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Document 32006R0319

    Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    GU L 58 del 28.2.2006, p. 32–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 335M del 13.12.2008, p. 1–28 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrog. impl. da 32009R0073

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/319/oj

    28.2.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 58/32


    REGOLAMENTO (CE) N. 319/2006 DEL CONSIGLIO

    del 20 febbraio 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (3), prevede un’importante riforma di questa organizzazione di mercato. Tra le misure introdotte dal regolamento figura una riduzione significativa del prezzo di sostegno istituzionale applicabile allo zucchero comunitario, da realizzare a tappe.

    (2)

    A seguito della riduzione del sostegno al mercato nel settore dello zucchero il sostegno del reddito degli agricoltori andrebbe aumentato. Tale misura dovrebbe assumere la forma di un pagamento a favore di tali produttori. Il livello globale del pagamento dovrebbe evolvere parallelamente alla graduale riduzione dei sostegni al mercato.

    (3)

    Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l'introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune, il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 (4) ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.

    (4)

    Per conseguire gli obiettivi alla base della riforma della politica agricola comune, il sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina deve essere disaccoppiato e integrato nel regime del pagamento unico.

    (5)

    Occorre quindi adattare le norme sui regimi di sostegno diretto stabilite nel regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (6)

    Al fine di ammortizzare gli effetti del processo di ristrutturazione negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione previsto dal regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (5) per il 50 % almeno della quota stabilita dal regolamento (CE) n. 318/2006 ai produttori di barbabietole da zucchero e canna da zucchero dovrebbe essere concesso un aiuto per un massimo di cinque anni consecutivi.

    (7)

    Il livello del sostegno al reddito individuale dovrebbe essere calcolato sulla base del sostegno del quale l'agricoltore ha beneficiato nel contesto dell'organizzazione comune del mercato nel settore dello zucchero per una o più campagne di commercializzazione da stabilirsi da parte degli Stati membri.

    (8)

    Per garantire la corretta applicazione del regime di sostegno e per motivi di controllo finanziario, occorre provvedere a che l’importo globale del sostegno al reddito resti entro il limite delle dotazioni nazionali calcolate sulla base dell’anno di riferimento storico e tenendo conto, nei primi quattro anni, degli importi supplementari risultanti dai prezzi derivati.

    (9)

    I produttori di barbabietola da zucchero e di cicoria dei nuovi Stati membri hanno beneficiato dall’adesione di un sostegno ai prezzi nell’ambito del regolamento (CE) n. 1260/2001, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (6). Pertanto il pagamento per lo zucchero e le componenti relative allo zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico non dovrebbero essere soggetti all’applicazione della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003. Per gli stessi motivi, gli Stati che applicano il regime di pagamento unico per superficie dovrebbero inoltre avere la possibilità di concedere il sostegno risultante dalla riforma del settore dello zucchero sotto forma di un pagamento diretto distinto al di fuori di tale regime.

    (10)

    Per garantire la corretta applicazione del regime di pagamento unico nei nuovi Stati membri, occorre adottare misure riguardanti i problemi specifici che possono sorgere in seguito alla transizione dal regime di pagamento unico per superficie al regime di pagamento unico.

    (11)

    Gli Stati membri che hanno optato o opteranno per l’applicazione del regime di pagamento unico solo a decorrere dal 1o gennaio 2007 dovrebbero essere autorizzati a concedere nel 2006 un sostegno al reddito ai produttori di barbabietole da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinate alla produzione di zucchero e di sciroppo di inulina sotto forma di un pagamento basato sul numero di ettari coltivati a barbabietole da zucchero e canna da zucchero o cicoria oggetto di un contratto di consegna. Per quanto riguarda il calcolo della componente relativa alla barbabietola da zucchero e alla cicoria nel regime di pagamento unico, gli Stati membri hanno la possibilità di stabilire le campagne di commercializzazione da prendere in considerazione su base rappresentativa.

