE A

Personale

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione del personale che interviene nelle attività di , , o delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, o nel di tali gas dalle suddette apparecchiature, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 303/2008 (1).

Titolo del certificato

Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B

Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che intervengono nelle attività di , o delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 303/2008.

Titolo del certificato

Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3.


ALLEGATO II

IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO ED ESTINTORI

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEL PERSONALE CHE INTERVENGONO NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

PARTE A

Personale

/I seguente/i sistema/i di certificazione per il personale che interviene nelle attività di , , o degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, o nel recupero di tali gas dagli impianti fissi di protezione antincendio e dagli estintori, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008 (1).

Titolo del certificato

Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE B

Imprese

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che intervengono nelle attività di , o degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008.

Titolo del certificato

Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12.


ALLEGATO III

COMMUTATORI AD ALTA TENSIONE

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione del personale che interviene nel di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 4 e 8 del regolamento (CE) n. 305/2008 (1).

Titolo del certificato

Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 17.


ALLEGATO IV

APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i sistema/i di certificazione del personale che interviene nel di taluni gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dagli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 306/2008 (1).

Titolo del certificato

Organismo di certificazione del personale (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21.


ALLEGATO V

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D’ARIA DEI VEICOLI A MOTORE

NOTIFICA

PER L’ISTITUZIONE O L’ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE INTERVIENE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (CE) N. 842/2006 SU TALUNI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA

INFORMAZIONI GENERALI

a)

Stato membro

 

b)

Autorità notificante

 

c)

Data di notifica

 

Il/I seguente/i programma/i di formazione del personale che interviene nel di taluni gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti dall’articolo 2, paragrafo 1, e dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008 (1).

Titolo dell’attestato

Organismo di attestazione del personale (nome e recapito)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25.


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