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Document 32007R0507

    Regolamento (CE) n. 507/2007 della Commissione, dell' 8 maggio 2007 , recante settantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    GU L 119 del 9.5.2007, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/507/oj

    9.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 119/27


    REGOLAMENTO (CE) N. 507/2007 DELLA COMMISSIONE

    dell'8 maggio 2007

    recante settantaseiesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 24 aprile 2007, il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato I,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

    Per la Commissione

    Eneko LANDÁBURU

    Direttore generale delle Relazioni esterne


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione (GU L 116 del 4.5.2007, pag. 5).


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

    1)

    La voce «Dr. Abdul Latif Saleh [alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Dr. Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese. Passaporto giordano n. D366 871.» dell'elenco «Persone fisiche» è sostituita dalla seguente:

    «Abdul Latif Saleh [alias a) Abdul Latif A.A. Saleh, b) Abdyl Latif Saleh, c) Abd al-Latif Saleh, d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein, e) Abd al-Latif Salih, f) Abu Amir]. Titolo: Dr. Indirizzo: ultima residenza nota: Emirati arabi uniti. Data di nascita: 5.3.1957. Luogo di nascita: Baghdad, Iraq. Nazionalità: a) giordana, b) albanese (dal 1992). Passaporto n.: a) D366 871 (passaporto giordano), b) 314772 (passaporto albanese rilasciato l'8.3.1993, c) 0334695 (passaporto albanese rilasciato l'1.12.1995). Altre informazioni: espulso dall'Albania nel 1999.»

    2)

    La voce «Gruppo salafista per la predicazione e il combattimento (GSPC) (alias Groupe Salafiste pour la Prédiction et le Combat)» dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è sostituita dalla seguente:

    «The Organization of Al-Qaida in the Islamic Maghreb (alias a) Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), b) Le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC), c) Salafist Group For Call and Combat.»


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