    (12)

    Per risolvere eventuali problemi derivanti dal passaggio dal regime attuale al regime di pagamento unico, occorre autorizzare la Commissione ad adottare le opportune norme transitorie mediante modifica dell’articolo 155 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (13)

    Affinché determinati pagamenti recentemente introdotti possano essere concessi sotto forma di pagamenti diretti, occorre adeguare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (14)

    Per tenere conto dell’importo del sostegno al reddito previsto con riguardo al pagamento per lo zucchero, occorre adattare i massimali nazionali riportati negli allegati II, VIII e VIII bis del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (15)

    Sono state riscontrate difficoltà nell'attuazione delle disposizioni relative all'aiuto per le colture energetiche. Occorre perciò modificare l'articolo 90 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

    (16)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1782/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1782/2003 è così modificato:

    1)

    All'articolo 33, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita da quanto segue:

    «a)

    abbiano fruito di un pagamento durante il periodo di riferimento di cui all'articolo 38, a titolo di almeno uno dei regimi di sostegno menzionati nell'allegato VI, oppure, per quanto riguarda l'olio d'oliva, nelle campagne di commercializzazione di cui al secondo comma dell'articolo 37, paragrafo 1 o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, se hanno beneficiato del sostegno di mercato nel periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII.»

    2)

    All'articolo 37, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

    «Per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria utilizzate per la produzione di zucchero o di sciroppo di inulina l'importo di riferimento è calcolato e adattato a norma del punto K dell'allegato VII.»

    3)

    All'articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999, o, per quanto riguarda la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, sulla base della campagna di commercializzazione più vicina all'inizio del periodo rappresentativo scelto in conformità del punto K dell'allegato VII. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.»

    4)

    L'articolo 41 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:

    «Nel caso della cicoria e tenendo conto dei più recenti dati comunicatile dagli Stati membri sino al 31 marzo 2006, la Commissione può, in conformità della procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, ridistribuire gli importi nazionali di cui al punto K, punto 2, dell'allegato VII e adeguare di conseguenza i massimali nazionali di cui all'allegato VIII senza modificare rispettivamente gli importi globali o i massimali.»

    ;

    b)

    dopo il paragrafo 1, è aggiunto il seguente paragrafo:

    «1 bis)   Qualora alcuni quantitativi dello zucchero di quota o dello sciroppo di inulina di quota siano stati prodotti in uno Stato membro in base a barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria prodotte in un altro Stato membro durante una qualsiasi delle campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 o 2005/2006 i massimali di cui al punto K dell'allegato VII e i massimali nazionali di cui agli allegati VIII e VIII bis degli Stati membri interessati sono adeguati trasferendo gli importi corrispondenti ai quantitativi in questione dai massimali nazionali dello Stato membro in cui è stato prodotto lo zucchero o lo sciroppo di inulina in questione a quegli Stati membri in cui i pertinenti quantitativi di barbabietole da zucchero, canna da zucchero o cicoria sono stati prodotti.

    Gli Stati membri in questione informano la Commissione entro il 31 marzo 2006 dei quantitativi in questione.

    Il trasferimento è deciso dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.»

    5)

    All'articolo 43, la lettera a) del paragrafo 2, è sostituita dalla seguente:

    «a)

    nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati, le sementi, gli oliveti e il tabacco, di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D, F, H e I e, nel caso della barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, il numero degli ettari calcolato in conformità del punto 4 del punto K di tale allegato;»

    .

    6)

    All'articolo 63, paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia, con riguardo all’inclusione nel regime di pagamento unico della componente relativa ai pagamenti per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria, gli Stati membri possono decidere entro il 30 aprile 2006 di applicare la deroga prevista dal primo comma.»

