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Document 32007R0412
Commission Regulation (EC) No 412/2007 of 16 April 2007 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 412/2007 della Commissione, del 16 aprile 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 101 del 18.4.2007, p. 6–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
18.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 101/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 412/2007 DELLA COMMISSIONE
del 16 aprile 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso. |
(2) |
La decisione 2007/235/PESC del Consiglio (2) modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
(3) |
Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come stabilito nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2007.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 236/2007 della Commissione (GU L 66 del 6.3.2007, pag. 14).
(2) Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2007/120/PESC (GU L 51 del 20.2.2007, pag. 25).
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:
1) |
sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
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2) |
sono apportate le seguenti modifiche:
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