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Document 32006R2011

    Regolamento (CE) n. 2011/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

    GU L 384 del 29.12.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 352M del 31.12.2008, p. 945–951 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2015; abrog. impl. da 32015R2284

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2011/oj

    29.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 384/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 2011/2006 DEL CONSIGLIO

    del 19 dicembre 2006

    recante adattamento, a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, del regolamento (CE) n. 318/2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e del regolamento (CE) n. 320/2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «l'atto di adesione del 2005»), in particolare l'articolo 20, in combinato disposto con l'allegato IV e l'articolo 56,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli apicoltori (1), modificava, tra l'altro, le disposizioni sui massimali di aiuto per le sementi a seguito dell'adesione del 2004 e introduceva il sostegno diretto a favore degli agricoltori nel settore dello zucchero. Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (2), ha previsto le norme comuni relative all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero applicabili a partire dalla campagna di commercializzazione 2006/2007. Il regolamento (CE) n. 320/2006 (3) ha istituito un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità.

    (2)

    È opportuno adattare le suddette norme generali per permetterne l'attuazione in Bulgaria e Romania a partire dalla data dell'adesione di tali paesi all'Unione europea.

    (3)

    Per permettere alla Bulgaria e alla Romania di beneficiare delle misure di sostegno nel settore dello zucchero previste dal regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno modificare i massimali nazionali per la Bulgaria e la Romania tenendo conto dell'aiuto supplementare. Per dare alla Bulgaria e alla Romania la possibilità di concedere il sostegno diretto per lo zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto, è opportuno modificare i massimali nazionali degli importi di riferimento dello zucchero. Per applicare le disposizioni relative al pagamento distinto dello zucchero in Bulgaria e Romania, è opportuno adeguare conseguentemente i periodi di attuazione.

    (4)

    Al fine di consentire alla Bulgaria e alla Romania di integrare l'aiuto per le sementi nei regimi di sostegno di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, è opportuno aggiungere la Bulgaria e la Romania all'elenco dei paesi oggetto di tale misura.

    (5)

    L'atto di adesione del 2005 e il presente regolamento modificano il regolamento (CE) n. 1782/2003 e tali modifiche dovrebbero entrare in vigore alla stessa data. È opportuno precisare l'ordine di applicazione di tali modifiche per ragioni di certezza del diritto.

    (6)

    Ai fini dell'applicazione in Bulgaria e Romania dei dispositivi relativi al regime di quote di produzione per lo zucchero, l'isoglucosio e lo sciroppo di inulina nonché il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione come disposto dal regolamento (CE) n. 318/2006 è opportuno aggiungere questi paesi all'elenco dei paesi che beneficiano di tali misure e adottare inoltre ulteriori adattamenti a tale regolamento per tener conto della situazione specifica della Bulgaria e della Romania.

    (7)

    Per consentire agli operatori della Bulgaria e della Romania di partecipare al regime di ristrutturazione del settore di cui al regolamento (CE) n. 320/2006, è necessario adattare tale regolamento.

    (8)

    Occorre pertanto modificare i regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 318/2006 e (CE) n. 320/2006,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003, come modificato, tra l'altro, dall'atto di adesione del 2005, è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 71 quater, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

    «Nel caso della Bulgaria e della Romania, la tabella degli incrementi prevista all'articolo 143 bis si applica per lo zucchero e la cicoria.»;

    2)

    l'articolo 143 ter bis è modificato come segue:

    a)

    nel paragrafo 1 il testo che segue la prima frase è sostituito dal seguente:

    «Tale pagamento è concesso con riferimento a un periodo rappresentativo, che può essere diverso per ciascun prodotto, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi dagli Stati membri entro il 30 aprile 2006, e in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

    i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006,

    i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001, o, secondo i casi, del regolamento (CE) n. 318/2006,

    il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 o, secondo i casi, dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

    Tuttavia, se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, tale campagna è sostituita dalla campagna 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2006/2007 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