    7)

    All'articolo 71 bis è aggiunto il paragrafo seguente:

    «3.   Ogni nuovo Stato membro che abbia applicato il regime di pagamento unico per superficie può prevedere che, in aggiunta alle condizioni di ammissibilità stabilite dall'articolo 44, paragrafo 2, si intenda per “ettari ammissibili” qualsiasi superficie agricola dell'azienda che è stata mantenuta in buone condizioni agronomiche al 30 giugno 2003, a prescindere dal fatto che sia in produzione o meno a tale data.

    I nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono inoltre prevedere che la dimensione minima della superficie ammissibile per azienda per la quale sono stabiliti diritti di pagamento e per la quale sono concessi pagamenti sia la dimensione minima della superficie ammissibile dell'azienda fissata in conformità del secondo comma dell'articolo 143 ter, paragrafo 5.»

    8)

    L'articolo 71 quater è sostituito dal seguente:

    «Articolo 71 quater

    Massimali

    I massimali nazionali dei nuovi Stati membri sono elencati nell'allegato VIII bis. Eccetto che per la componente relativa al foraggio essiccato, allo zucchero e alla cicoria, i massimali sono calcolati tenendo conto della tabella degli incrementi di cui all’articolo 143 bis e pertanto non è necessario ridurli.

    Il paragrafo 1 bis dell'articolo 41, si applica mutatis mutandis.»

    9)

    All'articolo 71 quinquies il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   I nuovi Stati membri procedono ciascuno ad una riduzione percentuale lineare dei rispettivi massimali nazionali al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non supera il 3 %, fatta salva l'applicazione dell'articolo 71 ter, paragrafo 3. Può tuttavia superare il 3 % purché sia necessaria una più consistente riduzione ai fini dell'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.»

    10)

    All'articolo 71 quinquies, il primo comma del paragrafo 6 è sostituito dal paragrafo seguente:

    «6.   Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e di applicazione del paragrafo 3 e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferibili per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.»

    11)

    All'articolo 71 quinquies è aggiunto il seguente paragrafo:

    «7.   I nuovi Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.»

    12)

    All'articolo 71 sexies, al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

    «Tuttavia i nuovi Stati membri che hanno applicato il regime di pagamento unico per superficie possono essere considerati una regione unica.»

    13)

    Nel capitolo VI del titolo III è aggiunto l'articolo seguente:

    «Articolo 71 quaterdecies

    Agricoltori privi di ettari ammissibili

    In deroga agli articoli 36 e 44, paragrafo 2, l'agricoltore che abbia ottenuto i pagamenti di cui all'articolo 47 o che abbia operato in uno dei settori di cui all'articolo 47 e al quale siano concessi diritti di pagamento in conformità dell'articolo 71quinquies ma che non possegga ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2 nel primo anno di attuazione del regime di pagamento unico è autorizzato dallo Stato membro a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, a condizione che mantenga almeno il 50 % dell'attività agricola svolta prima del passaggio al regime di pagamento unico espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

    In caso di trasferimento dei diritti di pagamento, il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti di pagamento soggetti a deroga sono trasferiti.»

    14)

    All'articolo 90 il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

    «L'aiuto è concesso soltanto per le superfici la cui produzione forma oggetto di un contratto stipulato tra l'agricoltore e l'industria di trasformazione o di un contratto stipulato tra l'agricoltore e il collettore, salvo nel caso in cui la trasformazione sia effettuata dall'agricoltore stesso nell'azienda.»

    15)

    Nel titolo IV sono aggiunti i seguenti capitoli:

    «CAPITOLO 10 sexies

    PAGAMENTO PER LO ZUCCHERO

    Articolo 110 septdecies

    Pagamento transitorio per lo zucchero

    1.   In caso di applicazione dell’articolo 71, gli agricoltori possono beneficiare per il 2006 di un pagamento transitorio per lo zucchero. Tale pagamento è concesso entro i limiti degli importi stabiliti al punto K dell'allegato VII.

