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Document 32007R1025

    Regolamento (CE) n. 1025/2007 della Commissione, del 3 settembre 2007 , recante ottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    GU L 231 del 4.9.2007, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1025/oj

    4.9.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 231/4


    REGOLAMENTO (CE) N. 1025/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 3 settembre 2007

    recante ottantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 27 agosto 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I.

    (3)

    Il presente regolamento deve entrare immediatamente in vigore per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 settembre 2007.

    Per la Commissione

    Eneko LANDÁBURU

    Direttore generale delle Relazioni esterne


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 996/2007 (GU L 224 del 29.8.2007, pag. 3).


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

    La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

    «Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud). Indirizzo: località Zayane, città di Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Data di nascita: 20.4.1970. Luogo di nascita: Meftah, Wilaya di Blida, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) membro dell'organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, b) il tribunale di Tizi-Ouzou (Algeria) ha emesso un mandato di cattura il 15.1.2005 e lo ha condannato in contumacia all'ergastolo il 21.3.2007, c) nome completo del padre: Rabah Droukdel, d) nome completo della madre: Z’hour Zdigha.»


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