    Nel caso della Bulgaria e della Romania:

    a)

    la data del 30 aprile 2006 di cui al primo comma è sostituita dal 15 febbraio 2007;

    b)

    il pagamento distinto per lo zucchero può essere concesso per gli anni dal 2007 al 2011;

    c)

    il periodo rappresentativo di cui al primo comma, che copre una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008, può essere diverso per ciascun prodotto;

    d)

    se il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2007/2008, tale campagna è sostituita dalla campagna 2006/2007 per gli agricoltori interessati da una rinuncia di quota effettuata nel corso della campagna 2007/2008 a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.»;

    b)

    dopo il paragrafo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

    «3 bis.   Per il 2007, per la Bulgaria e la Romania, la data del 31 marzo di cui al paragrafo 3 è sostituita dal 15 febbraio 2007.»;

    3)

    gli allegati VII, VIII bis e XI bis sono modificati in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 318/2006 è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 7, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

    «Ai fini del presente paragrafo, nel caso della Bulgaria e della Romania la campagna di commercializzazione è la campagna 2006/2007.»;

    2)

    all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, alla quota totale di isoglucosio fissata nell'allegato III è aggiunta una quota supplementare di 100 000 tonnellate di isoglucosio. Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009, alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 100 000 tonnellate. Tale aumento non riguarda la Bulgaria e la Romania.

    Per ciascuna delle campagne di commercializzazione 2007/2008 e 2008/2009 alla quota di isoglucosio della campagna precedente è aggiunta un'ulteriore quota di isoglucosio di 11 045 tonnellate per la Bulgaria e di 1 966 tonnellate per la Romania.

    Gli Stati membri assegnano alle imprese le quote supplementari in proporzione alle quote di isoglucosio loro assegnate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2.»;

    3)

    all'articolo 29, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   In deroga all'articolo 19, paragrafo 1, è fissato un fabbisogno tradizionale comunitario di approvvigionamento di zucchero destinato alla raffinazione di 2 324 735 tonnellate per campagna di commercializzazione, espresse in zucchero bianco.

    Nel corso delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento è ripartito come segue:

    198 748 tonnellate per la Bulgaria,

    296 627 tonnellate per la Francia,

    291 633 tonnellate per il Portogallo,

    329 636 tonnellate per la Romania,

    19 585 tonnellate per la Slovenia,

    59 925 tonnellate per la Finlandia,

    1 128 581 tonnellate per il Regno Unito.»;

    4)

    il testo dell'allegato III è sostituito da quello figurante nell'allegato II del presente regolamento.

    Articolo 3

    All'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 320/2006, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

    «Ogni impresa produttrice di zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, alla quale sia stata assegnata una quota entro il 1oluglio 2006, oppure entro il 31 gennaio 2007 nel caso della Bulgaria e della Romania, può beneficiare di un aiuto alla ristrutturazione per tonnellata di quota rinunciata, a condizione che in una delle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 o 2009/2010:».

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2007 con riserva di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. KORKEAOJA


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1405/2006 (GU L 265 del 26.9.2006, pag. 1).

    (2)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1585/2006 della Commissione (GU L 294 del 25.10.2006, pag. 19).

    (3)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.


    ALLEGATO I

    Gli allegati VII, VIII bis e XI bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono modificati come segue:

    1)

    nell'allegato VII, punto K2, la tabella 1 è sostituita dalla seguente:

    «Tabella 1

    Massimali per gli importi da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori

    (migliaia di EUR)

