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Document 32007R0552

    Regolamento (CE) n. 552/2007 della Commissione, del 22 maggio 2007 , che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento

    GU L 131 del 23.5.2007, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 11/04/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/552/oj

    23.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 131/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 552/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 22 maggio 2007

    che stabilisce l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro nel settore dell'olio d'oliva e fissa, per il 2007, i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, e che modifica il suddetto regolamento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l'articolo 64, paragrafo 2, l'articolo 70, paragrafo 2, l'articolo 110 decies, paragrafi 3 e 4, l'articolo 143 ter, paragrafo 3 e l'articolo 145, lettera i),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Per gli Stati membri che attuano nel 2007 il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio per ciascuno dei pagamenti di cui agli articoli da 66 a 69 dello stesso regolamento, alle condizioni previste al titolo III, capitolo 5, sezione 2, del regolamento medesimo.

    (2)

    Per gli Stati membri che si avvalgono nel 2007 dell'opzione di cui all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare per il 2007 i massimali di bilancio applicabili ai pagamenti diretti esclusi dal regime di pagamento unico.

    (3)

    È opportuno modificare l'importo massimo dell'aiuto per gli oliveti di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in funzione della riduzione del valore del coefficiente di cui al terzo comma della stessa disposizione, nonché della trattenuta applicata ai sensi del paragrafo 4 del suddetto articolo, notificati dagli Stati membri interessati. Occorre adeguare di conseguenza i massimali nazionali indicati nell'allegato VIII bis del suddetto regolamento.

    (4)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare i massimali di bilancio del regime di pagamento unico per il 2007 una volta detratti, dai massimali di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003, i massimali fissati per i pagamenti di cui agli articoli da 66 a 70 del medesimo regolamento.

    (5)

    Per gli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno fissare le dotazioni finanziarie annue per il 2007, in conformità dell'articolo 143 ter, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

    (6)

    Per motivi di chiarezza, è opportuno pubblicare gli importi massimi dei fondi messi a disposizione degli Stati membri che applicheranno nel 2007 il regime del pagamento unico per superficie, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero, ai sensi dell'articolo 143 ter bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, sulla base delle loro comunicazioni.

    (7)

    È opportuno stabilire l'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati dalle organizzazioni di operatori riconosciute nel settore dell'olio di oliva, in funzione del coefficiente di prelievo di cui all'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, notificato dagli Stati membri interessati.

    (8)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (9)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   I massimali di bilancio per il 2007, di cui agli articoli da 66 a 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato I del presente regolamento.

    2.   I massimali di bilancio per il 2007, di cui all'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato II del presente regolamento.

    3.   I massimali di bilancio per il 2007, per il regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato III del presente regolamento.

    4.   Le dotazioni finanziarie annue per il 2007 di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelle indicate nell'allegato V del presente regolamento.

    5.   Gli importi massimi dei fondi messi a disposizione della Repubblica ceca, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e della Slovacchia, per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero nel 2007, di cui all'articolo 143 ter bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, sono quelli indicati nell'allegato V del presente regolamento.

    Articolo 2

    L'importo massimo del contributo comunitario al finanziamento dei programmi di lavoro elaborati da operatori riconosciuti nel settore dell'olio d'oliva, ai sensi dell'articolo 110 decies, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è fissato come segue:

    milioni di EUR

    Grecia

    11,098

    Francia

    0,576

    Italia

    35,991

    Articolo 3

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è modificato come segue.

    1)

    All'articolo 110 decies, paragrafo 3, primo comma, la tabella è sostituita dalla tabella seguente:

    milioni di EUR

    Spagna

    103,14

    Cipro

    2,93»

    2)

    Nell'allegato VIII bis, le colonne relative a Malta e alla Slovenia sono sostituite dalle seguenti:

    «Anno civile

    Malta

    Slovenia

    2005

    670

    35 800

    2006

    830

    44 184

    2007

    1 668

    59 026

    2008

    2 085

    73 618

    2009

    2 502

    87 942

    2010

    2 919

    101 959

    2011

    3 336

    115 976

    2012

    3 753

    129 993

    2013

    4 170

    144 110

    2014

    4 170

    144 110

    2015

    4 170

    144 110

    2016 e anni successivi

    4 170

    144 110»

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).