    2.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 71, paragrafo 2, l ’importo del pagamento transitorio per lo zucchero per agricoltore è determinato dagli Stati membri in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

    i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

    i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

    il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

    e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

    Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006 relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità (7).

    Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (8).

    3.   Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento transitorio per lo zucchero.

    CAPITOLO 10 septies

    AIUTO COMUNITARIO PER I PRODUTTORI DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO E CANNA DA ZUCCHERO

    Articolo 110 octodecies

    Campo d'applicazione

    1.   Negli Stati membri che hanno concesso l'aiuto alla ristrutturazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 per il 50 % almeno della quota di zucchero di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006, l'aiuto comunitario è concesso ai produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero.

    2.   L'aiuto è concesso per un periodo massimo di cinque anni consecutivi a decorrere dalla campagna di commercializzazione in cui è stato raggiunto il limite del 50 % di cui al paragrafo 1 ma al più tardi per la campagna di commercializzazione 2013/2014.

    Articolo 110 novodecies

    Condizioni di ammissibilità

    L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

    Articolo 110 vicies

    Importo dell'aiuto

    L'aiuto è espresso in tonnellate di zucchero bianco di qualità standard. L'importo dell'aiuto è pari a metà dell'importo ottenuto dividendo il massimale di cui al punto 2 del punto K dell'allegato VII attribuito per l'anno corrispondente allo Stato membro interessato per il totale della quota di zucchero e di sciroppo di inulina stabilita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 318/2006.

    16)

    All'articolo 143 ter, l'ultimo trattino del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «—

    adeguato ricorrendo alla percentuale pertinente indicata all'articolo 143 bis per l'introduzione graduale dei pagamenti diretti, eccetto per gli importi disponibili in conformità del punto 2 del punto K dell'allegato VII o in conformità del differenziale tra importi e quelli effettivamente applicati di cui all'articolo 143 ter bis, paragrafo 4.»

    17)

    Dopo l'articolo 143 ter è aggiunto il seguente articolo:

    «Articolo 143 ter bis

    Pagamento distinto per lo zucchero

    1.   In deroga all'articolo 143 ter, i nuovi Stati membri che applicano il regime di pagamento unico per superficie possono decidere entro il 30 aprile 2006 di concedere, in relazione agli anni 2006, 2007 e 2008, un pagamento distinto per lo zucchero agli agricoltori ammissibili nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie. Tale importo è concesso in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

    i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

    i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

    il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

    e per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più delle campagne di commercializzazione 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

    Tuttavia qualora il periodo rappresentativo comprende la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

    Qualora venga scelta la campagna di commercializzazione 2006/2007, i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 contenuti nel primo comma sono sostituiti da riferimenti all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

    2.   Il pagamento distinto per lo zucchero è concesso entro i limiti dei massimali stabiliti al punto K dell'allegato VII.

    3.   In deroga al paragrafo 2, ogni nuovo Stato membro interessato può decidere entro il 31 marzo 2006, in base a criteri oggettivi, di applicare per il pagamento distinto per lo zucchero un massimale più basso di quello indicato al punto K dell'allegato VII.

    4.   I fondi resi disponibili per la concessione del pagamento distinto per lo zucchero ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3, non sono inclusi nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3. In caso di applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, il differenziale tra il massimale indicato al punto K dell'allegato VII e quello effettivamente applicato sarà incluso nella dotazione finanziaria annuale di cui all'articolo 143 ter, paragrafo 3.

