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Document 32006R1943
Council Regulation (EC) No 1943/2006 of 12 December 2006 amending Regulation (EC) No 876/2002 setting up the Galileo Joint Undertaking
Regolamento (CE) n. 1943/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 876/2002 relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo
Regolamento (CE) n. 1943/2006 del Consiglio, del 12 dicembre 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 876/2002 relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo
GU L 367 del 22.12.2006, p. 21–22
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 200M del 1.8.2007, p. 517–518
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1285
22.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 367/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1943/2006 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 876/2002 relativo alla costituzione dell’impresa comune Galileo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 171,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:
(1) |
L’impresa comune Galileo è stata istituita dal regolamento (CE) n. 876/2002 (3), del 21 maggio 2002, ai fini dell'esecuzione della fase di sviluppo e ai fini della preparazione delle fasi successive del programma Galileo. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 876/2002 prevede che l’impresa comune Galileo è costituita per un periodo di quattro anni che corrispondono alla fase di sviluppo. Tale periodo è stato inizialmente previsto dal 2002 al 2005 compreso. |
(3) |
Tuttavia, allo stadio attuale del programma Galileo, la fase di sviluppo non sarà completata prima della fine del 2008 e questa proroga dell’esistenza dell’impresa comune Galileo oltre il 2006 è inutile e costosa, dato che l’Autorità di vigilanza del GNSS (4) europeo, istituita dal regolamento (CE) n. 1321/2004 (5), del 12 luglio 2004, sarà in grado di riprendere progressivamente nel corso del 2006 e di condurre successivamente a buon fine l’insieme delle attività attualmente esercitate dall'impresa comune Galileo. |
(4) |
Affinché l’Autorità di vigilanza del GNSS europeo possa riprendere le attività dell’impresa comune Galileo in modo ottimale, è tuttavia auspicabile una coesistenza delle due strutture per qualche mese e che l’Autorità di vigilanza del GNSS europeo sia strettamente associata alle attività dell’impresa comune Galileo durante tale periodo. |
(5) |
È quindi opportuno prevedere che l’impresa comune Galileo cessi le sue attività il 31 dicembre 2006. |
(6) |
Inoltre, per correggere lo statuto dell’impresa comune Galileo adottato con il regolamento (CE) n. 876/2002, il quale contiene varie disposizioni erronee o ambigue, detto statuto dovrebbe essere modificato. |
(7) |
Le pertinenti procedure di modifica sono state seguite a norma del regolamento (CE) n. 876/2002. |
(8) |
Il regolamento (CE) n. 876/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel paragrafo 1 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 876/2002 le parole «per un periodo di 4 anni» sono sostituite dalle parole «fino al 31 dicembre 2006».
Articolo 2
Lo statuto dell’impresa comune Galileo allegato al regolamento (CE) n. 876/2002 è modificato come segue:
1) |
l'articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente: «4. I fondi dell'impresa comune sono costituiti dai contributi dei suoi membri. Sono ammessi i conferimenti in natura. Si dovrà fare una valutazione del loro valore e della loro utilità per la realizzazione dei compiti affidati all'impresa comune. I membri fondatori sottoscrivono le loro quote di contributo a concorrenza degli importi indicati nei loro rispettivi impegni, vale a dire 520 milioni di EUR per la Comunità europea e a 50 milioni di EUR per l'Agenzia spaziale europea. Essi possono all'occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo. Immediatamente dopo che la Commissione ha informato il Consiglio dei risultati della procedura di gara d'appalto, il consiglio di amministrazione invita le imprese di cui al paragrafo 3, lettera b), secondo trattino, a sottoscrivere le loro quote. Le imprese sono tenute a sottoscrivere 5 milioni di EUR entro il termine di un anno. Questo importo passa a 250 000 EUR per le imprese che abbiano sottoscritto parte del capitale a titolo individuale o collettivo, che possono essere qualificate piccole o medie imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione del 3 aprile 1996 relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (6). Il consiglio di amministrazione decide l'ammontare dei suddetti contributi che deve essere conferito proporzionalmente alla quota dei contributi finanziari sottoscritti da ciascun membro e il membro dell'impresa comune che non rispetta gli impegni assunti in relazione ai conferimenti in natura o che non versa nei termini prescritti l'importo di cui è debitore perde, inizialmente, il diritto di voto in seno al consiglio di amministrazione e, dopo sei mesi, la qualità di membro fintantoché non abbia ottemperato all'obbligo in questione. Gli impegni finanziari dell'impresa comune non devono superare l'ammontare dei contributi a sua disposizione. |
2) |
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), la seconda frase è sostituita dalla seguente: «Ciascun membro dell'impresa comune dispone di un numero di voti proporzionale alla quota dei contributi che ha sottoscritto.»; |
3) |
l’articolo 20 è sostituito dal seguente: «Articolo 20 L’impresa comune è costituita per un periodo decorrente dal 28 maggio 2002 fino al 31 dicembre 2006.» |
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2006.
Per il Consiglio
La presidente
S. HUOVINEN
(1) Parere del 24 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 138 del 28.5.2002, pag. 1.
(4) GNSS: Sistemi globali di navigazione via satellite.
(5) GU L 246 del 20.7.2004, pag. 1.
(6) GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.»;