EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1558

Regolamento (CE, Euratom) n. 1558/2007 del Consiglio, del 17 dicembre 2007 , che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

GU L 340 del 22.12.2007, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1558/oj

22.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 340/1


REGOLAMENTO (CE, EURATOM) N. 1558/2007 DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2007

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2007 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l’articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell’esame annuale 2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1o luglio 2007, la data «1o luglio 2006» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2007».

Articolo 2

Con effetto dal 1o luglio 2007, nell’articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2007

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

Articolo 3

Con effetto dal 1o luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1o gennaio 2008, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell’articolo 17, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1o luglio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

Con effetto dal 1o maggio 2008, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso.

1

2

3

4

5

Paese/Sede

Remunerazione

1.7.2007

Trasferimento

1.1.2008

Pensione

1.7.2007

Pensione

1.5.2008

Bulgaria

65,8

58,0

100,0

100,0

Rep. Ceca

81,2

74,7

100,0

100,0

Danimarca

139,4

135,3

136,1

135,3

Germania

99,3

99,7

100,0

100,0

Bonn

98,3

 

 

 

Karlsruhe

96,9

 

 

 

Münich

106,6

 

 

 

Estonia

79,6

77,7

100,0

100,0

Grecia

95,3

93,3

100,0

100,0

Spagna

100,4

96,4

100,0

100,0

Francia

117,4

107,3

109,3

107,3

Irlanda

121,8

118,0

118,8

118,0

Italia

110,6

107,1

107,8

107,1

Varese

98,6

 

 

 

Cipro

89,9

92,0

100,0

100,0

Lettonia

79,3

75,2

100,0

100,0

Lituania

71,3

67,8

100,0

100,0

Ungheria

89,8

77,7

100,0

100,0

Malta

84,8

87,0

100,0

100,0

Paesi Bassi

111,5

103,0

104,7

103,0

Austria

107,8

107,2

107,3

107,2

Polonia

80,7

73,0

100,0

100,0

Portogallo

92,2

90,6

100,0

100,0

Romania

76,3

70,5

100,0

100,0

Slovenia

88,3

84,1

100,0

100,0

Slovacchia

81,3

74,8

100,0

100,0

Finlandia

117,8

114,6

115,2

114,6

Svezia

117,0

113,7

114,4

113,7

Regno Unito

143,1

119,8

124,5

119,8

Culham

115,9

 

 

 

Articolo 4

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis, secondo e terzo comma dello statuto è fissato rispettivamente a 849,38 EUR e a 1 132,49 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 158,86 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 347,13 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 235,53 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 84,80 EUR.

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è fissato a 470,83 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1o gennaio 2008, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

 

0 EUR/km per il tratto di distanza tra: 0 e 200 km

 

0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 201 e 1 000 km

 

0,5884 EUR/km per il tratto di distanza tra: 1 001 e 2 000 km

 

0,3531 EUR/km per il tratto di distanza tra: 2 001 e 3 000 km

 

0,1177 EUR/km per il tratto di distanza tra: 3 001 e 4 000 km

 

0,0567 EUR/km per il tratto di distanza tra: 4 001 e 10 000 km

 

0 EUR/km per la distanza superiore a: 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

176,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,

353,02 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1o luglio 2007, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

36,48 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia,

29,41 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 038,73 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

617,64 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 245,73 EUR, il limite superiore a 2 491,48 EUR e la riduzione forfettaria a 1 132,49 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2007

Scatti

Categorie

Gruppi

1

2

3

4

A

I

6 348,95

7 135,39

7 921,83

8 708,27

II

4 607,96

5 056,98

5 506,00

5 955,02

III

3 872,28

4 044,77

4 217,26

4 389,75

B

IV

3 719,83

4 084,00

4 448,17

4 812,34

V

2 921,86

3 114,47

3 307,08

3 499,69

C

VI

2 778,90

2 942,50

3 106,10

3 269,70

VII

2 487,22

2 571,85

2 656,48

2 741,11

D

VIII

2 248,06

2 380,46

2 512,86

2 645,26

IX

2 164,97

2 195,13

2 225,29

2 255,45

Articolo 11

Con effetto dal 1o luglio 2007, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Gruppi di funzioni

