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Document 32007R0236
Commission Regulation (EC) No 236/2007 of 2 March 2007 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 236/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 236/2007 della Commissione, del 2 marzo 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 66 del 6.3.2007, p. 14–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
6.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 66/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 236/2007 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2007
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l’elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso. |
(2) |
La posizione comune 2007/120/PESC del 19 febbraio 2007 (2) modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
(3) |
Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2007.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 51 del 20.2.2007, pag. 25.
(3) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue.
1) |
È aggiunta la seguente persona fisica: «Mavhaire, Dzikamai; membro del Comitato del Politburo dello ZANU (PF)». |
2) |
Sono depennate le seguenti persone fisiche:
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3) |
Sono apportate le seguenti modifiche:
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