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Document 32006R1895

Regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

GU L 397 del 30.12.2006, p. 6–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1895/oj

30.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 397/6


REGOLAMENTO (CE, Euratom) n. 1895/2006 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 2006

che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 2006.

(2)

In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, con effetto alla data del 1o gennaio 2007, è opportuno fissare per tali Stati membri, conformemente all’allegato XI dello statuto, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto al 1o luglio 2006, la data «1o luglio 2005» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2006».

Articolo 2

Con effetto al 1o luglio 2006, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:

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Articolo 3

Con effetto al 16 maggio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:

– Slovenia –86,8

Articolo 4

Con effetto al 1o luglio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1o gennaio 2007.

Con effetto al 1o gennaio 2007, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.

Con effetto al 1o luglio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1o gennaio 2007.

Con effetto al 1o maggio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:

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Articolo 5

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 840,97 EUR e a 1 121,28 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 6

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 157,29 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 343,69 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 233,20 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 83,96 EUR.

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell’allegato VII dello statuto è fissato a 466,17 EUR.

Articolo 7

Con effetto al 1o gennaio 2007, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km

0,3496 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km

0,5826 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km

0,3496 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km

0,1165 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km

0,0561 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:

174,77 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km;

349,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km.

Articolo 8

Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10 dell’allegato VII dello statuto è fissato a:

36,12 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;

29,12 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

1 028,45 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

611,52 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 10

Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 233,40 EUR, il limite superiore a 2 466,81 EUR e la riduzione forfettaria a 1 121,28 EUR.

Articolo 11

Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

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Articolo 12

Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

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Articolo 13

Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

773,57 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;

458,63 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 14

Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 925,06 EUR, il limite superiore a 1 850,11 EUR e la riduzione forfettaria a 840,97 EUR.

Articolo 15

Con effetto al 1o luglio 2006, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) sono fissate a 352,51, 532,06, 581,74 e 793,10 EUR.

Articolo 16

Con effetto al 1o luglio 2006, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente 5,088579.

Articolo 17

Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:

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Articolo 18

Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.06-31.12.06

302,32

1.1.07-31.12.07

316,11

1.1.08-31.12.08

329,89

Articolo 19

Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:

1.7.06-31.8.06

33,59

1.9.06-31.8.07

50,361

1.9.07-31.8.08

67,16

Articolo 20

Con effetto al 1o luglio 2006, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore anteriormente al 1o maggio 2004, è fissato a:

121,61 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;

186,45 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 21

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KORKEAOJA


(1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).

(2)  Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26).

(3)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).


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