1.7.2007

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

6

7

IV

18

5 433,53

5 546,53

5 661,87

5 779,61

5 899,81

6 022,50

6 147,74

17

4 802,29

4 902,16

5 004,11

5 108,17

5 214,40

5 322,84

5 433,53

16

4 244,39

4 332,66

4 422,76

4 514,73

4 608,62

4 704,46

4 802,29

15

3 751,30

3 829,31

3 908,95

3 990,24

4 073,22

4 157,92

4 244,39

14

3 315,50

3 384,44

3 454,83

3 526,67

3 600,01

3 674,88

3 751,30

13

2 930,32

2 991,26

3 053,46

3 116,96

3 181,78

3 247,95

3 315,50

III

12

3 751,25

3 829,25

3 908,88

3 990,16

4 073,14

4 157,84

4 244,30

11

3 315,47

3 384,41

3 454,79

3 526,63

3 599,97

3 674,83

3 751,25

10

2 930,32

2 991,25

3 053,45

3 116,95

3 181,77

3 247,93

3 315,47

9

2 589,91

2 643,76

2 698,74

2 754,86

2 812,14

2 870,62

2 930,32

8

2 289,04

2 336,64

2 385,23

2 434,83

2 485,46

2 537,15

2 589,91

II

7

2 589,84

2 643,71

2 698,70

2 754,83

2 812,12

2 870,61

2 930,32

6

2 288,93

2 336,53

2 385,13

2 434,74

2 485,38

2 537,07

2 589,84

5

2 022,97

2 065,05

2 108,00

2 151,84

2 196,60

2 242,29

2 288,93

4

1 787,92

1 825,11

1 863,07

1 901,82

1 941,37

1 981,75

2 022,97

I

3

2 202,57

2 248,29

2 294,95

2 342,58

2 391,20

2 440,82

2 491,48

2

1 947,17

1 987,58

2 028,83

2 070,94

2 113,92

2 157,79

2 202,57

1

1 721,38

1 757,11

1 793,57

1 830,80

1 868,79

1 907,58

1 947,17

Articolo 12

Con effetto dal 1o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

781,31 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia,

463,22 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 13

Con effetto dal 1o luglio 2007, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 934,31 EUR, il limite superiore a 1 868,61 EUR e la riduzione forfettaria a 849,38 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1o luglio 2007, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) sono fissate a 356,04, 537,38, 587,56 e 801,03 EUR.

Articolo 15

Con effetto dal 1o luglio 2007, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio (3) si applica il coefficiente 5,139465.

Articolo 16

Con effetto dal 1o luglio 2007, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

1.7.2007

Scatti

Gradi

1

2

3

4

5

6

7

8

16

15 761,93

16 424,26

17 114,43

17 114,43

17 114,43

17 114,43

 

 

15

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 547,14

15 761,93

16 424,26

 

 

14

12 312,60

12 829,99

13 369,12

13 741,07

13 930,91

14 516,30

15 126,30

15 761,93

13

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 144,81

12 312,60

 

 

 

12

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 733,99

10 882,28

11 339,57

11 816,07

12 312,60

11

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 487,05

9 618,12

10 022,29

10 443,43

10 882,28

10

7 513,30

7 829,02

8 158,00

8 384,97

8 500,81

8 858,03

9 230,25

9 618,12

9

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 410,91

7 513,30

 

 

 

8

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 550,01

6 640,50

6 919,54

7 210,31

7 513,30

7

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 789,12

5 869,09

6 115,72

6 372,71

6 640,50

6

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 116,61

5 187,30

5 405,28

5 632,41

5 869,09

5

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 522,23

4 584,71

4 777,36

4 978,11

5 187,30

4

3 581,39

3 731,89

3 888,71

3 996,90

4 052,11

4 222,39

4 399,82

4 584,71

3

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 532,59

3 581,39

3 731,89

3 888,71

4 052,11

2

2 797,64

2 915,20

3 037,71

3 122,22

3 165,35

3 298,37

3 436,97

3 581,39

1

2 472,65

2 576,55

2 684,82

2 759,52

2 797,64

 

 

 

Articolo 17

Con effetto dal 1o luglio 2007, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.12.2007

319,27

1.1.2008-31.12.2008

333,19

Articolo 18

Con effetto dal 1o luglio 2007, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15, primo comma, dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.2007-31.8.2007

50,86

1.9.2007-31.8.2008

67,83

Articolo 19

Con effetto dal 1o luglio 2007, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell’allegato VII dello statuto in vigore prima del 1o maggio 2004 è fissato a:

122,83 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5,

188,31 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

J. SILVA


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 337/2007 (GU L 90 del 30.3.2007, pag. 1).

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l’ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1873/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 61).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).


Top