    5.   Gli articoli 143 bis e 143 quater non si applicano al pagamento distinto per lo zucchero.»

    18)

    All'articolo 145, dopo la lettera d) bis è inserita la seguente lettera:

    «d) ter

    modalità di applicazione relative all'inserimento del sostegno per la barbabietola da zucchero, la canna da zucchero e la cicoria nel regime di pagamento unico e relative ai pagamenti di cui ai capitoli 10 sexies e 10 septies

    19)

    L'articolo 155 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 155

    Altre disposizioni transitorie

    Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, del presente regolamento, ulteriori disposizioni intese ad agevolare la transizione dalle misure previste nei regolamenti citati negli articoli 152 e 153 e nel regolamento (CE) n. 1260/2001 alle misure istituite dal presente regolamento, in particolare quelle relative all'applicazione degli articoli 4 e 5 e dell'allegato del regolamento (CE) n. 1259/1999 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999, nonché dalle disposizioni relative ai piani di miglioramento previsti dal regolamento (CEE) n. 1035/72 a quelle di cui agli articoli da 83 a 87 del presente regolamento. I regolamenti e gli articoli citati agli articoli 152 e 153 continuano ad applicarsi ai fini della fissazione degli importi di riferimento di cui all'allegato VII.»

    20)

    Gli allegati sono modificati in conformità dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 febbraio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  Parere espresso il 19 gennaio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Parere espresso il 26 ottobre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

    (4)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2183/2005 della Commissione (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 56).

    (5)  Cfr. pagina 42 della presente Gazzetta ufficiale.

    (6)  GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

    (7)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 42.

    (8)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CE) n. 1782/2003 sono così modificati:

    1)

    Nell’allegato I dopo la riga relativa al luppolo sono inserite le seguenti righe:

    «Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

    Titolo IV, capitolo 10 sexies del presente regolamento (*****)

    Titolo IV bis, articolo 143 ter bis del presente regolamento

    Pagamenti disaccoppiati

    Barbabietola da zucchero e canna da zucchero destinata alla produzione di zucchero

    Titolo IV, capitolo 10 septies del presente regolamento

    Aiuto alla produzione»

    .

    2)

    L'allegato II è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO II

    Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2

    (milioni di euro)

    Stato membro

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    2012

    Belgio

    4,7

    6,4

    8,0

    8,0

    8,1

    8,1

    8,1

    8,1

    Danimarca

    7,7

    10,3

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    12,9

    Germania

    40,4

    54,6

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    68,3

    Grecia

    45,4

    61,1

    76,4

    76,5

    76,6

    76,6

    76,6

    76,6

    Spagna

    56,9

    77,3

    97,0

    97,2

    97,3

    97,3

    97,3

    97,3

    Francia

    51,4

    68,7

    85,9

    86,0

    86,0

    86,0

    86,0

    86,0

    Irlanda

    15,3

    20,5

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    25,6

    Italia

    62,3

    84,5

    106,4

    106,8

    106,9

    106,9

    106,9

    106,9

    Lussemburgo

    0,2

    0,3

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    0,4

    Paesi Bassi

    6,8

    9,5

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    12,0

    Austria

    12,4

    17,1

    21,3

    21,4

    21,4

    21,4

    21,4

    21,4

    Portogallo

    10,8

    14,6

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    18,2

    Finlandia

    8,0

    10,9

    13,7

    13,8

    13,8

    13,8

    13,8

    13,8

    Svezia

    6,6

    8,8

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    11,0

    Regno Unito

    17,7

    23,6

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5

    29,5»

    3)

    All'allegato VI è aggiunta la seguente riga:

    «Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina

    Regolamento (CE) n. 1260/2001

    Sostegno al mercato per i produttori di barbabietole o di canna da zucchero e i produttori di cicoria destinata alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina»

    .

    4)

    All'allegato VII è aggiunto il punto che segue:

    «K.

    Barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria

    1.