    ALLEGATO I

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DEGLI ARTICOLI DA 66 A 69 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Esercizio 2007

    (migliaia di EUR)

     

    BE

    DK

    DE

    EL

    ES

    FR

    IT

    NL

    AT

    PT

    SI

    FI

    SE

    UK

     

    Fiandre

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Scozia

    Pagamenti per superficie per i seminativi

     

     

     

     

     

    372 670

    1 154 046

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pagamento supplementare per il grano duro

     

     

     

     

     

    42 025

    14 820

     

     

     

     

     

     

     

     

    Premio per vacca nutrice

    77 565

     

     

     

     

    260 242

    733 137

     

     

    70 578

    79 031

     

     

     

     

    Supplemento al premio per vacca nutrice

    19 389

     

     

     

     

    26 911

    1 279

     

     

    99

    9 503

     

     

     

     

    Premio speciale per i bovini

     

     

    33 085

     

     

     

     

     

     

     

     

    5 038

    24 420

    37 446

     

    Premio all'abbattimento, animali adulti

     

     

     

     

     

    47 175

    101 248

     

    62 200

    17 348

    8 657

     

     

     

     

    Premio all'abbattimento, vitelli

     

    6 384

     

     

     

    560

    79 472

     

    40 300

    5 085

    946

     

     

     

     

    Premio per pecora e per capra

     

     

    855

     

     

    183 499

     

     

     

     

    21 892

    346

    600

     

     

    Premio per pecora

     

     

     

     

     

     

    66 455

     

     

     

     

     

     

     

     

    Premio supplementare per pecora e per capra

     

     

     

     

     

    55 795

     

     

     

     

    7 184

    119

    200

     

     

    Premio supplementare per pecora

     

     

     

     

     

     

    19 572

     

     

     

     

     

     

     

     

    Aiuto per superficie per il luppolo

     

     

     

    2 277

     

     

    98

     

     

    27

     

    99

     

     

     

    Articolo 69, tutti i settori

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    3 398

     

    Articolo 69, seminativi

     

     

     

     

    47 323

     

     

    141 712

     

     

    1 878

     

    5 840

     

     

    Articolo 69, riso

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    150

     

     

     

     

    Articolo 69, carni bovine

     

     

     

     

    8 810

    54 966

     

    28 674

     

     

    1 684

    2 970

    10 118

     

    29 800

    Articolo 69, carni ovine e caprine

     

     

     

     

    12 615

     

     

    8 665

     

     

    616

     

     

     

     

    Articolo 69, cotone

     

     

     

     

     

    13 432

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Articolo 69, olio di oliva

     

     

     

     

    22 196

     

     

     

     

     

    5 658

     

     

     

     

    Articolo 69, tabacco

     

     

     

     

    7 578

    2 353

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Articolo 69, zucchero

     

     

     

     

    2 246

    17 568

     

    8 160

     

     

    1 104

     

     

     

     

    Articolo 69, prodotti lattiero-caseari

     

     

     

     

     

    19 763

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    ALLEGATO II

    MASSIMALI DI BILANCIO PER I PAGAMENTI DIRETTI DA EROGARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Esercizio 2007

    (migliaia di EUR)

     

    Belgio

    Grecia

    Spagna

    Francia

    Italia

    Paesi Bassi

    Portogallo

    Finlandia

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera a)

    Aiuto alle sementi

    1 397

    1 400

    10 347

    2 310

    13 321

    726

    272

    1 150

    Articolo 70, paragrafo 1, lettera b)

    Pagamenti per i seminativi

     

     

    23

     

     

     

     

     

    Aiuto per i legumi da granella

     

     

    1

     

     

     

     

     

    Pagamento specifico per il riso

     

     

     

    3 053

     

     

     

     

    Aiuto per il tabacco

     

     

     

     

     

     

    166

     


    ALLEGATO III

    MASSIMALI DI BILANCIO PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO

    Esercizio 2007

    (migliaia di EUR)

    Stato membro

     

    Belgio

    488 660

    Danimarca

    987 356

    Germania

    5 693 330

    Grecia

    2 069 049

    Spagna

    3 542 583

    Francia

    6 107 448

    Irlanda

    1 337 919

    Italia

    3 612 988

    Lussemburgo

    37 051

    Malta

    1 668

    Paesi Bassi

    730 632

    Austria

    643 956

    Portogallo

    432 636

    Slovenia

    50 454

    Finlandia

    521 285

    Svezia

    714 201

    Regno Unito

    3 931 186


    ALLEGATO IV

    DOTAZIONI FINANZIARIE ANNUE PER IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO PER SUPERFICIE

    Esercizio 2007

    (migliaia di EUR)

    Stato membro

     

    Bulgaria

    202 097

    Repubblica ceca

    355 384

    Estonia

    40 503

    Cipro

    19 439

    Lettonia

    55 815

    Lituania

    147 781

    Ungheria

    509 562

    Polonia

    1 145 834

    Romania

    440 635

    Repubblica slovacca

    147 342


    ALLEGATO V

    IMPORTI MASSIMI DEI FONDI MESSI A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI PER LA CONCESSIONE DEL PAGAMENTO DISTINTO PER LO ZUCCHERO DI CUI ALL'ARTICOLO 143 ter bis DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003

    Esercizio 2007

    (migliaia di EUR)

    Stato membro

     

    Repubblica ceca

    24 490

    Lettonia

    5 164

    Lituania

    8 012

    Ungheria

    31 986

    Polonia

    122 906

    Romania

    1 930

    Repubblica slovacca

    14 762


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