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Document 32008L0028

Direttiva 2008/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

GU L 81 del 20.3.2008, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/28/oj

20.3.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 81/48


DIRETTIVA 2008/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell’11 marzo 2008

che modifica la direttiva 2005/32/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nonché la direttiva 92/42/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/57/CE e 2000/55/CE, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e le tre direttive che ne costituiscono le misure di esecuzione ai sensi dell’articolo 15 della stessa, vale a dire la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi (4), la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 settembre 1996, sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico (5), e la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti (6), prevedono che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(2)

La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per l’adozione di misure di portata generale intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando lo strumento con l’aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

(3)

Conformemente alla dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (8) relativa alla decisione 2006/512/CE, secondo la procedura di regolamentazione con controllo applicabile ad atti, già in vigore, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati secondo le procedure applicabili.

(4)

La dichiarazione in questione indica un elenco di atti che devono essere adeguati urgentemente, tra i quali figura la direttiva 2005/32/CE. L’adeguamento di tale direttiva comporta l’adeguamento delle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE.

(5)

La Commissione ha il potere di modificare o abrogare le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE. Tali modifiche o abrogazioni devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(6)

Inoltre, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di esecuzione che fissano specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, inclusa l’introduzione di misure di esecuzione durante il periodo transitorio, e incluse, se del caso, disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2005/32/CE completandola, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2005/32/CE e le direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE.

(8)

Dato che le modifiche apportate alla direttiva 2005/32/CE e alle direttive 92/42/CEE, 96/57/CE e 2000/55/CE con la presente direttiva sono adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario che esse siano recepite dagli Stati membri. Non è necessario, pertanto, adottare disposizioni a questo scopo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche della direttiva 2005/32/CE

La direttiva 2005/32/CE è modificata come segue:

1)

nell’articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis.   Linee guida che coprano le specificità delle PMI attive nel settore produttivo interessato possono accompagnare una misura di attuazione. Se necessario, e conformemente al paragrafo 1, può essere prodotto ulteriore materiale specializzato da parte della Commissione per facilitare l’attuazione della presente direttiva da parte delle PMI.»;

2)

l’articolo 15 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora un prodotto che consuma energia risponda ai criteri elencati nel paragrafo 2, esso è coperto da una misura di esecuzione o da una misura di autoregolamentazione a norma del paragrafo 3, lettera b). Tali misure di esecuzione, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

b)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Se del caso, una misura di esecuzione che stabilisca requisiti per la progettazione ecocompatibile comprende disposizioni sul bilanciamento dei vari aspetti ambientali. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

3)

l’articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue:

a)

nella formulazione introduttiva le parole «secondo la procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2» sono soppresse;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 19, paragrafo 3.»;

4)

l’articolo 19, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.»

Articolo 2

Modifica della direttiva 92/42/CEE

All’articolo 10 bis della direttiva 92/42/CEE, il testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2005/32/CE» è sostituito dal testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2005/32/CE».

Articolo 3

Modifica della direttiva 96/57/CE

All’articolo 9 bis della direttiva 96/57/CE, il testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2005/32/CE» è sostituito dal testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2005/32/CE».

Articolo 4

Modifica della direttiva 2000/55/CE

All’articolo 9 bis della direttiva 2000/55/CE, il testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 2 della direttiva 2005/32/CE» è sostituito dal testo «conformemente all’articolo 19, paragrafo 3 della direttiva 2005/32/CE».

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

J. LENARČIČ


(1)  GU C 161 del 13.7.2007, pag. 45.

(2)  Parere del Parlamento europeo dell’11 luglio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 3 marzo 2008.

(3)  GU L 191 del 22.7.2005, pag. 29.

(4)  GU L 167 del 22.6.1992, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/32/CE.

(5)  GU L 236 del 18.9.1996, pag. 36. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/32/CE.

(6)  GU L 279 dell’1.11.2000, pag. 33. Direttiva modificata dalla direttiva 2005/32/CE.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

(8)  GU C 255 del 21.10.2006, pag. 1.


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