    Stato membro

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    2013

    2014

    2015

    2016 e anni successivi

    Belgio

    47 429

    60 968

    74 508

    81 752

    81 752

    81 752

    81 752

    81 752

    81 752

    81 752

    81 752

    Bulgaria

    84

    121

    154

    176

    220

    264

    308

    352

    396

    440

    Repubblica ceca

    27 851

    34 319

    40 786

    44 245

    44 245

    44 245

    44 245

    44 245

    44 245

    44 245

    44 245

    Danimarca

    19 314

    25 296

    31 278

    34 478

    34 478

    34 478

    34 478

    34 478

    34 478

    34 478

    34 478

    Germania

    154 974

    203 607

    252 240

    278 254

    278 254

    278 254

    278 254

    278 254

    278 254

    278 254

    278 254

    Grecia

    17 941

    22 455

    26 969

    29 384

    29 384

    29 384

    29 384

    29 384

    29 384

    29 384

    29 384

    Spagna

    60 272

    74 447

    88 621

    96 203

    96 203

    96 203

    96 203

    96 203

    96 203

    96 203

    96 203

    Francia

    152 441

    199 709

    246 976

    272 259

    272 259

    272 259

    272 259

    272 259

    272 259

    272 259

    272 259

    Irlanda

    11 259

    14 092

    16 925

    18 441

    18 441

    18 441

    18 441

    18 441

    18 441

    18 441

    18 441

    Italia

    79 862

    102 006

    124 149

    135 994

    135 994

    135 994

    135 994

    135 994

    135 994

    135 994

    135 994

    Lettonia

    4 219

    5 164

    6 110

    6 616

    6 616

    6 616

    6 616

    6 616

    6 616

    6 616

    6 616

    Lituania

    6 547

    8 012

    9 476

    10 260

    10 260

    10 260

    10 260

    10 260

    10 260

    10 260

    10 260

    Ungheria

    26 105

    31 986

    37 865

    41 010

    41 010

    41 010

    41 010

    41 010

    41 010

    41 010

    41 010

    Paesi Bassi

    41 743

    54 272

    66 803

    73 504

    73 504

    73 504

    73 504

    73 504

    73 504

    73 504

    73 504

    Austria

    18 971

    24 487

    30 004

    32 955

    32 955

    32 955

    32 955

    32 955

    32 955

    32 955

    32 955

    Polonia

    99 135

    122 906

    146 677

    159 392

    159 392

    159 392

    159 392

    159 392

    159 392

    159 392

    159 392

    Portogallo

    3 940

    4 931

    5 922

    6 452

    6 452

    6 452

    6 452

    6 452

    6 452

    6 452

    6 452

    Romania

    1 930

    2 781

    3 536

    4 041

    5 051

    6 062

    7 072

    8 082

    9 093

    10 103

    Slovenia

    2 284

    2 858

    3 433

    3 740

    3 740

    3 740

    3 740

    3 740

    3 740

    3 740

    3 740

    Slovacchia

    11 813

    14 762

    17 712

    19 289

    19 289

    19 289

    19 289

    19 289

    19 289

    19 289

    19 289

    Finlandia

    8 255

    10 332

    12 409

    13 520

    13 520

    13 520

    13 520

    13 520

    13 520

    13 520

    13 520

    Svezia

    20 809

    26 045

    31 281

    34 082

    34 082

    34 082

    34 082

    34 082

    34 082

    34 082

    34 082

    Regno Unito

    64 340

    80 528

    96 717

    105 376

    105 376

    105 376

    105 376

    105 376

    105 376

    105 376

    105 376»

    2)

    L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VIII bis

    Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

    (migliaia di EUR)

    Anno civile

    Bulgaria

    Repubblica ceca

    Estonia

    Cipro

    Lettonia

    Lituania

    Ungheria

    Malta

    Polonia

    Romania

    Slovenia

    Slovacchia

    2005

    228 800

    23 400

    8 900

    33 900

    92 000

    350 800

    670

    724 600

    35 800

    97 700

    2006

    294 551

    27 300

    12 500

    43 819

    113 847

    446 305

    830

    980 835

    44 184

    127 213

    2007

    200 384

    377 919

    40 400

    16 300

    60 764

    154 912

    540 286

    1 640

    1 263 706

    441 930

    58 958

    161 362

    2008

    240 521

    469 986

    50 500

    20 400

    75 610

    193 076

    672 765

    2 050

    1 572 577

    530 681

    73 533

    200 912

    2009

    281 154

    559 145

    60 500

    24 500

    90 016

    230 560

    802 610

    2 460

    1 870 392

    621 636

    87 840

    238 989

    2010

    321 376

    644 745

    70 600

    28 600

    103 916

    267 260

    929 210

    2 870

    2 155 492

    710 441

    101 840

    275 489

    2011

    401 620

    730 445

    80 700

    32 700

    117 816

    303 960

    1 055 910

    3 280

    2 440 492

    888 051

    115 840

    312 089

    2012

    481 964

    816 045

    90 800

    36 800

    131 716

    340 660

    1 182 510

    3 690

    2 725 592

    1 065 662

    129 840

    348 589

    2013

    562 308

    901 745

    100 900

    40 900

    145 616

    377 360

    1 309 210

    4 100

    3 010 692

    1 243 272

    143 940

    385 189

    2014

    642 652

    901 745

    100 900

    40 900

    145 616

    377 360

    1 309 210

    4 100

    3 010 692

    1 420 882

    143 940

    385 189

    2015

    722 996

    901 745

    100 900

    40 900

    145 616

    377 360

    1 309 210

    4 100

    3 010 692

    1 598 493

    143 940

    385 189

    2016 e anni successivi

    803 340

    901 745

    100 900

    40 900

    145 616

    377 360

    1 309 210

    4 100

    3 010 692

    1 776 103

    143 940

    385 189»