    Gli Stati membri determinano l'importo da includere nell'importo di riferimento di ciascun agricoltore in base a criteri oggettivi e non discriminatori quali:

    i quantitativi di barbabietola da zucchero, di canna da zucchero o di cicoria oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001,

    i quantitativi di zucchero o di sciroppo di inulina prodotti in conformità del regolamento (CE) n. 1260/2001,

    il numero medio di ettari coltivati a barbabietola da zucchero, a canna da zucchero o a cicoria destinate alla produzione di zucchero o di sciroppo di inulina e oggetto di contratti di consegna conclusi in conformità dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001

    per un periodo rappresentativo che potrebbe essere diverso per ciascun prodotto di una o più campagne di commercializzazione a decorrere dalla campagna 2000/2001 e, nel caso dei nuovi Stati membri a decorrere dalla campagna 2004/2005, fino alla campagna di commercializzazione 2006/2007, da stabilirsi da parte degli Stati membri anteriormente al 30 aprile 2006.

    Tuttavia, qualora il periodo rappresentativo comprenda la campagna di commercializzazione 2006/2007, quest'ultima è sostituita dalla campagna di commercializzazione 2005/2006 per gli agricoltori interessati da una rinuncia alla quota nella campagna di commercializzazione 2006/2007 come previsto dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006.

    Per quanto riguarda le campagne di commercializzazione 2000/2001 e 2006/2007 i riferimenti all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1260/2001 sono sostituiti da riferimenti all'articolo 37 del regolamento (CE) n. 2038/1999 (1) e all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

    2.

    Qualora la somma degli importi determinata conformemente al punto 1 in uno Stato membro superi il massimale espresso in migliaia di euro riportato nella tabella 1 qui di seguito, l'importo per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

    Tabella 1

    Massimali per gli importi da includere nell'importo di riferimento degli agricoltori

    (migliaia di euro)

    Stato membro

    2006

    2007

    2008

    2009 e successivi

    Belgio

    48 594

    62 454

    76 315

    83 729

    Repubblica ceca

    27 851

    34 319

    40 786

    44 245

    Danimarca

    19 314

    25 296

    31 278

    34 478

    Germania

    154 799

    203 380

    251 960

    277 946

    Grecia

    17 941

    22 455

    26 969

    29 384

    Spagna

    60 272

    74 447

    88 621

    96 203

    Francia

    151 163

    198 075

    244 987

    270 081

    Ungheria

    25 435

    31 146

    36 857

    39 912

    Irlanda

    11 259

    14 092

    16 925

    18 441

    Italia

    79 862

    102 006

    124 149

    135 994

    Lettonia

    4 219

    5 164

    6 110

    6 616

    Lituania

    6 547

    8 012

    9 476

    10 260

    Paesi Bassi

    42 032

    54 648

    67 265

    74 013

    Austria

    18 931

    24 438

    29 945

    32 891

    Polonia

    99 135

    122 906

    146 677

    159 392

    Portogallo

    3 940

    4 931

    5 922

    6 452

    Slovacchia

    11 813

    14 762

    17 712

    19 289

    Slovenia

    2 993

    3 746

    4 500

    4 902

    Finlandia

    8 255

    10 332

    12 409

    13 520

    Svezia

    20 809

    26 045

    31 281

    34 082

    Regno Unito

    64 340

    80 528

    96 717

    105 376

    3.

    In deroga al punto 2, se nel caso della Finlandia, dell'Irlanda, del Portogallo, della Spagna e del Regno Unito la somma degli importi determinata conformemente al punto 1 supera la somma dei massimali stabiliti per lo Stato membro in questione nella tabella 1 e nella tabella 2, riportata qui di seguito, l'importo per agricoltore è ridotto proporzionalmente.

    Tabella 2

    Importi supplementari annuali addizionali da includere nella somma degli importi di riferimento degli agricoltori durante i quattro anni del periodo 2006-2009

    (migliaia di euro)

    Stato membro

    Importi supplementari

    Spagna

    10 123

    Irlanda

    1 747

    Portogallo

    611

    Finlandia

    1 281

    Regno Unito

    9 985

    Tuttavia gli Stati membri di cui al primo comma possono trattenere fino al 90 % dell'importo che figura nella tabella 2 del primo comma e utilizzare i relativi importi ai sensi dell'articolo 69. In tal caso non si applica la deroga di cui al primo comma.

