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Document 32006O0027
Guideline of the European Central Bank of 18 December 2006 amending Guideline ECB/2005/5 on the statistical reporting requirements of the European Central Bank and the procedures for exchanging statistical information within the European System of Central Banks in the field of government finance statistics (ECB/2006/27)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2006 , che modifica l'Indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (BCE/2006/27)
Indirizzo della Banca centrale europea, del 18 dicembre 2006 , che modifica l'Indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (BCE/2006/27)
GU C 17 del 25.1.2007, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009
25.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 17/1 |
INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 18 dicembre 2006
che modifica l'Indirizzo BCE/2005/5 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica
(BCE/2006/27)
(2007/C 17/01)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e in particolare gli articoli 5.1 e 5.2 e gli articoli 12.1 e 14.3,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 8 dell'Indirizzo BCE/2005/5 del 17 febbraio 2005 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea e alle procedure di scambio di informazioni statistiche all'interno del Sistema europeo di banche centrali in materia di statistiche sulla finanza pubblica (1) prevede, fra le altre cose, che il Consiglio direttivo operi annualmente una revisione delle deroghe concesse alle banche centrali nazionali (BCN) che non siano in grado di ottemperare agli obblighi imposti dagli articoli 2 e 4, paragrafo 1, dell'indirizzo. |
(2) |
Laddove vi siano deroghe, gli Stati membri necessitano del tempo sufficiente per sviluppare le fonti dei dati pertinenti e, conseguentemente, la prima data di trasmissione di tali dati deve essere stabilita in un momento in cui ci si aspetta che essi diventino disponibili. |
(3) |
L'articolo 2, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2005/5 richiede che i dati che devono essere segnalati dalle BCN alla Banca centrale europea (BCE) coprano il periodo compreso tra il 1991 e l'anno a cui la trasmissione fa riferimento. La data d'inizio dovrebbe essere anticipata al 1995, tuttavia, a causa di una limitata disponibilità di dati precedenti al 1995. Tale modifica non impedisce in ogni caso a quelle BCN che hanno a disposizione dati relativi ad anni precedenti al 1995, di segnalarli su base volontaria. |
(4) |
In virtù dell'articolo 1 della Decisione del Consiglio, dell'11 luglio 2006, 2006/495/CE, a norma dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE per l'adozione da parte della Slovenia della moneta unica il 1o gennaio 2007 (2), la deroga da essa goduta in virtù dell'articolo 4 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del 2003 (3) è abrogata con effetto dal 1o gennaio 2007. |
(5) |
In conformità dell'articolo 3.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il governatore della Banka Slovenije è stato invitato a prendere parte alla riunione del Consiglio direttivo nel quale si adotta il presente indirizzo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
L'Indirizzo BCE/2005/5 è modificato come segue:
1. |
L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. I dati coprono il periodo compreso tra il 1995 e l'anno a cui si riferisce la trasmissione (anno t-1).» |
2. |
L'allegato IV è sostituito dall'allegato al presente indirizzo. |
Articolo 2
Il presente indirizzo entra in vigore il 1o gennaio 2007.
Articolo 3
Le BCN degli Stati membri che hanno adottato l'euro sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 18 dicembre 2006.
Per il Consiglio direttivo della BCE
Il Presidente della BCE
Jean-Claude TRICHET
(1) GU L 109 del 29.4.2005, pag. 81. Indirizzo così come modificato dall'Indirizzo BCE/2006/2 (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 32).
(2) GU L 195 del 15.7.2006, pag. 25.
(3) GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33.
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
DEROGHE RELATIVE ALLE SERIE TEMPORALI ELENCATE NELL'ALLEGATO I TAVOLE da 1A a 3B
Tavola/riga |
Descrizione delle serie temporali |
Data della prima trasmissione |
GERMANIA |
||
2A 3A |
Guadagni e perdite in conto capitale su valute estere |
ottobre 2008 |
3A.13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
|
3A 23,25 |
Debito, disaggregazione per vita residua di cui a tasso di interesse variabile |
|
GRECIA |
||
3A.13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
ottobre 2008 |
3A 20 |
Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile |
|
3A 21,22,23,24,25 |
Debito, disaggregazione per vita residua |
|
FRANCIA |
||
3A.13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
ottobre 2008 |
IRLANDA |
||
3A.13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
ottobre 2008 |
3A 21 |
Debito — obbligazioni prive di cedola |
|
ITALIA |
||
3A.13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
ottobre 2008 |
LUSSEMBURGO (1) |
||
2A.2 |
Aggiustamento tra conti finanziari e non-finanziari. |
ottobre 2008 |
2A.3 |
Operazioni nette in attività e passività finanziarie |
|
2A.11,12 |
Operazioni in azioni e altri titoli, disaggregazione |
|
2A.7,19 |
Operazioni in attività e passività finanziarie di cui operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati |
|
2A.13,22 |
Operazioni in altre attività e passività finanziarie |
|
2A.29,30,31 |
Effetti della rivalutazione sul debito e disaggregazione |
|
2A 32 |
Altre variazioni di volume del debito |
|
3A.12,13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
|
3A 21,22,23,24,25 |
Debito, disaggregazione per vita residua |
|
3A 30 |
Vita residua media del debito |
|
PAESI BASSI |
||
3A.13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
ottobre 2008 |
AUSTRIA |
||
2A.10,11,12 |
Operazioni in azioni e altri titoli, disaggregazione |
ottobre 2008 |
2A.25,26,27 |
Operazioni in titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denomunati |
|
2A 29,30,31 |
Effetti della rivalutazione sul debito e disaggregazione |
|
2A 32 |
Altre variazioni di volume del debito |
|
3A.13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
|
3A.15,16,17 |
Debito, disaggregazione per valuta in cui è denominato |
|
3A 20 |
Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile |
|
3A 21,22,23,24,25 |
Debito, disaggregazione per vita residua |
|
3A 30 |
Vita residua media del debito |
|
3A 31 |
Debito — obbligazioni senza cedola (zero coupon) |
|
SLOVENIA (2) |
||
1A. 2, 3, 4, 5 |
Deficit per sottosettori |
ottobre 2008 |
2A.10,11,12 |
Operazioni in azioni e altri titoli, disaggregazione |
|
2A.24 |
Operazioni in titoli di debito a lungo termine |
|
2A.25,26,27 |
Operazioni in titoli di debito, disaggregazione per valuta in cui sono denominati |
|
2A 29,30,31 |
Effetti della rivalutazione sul debito e disaggregazione |
|
2A 32 |
Altre variazioni di volume del debito |
|
3A.13,14 |
Debito detenuto da non residenti, disaggregazione |
|
3A 20 |
Debito a lungo termine di cui a tasso di interesse variabile |
|
3A 30 |
Vita residua media del debito |
|
3A 31 |
Debito — obbligazioni senza cedola (zero coupon) |
(1) Per le voci 2A.2, 3, 7, 13, 19, 22 la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998.
(2) La Slovenia gode di una deroga per tutti i dati richiesti nelle tavole 2A, 2B, 3A e 3B dell'allegato I per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998. Per le voci 1A.2, 3, 4, 5, la deroga si applica solo ai dati richiesti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1998. Per le voci 2A.10, 11, 12, 24, la deroga si applica solo ai dati richiesti per il 1999.»