    3)

    l'allegato XI bis è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO XI bis

    Massimali per gli aiuti alle sementi per i nuovi Stati membri, di cui all'articolo 99, paragrafo 3

    (milioni di EUR)

    Anno civile

    Bulgaria

    Repubblica ceca

    Estonia

    Cipro

    Lettonia

    Lituania

    Ungheria

    Malta

    Polonia

    Romania

    Slovenia

    Slovacchia

    2005

    0,87

    0,04

    0,03

    0,10

    0,10

    0,78

    0,03

    0,56

    0,08

    0,04

    2006

    1,02

    0,04

    0,03

    0,12

    0,12

    0,90

    0,03

    0,65

    0,10

    0,04

    2007

    0,11

    1,17

    0,05

    0,04

    0,14

    0,14

    1,03

    0,04

    0,74

    0,19

    0,11

    0,05

    2008

    0,13

    1,46

    0,06

    0,05

    0,17

    0,17

    1,29

    0,05

    0,93

    0,23

    0,14

    0,06

    2009

    0,15

    1,75

    0,07

    0,06

    0,21

    0,21

    1,55

    0,06

    1,11

    0,26

    0,17

    0,07

    2010

    0,17

    2,04

    0,08

    0,07

    0,24

    0,24

    1,81

    0,07

    1,30

    0,30

    0,19

    0,08

    2011

    0,22

    2,33

    0,10

    0,08

    0,28

    0,28

    2,07

    0,08

    1,48

    0,38

    0,22

    0,09

    2012

    0,26

    2,62

    0,11

    0,09

    0,31

    0,31

    2,33

    0,09

    1,67

    0,45

    0,25

    0,11

    2013

    0,30

    2,91

    0,12

    0,10

    0,35

    0,35

    2,59

    0,10

    1,85

    0,53

    0,28

    0,12

    2014

    0,34

    2,91

    0,12

    0,10

    0,35

    0,35

    2,59

    0,10

    1,85

    0,60

    0,28

    0,12

    2015

    0,39

    2,91

    0,12

    0,10

    0,35

    0,35

    2,59

    0,10

    1,85

    0,68

    0,28

    0,12

    2016

    0,43

    2,91

    0,12

    0,10

    0,35

    0,35

    2,59

    0,10

    1,85

    0,75

    0,28

    0,12

    anni successivi

    0,43

    2,91

    0,12

    0,10

    0,35

    0,35

    2,59

    0,10

    1,85

    0,75

    0,28

    0,12»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO III

    QUOTE NAZIONALI E REGIONALI

    (in t)

    Stati membri o regioni

    (1)

    Zucchero

    (2)

    Isoglucosio

    (3)

    Sciroppo di inulina

    (4)

    Belgio

    819 812

    85 694

    0

    Bulgaria

    4 752

    67 108

    Repubblica ceca

    454 862

    Danimarca

    420 746

    Germania

    3 655 456

    42 360

    Grecia

    317 502

    15 433

    Spagna

    903 843

    98 845

    Francia (continentale)

    3 552 221

    23 755

    0

    Dipartimenti francesi di Oltremare

    480 245

    Irlanda

    0

    Italia

    778 706

    24 301

    Lettonia

    66 505

    Lituania

    103 010

    Ungheria

    401 684

    164 736

    Paesi Bassi

    864 560

    10 891

    0

    Austria

    387 326

    Polonia

    1 671 926

    32 056

    Portogallo (continentale)

    34 500

    11 870

    Regione autonoma delle Azzorre

    9 953

    Romania

    109 164

    11 947

    Slovacchia

    207 432

    50 928

    Slovenia

    52 973

    Finlandia

    146 087

    14 210

    Svezia

    325 700

    Regno Unito

    1 138 627

    32 602

    Totale

    16 907 591

    686 736


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