    4.

    Ciascuno Stato membro calcola il numero di ettari di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera a) in proporzione all'importo determinato conformemente al punto 1 e secondo criteri oggettivi e non discriminatori scelti a tal fine in base al numero di ettari di barbabietole da zucchero, di canna da zucchero e di cicoria dichiarati dagli agricoltori nel corso del periodo rappresentativo stabilito ai sensi del punto 1.

    5)

    L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VIII

    Massimali nazionali di cui all'articolo 41

    (migliaia di euro)

    Stato membro

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010 e successivi

    Belgio

    411 053

    579 167

    592 507

    606 368

    613 782

    613 782

    Danimarca

    943 369

    1 015 479

    1 021 296

    1 027 278

    1 030 478

    1 030 478

    Germania

    5 148 003

    5 647 000

    5 695 380

    5 743 960

    5 769 946

    5 773 946

    Grecia

    838 289

    1 719 230

    1 745 744

    1 750 258

    1 752 673

    1 790 673

    Spagna

    3 266 092

    4 135 458

    4 347 633

    4 361 807

    4 369 389

    4 371 266

    Francia

    7 199 000

    7 382 163

    8 289 075

    8 335 987

    8 361 081

    8 369 081

    Irlanda

    1 260 142

    1 335 311

    1 337 919

    1 340 752

    1 342 268

    1 340 521

    Italia

    2 539 000

    3 544 379

    3 566 006

    3 588 149

    3 599 994

    3 632 994

    Lussemburgo

    33 414

    36 602

    37 051

    37 051

    37 051

    37 051

    Paesi Bassi

    386 586

    428 618

    834 234

    846 851

    853 599

    853 599

    Austria

    613 000

    632 931

    736 438

    741 945

    744 891

    744 891

    Portogallo

    452 000

    497 551

    564 542

    565 533

    566 063

    567 452

    Finlandia

    467 000

    476 536

    563 613

    565 690

    566 801

    565 520

    Svezia

    637 388

    670 917

    755 045

    760 281

    763 082

    763 082

    Regno Unito

    3 697 528

    3 944 745

    3 960 986

    3 977 175

    3 985 834

    3 975 849»

    6)

    L'allegato VIII bis è sostituito dal seguente:

    «ALLEGATO VIII bis

    Massimali nazionali di cui all'articolo 71 quater

    (migliaia di euro)

    Anno civile

    Repubblica ceca

    Estonia

    Cipro

    Lettonia

    Lituania

    Ungheria

    Malta

    Polonia

    Slovenia

    Slovacchia

    2005

    228 800

    23 400

    8 900

    33 900

    92 000

    350 800

    670

    724 600

    35 800

    97 700

    2006

    294 551

    27 300

    12 500

    43 819

    113 847

    445 635

    830

    980 835

    44 893

    127 213

    2007

    377 919

    40 400

    16 300

    60 764

    154 912

    539 446

    1 640

    1 263 706

    59 846

    161 362

    2008

    469 986

    50 500

    20 400

    75 610

    193 076

    671 757

    2 050

    1 572 577

    74 600

    200 912

    2009

    559 145

    60 500

    24 500

    90 016

    230 560

    801 512

    2 460

    1 870 392

    89 002

    238 989

    2010

    644 745

    70 600

    28 600

    103 916

    267 260

    928 112

    2 870

    2 155 492

    103 002

    275 489

    2011

    730 445

    80 700

    32 700

    117 816

    303 960

    1 054 812

    3 280

    2 440 492

    117 002

    312 089

    2012

    816 045

    90 800

    36 800

    131 716

    340 660

    1 181 412

    3 690

    2 725 592

    131 002

    348 589

    anni successivi

    901 745

    100 900

    40 900

    145 616

    377 360

    1 308 112

    4 100

    3 010 692

    145 102

    385 189»


    (1)  GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 1260/2001.»


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