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Document 32007L0004

    Direttiva 2007/4/CE della Commissione, del 2 febbraio 2007 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 28 del 3.2.2007, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 56M del 29.2.2008, p. 17–21 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; abrogato da 32011R1007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/4/oj

    3.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 28/14


    DIRETTIVA 2007/4/CE DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2007

    che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (2), dispone che l'etichetta indichi la composizione in fibre dei prodotti tessili e che siano effettuati, mediante analisi, controlli della conformità dei prodotti in questione alle indicazioni di composizione riportate sull'etichetta.

    (2)

    La direttiva 96/73/CE prevede metodi uniformi di analisi quantitativa delle mischie binarie di fibre tessili.

    (3)

    In base alle recenti conclusioni del gruppo di lavoro tecnico la direttiva 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico mediante l'aggiunta della fibra elastolefina nell'elenco delle fibre di cui agli allegati I e II di tale direttiva.

    (4)

    È quindi necessario definire metodi di analisi uniformi per l'elastolefina.

    (5)

    La direttiva 96/73/CE deve pertanto essere modificata di conseguenza.

    (6)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 febbraio 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/2/CE della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 10).

    (2)  GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/3/CE della Commissione (GU L 5 del 10.1.2006, pag. 14).


    ALLEGATO

    L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue.

    1)

    Il capitolo 1, sezione I, è modificato come segue:

    a)

    al punto I.3 «Materiale necessario», sono aggiunte le seguenti voci:

    «I.3.2.4.

    Acetone.

    I.3.2.5.

    Acido ortofosforico.

    I.3.2.6.

    Urea.

    I.3.2.7.

    Bicarbonato di sodio.»;

    b)

    il testo del punto I.6 «Trattamento preliminare del campione ridotto» è sostituito dal seguente:

    «Qualora sia presente un elemento che non deve essere preso in considerazione per il calcolo delle percentuali (articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile) si comincerà con l'eliminarlo mediante un metodo appropriato che non intacchi nessuno dei componenti fibrosi.

    A tale scopo le materie non fibrose estraibili con etere di petrolio e con acqua sono eliminate trattando il campione ridotto, seccato all'aria, in un apparecchio di estrazione Soxhlet con etere di petrolio per un'ora, per un minimo di sei cicli all'ora. Lasciar evaporare l'etere di petrolio dal campione, che viene poi estratto per trattamento diretto mediante immersione in acqua a temperatura ambiente per un'ora, seguita da immersione in acqua a 65 ± 5 °C ancora per un'ora, agitando di tanto in tanto. Usare un rapporto di bagno 1:100. Eliminare l'eccesso di acqua dal campione mediante spremitura, aspirazione o centrifugazione e successivamente lasciare essiccare il campione all'aria.

    Nel caso dell'elastolefina o di mischie di fibre contenenti elastolefina e altre fibre (lana, pelo animale, seta, cotone, lino, canapa, iuta, abaca, alfa, cocco, ginestra, ramiè, sisal, cupro, modal, proteica, viscosa, acrilica, poliammide o nylon, poliestere, elastomultiestere), la procedura sopradescritta deve essere leggermente modificata in quanto l'etere di petrolio va sostituito con l'acetone.

    Nel caso di mischie binarie contenenti elastolefina e acetato, applicare come trattamento preliminare la procedura di seguito descritta. Procedere all'estrazione del campione per 10 minuti a 80 °C con una soluzione contenente 25 g/l di acido ortofosforico al 50 % e 50 g/l di urea, con un rapporto di bagno di 1:100. Lavare il campione in acqua, poi scolare e lavarlo in una soluzione di bicarbonato di sodio allo 0,1 % e infine lavarlo con cura in acqua.

    Nei casi in cui le materie non fibrose non possano essere estratte mediante etere di petrolio e acqua, eliminarle sostituendo il procedimento in acqua sopradescritto con un procedimento appropriato che non alteri sostanzialmente nessuno dei componenti fibrosi. Tuttavia per alcune fibre vegetali naturali gregge (iuta o cocco, per esempio) va rilevato che il normale trattamento preliminare con etere di petrolio e acqua non elimina tutte le sostanze non fibrose naturali; non si applicano comunque trattamenti preliminari aggiuntivi, a meno che il campione non contenga appretti non solubili in etere di petrolio e acqua.

    I rapporti di analisi devono descrivere dettagliatamente i metodi di trattamento preliminare adottati.»

    2)

    Il capitolo 2 è modificato come segue:

    a)

    la tabella «Metodi particolari — Tabella ricapitolativa» è sostituita dalla seguente:

    «2.   METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA

    MetodO

    Campo di applicazione

    Reattivo

    Componente solubile

    Componente insolubile

    N. 1

    Acetato

    Determinate altre fibre

    Acetone

    N. 2

    Determinate fibre proteiche

    Determinate altre fibre

    Ipoclorito

    N. 3

    Viscosa, cupro o determinati tipi di modal

    Cotone o elastolefina

    Acido formico e cloruro di zinco

    N. 4

    Poliammide o nylon

    Determinate altre fibre

    Acido formico all'80 % m/m

    N. 5

    Acetato

    Triacetato o elastolefina

    Alcol benzilico

    N. 6

    Triacetato o polilattide

    Determinate altre fibre

    Diclorometano

    N. 7

    Determinate fibre cellulosiche

    Poliestere, elastomultiestere o elastolefina

    Acido solforico al 75 % m/m

    N. 8

    Fibre acriliche, determinate fibre modacriliche o clorofibre

    Determinate altre fibre

    Dimetilformammide

    N. 9

    Determinate clorofibre

    Determinate altre fibre

    Bisolfuro di carbonio/acetone, 55,5/44,5 v/v

    N. 10

    Acetato

    Determinate clorofibre o elastolefina

    Acido acetico glaciale

    N. 11

    Seta

    Lana, peli o elastolefina

    Acido solforico al 75 % m/m

    N. 12

    Iuta

    Determinate fibre animali

    Metodo mediante dosaggio dell'azoto

    N. 13

    Polipropilene

    Determinate altre fibre

    Xilene

    N. 14

    Determinate altre fibre

    Clorofibre(omopolimeri del cloruro di vinile) o elastolefina

    Procedimento all'acido solforico concentrato

    N. 15

    Clorofibre, determinate fibre modacriliche, determinate fibre di elastan, acetati, triacetati

    Determinate altre fibre

    Cicloesanone»

    b)

    il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito dal seguente:

    «2.

    lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), lino (7), canapa (8), iuta (9), abaca (10), alfa (11), cocco (12), saggina (13), ramiè (14), sisal (15), cupro (21), modal (22), proteina (23), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

    Questo metodo non si applica mai alle fibre di acetato deacetilate in superficie.»;

    c)

    il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    cotone (5), cupro (21), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibre (27), poliammide o nylon (30), poliestere (34), polipropilene (36), elastan (42), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

    Se sono presenti differenti fibre proteiche, il metodo consente di determinare la loro quantità complessiva ma non le singole percentuali.»;

    d)

    il punto 1.2 del metodo n. 3 è sostituito dal seguente:

    «2.

    cotone (5) ed elastolefina (46).»;

    e)

    il punto 5 del metodo n. 3 è sostituito dal seguente:

    «5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

    Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 1,02 per il cotone e 1,00 per l'elastolefina.»;

    f)

    Il punto 1.2 del metodo n. 4 è sostituito dal seguente:

    «2.

    lana (1), pelo animale (2 e 3), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), clorofibra (27), poliestere (34), polipropilene (36), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

    Come precedentemente indicato, questo metodo è applicabile anche alle mischie con lana, ma quando la proporzione di quest'ultima supera il 25 %, si dovrà applicare il metodo n. 2, che prevede la dissoluzione della lana in soluzione di sodio ipoclorito alcalino.»;

    g)

    il punto 1 del metodo n. 5 è sostituito dal seguente:

    «1.   CAMPO DI APPLICAZIONE

    Questo metodo si applica, previa eliminazione delle materie non fibrose, alle mischie binarie di:

    acetato (19)

    con

    triacetato (24) ed elastolefina (46).»;

    h)

    il metodo n. 6 è modificato come segue:

    i)

    il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), fibra acrilica (26), poliammide o nylon (30), poliestere (34), fibra di vetro (43), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

    Nota

    Le fibre di triacetato parzialmente saponificate da un appretto speciale non sono più completamente solubili nel reattivo. In questi casi il metodo non è applicabile.»;

    ii)

    il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

    Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 1,00 salvo nel caso del poliestere, dell'elastomultiestere e dell'elastolefina, per i quali il valore di “d” è 1,01.»;

    i)

    il punto 1.2 del metodo n. 7 è sostituito dal seguente:

    «2.

    poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).»;

    j)

    il punto 1.2 del metodo n. 8 è sostituito dal seguente:

    «2.

    lana (1), pelo animale (2 e 3), seta (4), cotone (5), cupro (21), modal (22), viscosa (25), poliammide o nylon (30), poliestere (34), elastomultiestere (45) ed elastolefina (46).

    Si applica parimenti alle fibre acriliche e a determinate modacriliche tinte con coloranti premetallizzati, ma non a quelle trattate con coloranti al cromo.»;

    k)

    il punto 1.2 del metodo n. 10 è sostituito dal seguente:

    «2.

    determinate clorofibre (27), segnatamente policloruri di vinile, surclorurati o no, ed elastolefina (46).»;

    l)

    il metodo n. 11 è modificato come segue:

    i)

    il punto 1.2 è sostituito dal seguente:

    «2.

    lana (1), pelo animale (2 e 3) ed elastolefina (46).»;

    ii)

    il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   CALCOLO ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI

    Calcolare i risultati nel modo descritto nelle considerazioni generali. Il valore di “d” è 0,985 per la lana e 1,00 per l'elastolefina.»;

    m)

    il metodo n. 14 è modificato come segue:

    i)

    il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

    «1.

    clorofibre (27) a base di omopolimeri del cloruro di vinile, surclorurati o no, ed elastolefina (46)

    con»;

    ii)

    il punto 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   PRINCIPIO

    Le fibre diverse dalle clorofibre o dall'elastolefina (ovvero le fibre di cui al punto 1.2) sono eliminate da una massa secca nota della mischia, per dissoluzione nell'acido solforico concentrato (densità relativa 1,84 a 20 °C). Il residuo, costituito dalla clorofibra o dall'elastolefina, è raccolto, lavato, seccato e pesato; la massa del residuo, eventualmente corretta, viene espressa come percentuale della massa secca della mischia. La percentuale della seconda fibra componente si ottiene per differenza.»


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