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Document 32006L0002
Commission Directive 2006/2/EC of 6 January 2006 amending, for the purposes of its adaptation to technical progress, Annexe II to Directive 96/73/EC of the European Parliament and of the Council on certain methods for quantitative analysis of binary textile fibre mixtures (Text with EEA relevance)
Direttiva 2006/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2006 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2006/2/CE della Commissione, del 6 gennaio 2006 , che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 5 del 10.1.2006, p. 10–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 327M del 5.12.2008, p. 538–543
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; abrogato da 32011R1007
10.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/10 |
DIRETTIVA 2006/2/CE DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2006
che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 96/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 96/74/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa alle denominazioni del settore tessile (2), dispone che l’etichetta indichi la composizione delle fibre dei prodotti tessili e che siano eseguiti controlli analizzando la conformità dei prodotti in questione con le indicazioni riportate sull’etichetta. |
(2) |
Nella direttiva 96/73/CE sono indicati metodi uniformi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili. |
(3) |
Sulla base di recenti risultati di ricerche ad opera di un gruppo di lavoro tecnico, la direttiva 96/74/CE è stata adattata al progresso tecnico aggiungendo le fibre polilattide ed elastomultiestere all’elenco delle fibre che figura negli allegati I e II alla citata direttiva. |
(4) |
Occorre quindi definire metodi di prova uniformi per le fibre polilattide ed elastomultiestere. |
(5) |
Occorre pertanto modificare conseguentemente la direttiva 96/73/CE. |
(6) |
Le disposizioni previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il settore delle direttive relative alle denominazioni ed all'etichettatura dei prodotti tessili, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 6 gennaio 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/34/CE della Commissione (GU L 89 del 26.3.2004, pag. 35).
ALLEGATO
Il capitolo 2 dell'allegato II della direttiva 96/73/CE è modificato come segue (1):
1) |
La tabella «METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA» è sostituita dalla seguente tabella: «2. METODI PARTICOLARI — TABELLA RICAPITOLATIVA
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2) |
Il punto 1.2 del metodo n. 1 è sostituito dal seguente testo:
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3) |
Il punto 1.2 del metodo n. 2 è sostituito dal seguente testo:
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4) |
Il punto 1.2 del metodo n. 4 è sostituito dal seguente testo:
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5) |
Il metodo n. 6 è modificato come segue:
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6) |
Il punto 1.2 del metodo n. 7 è sostituito dal seguente testo:
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7) |
Il metodo n. 8 è modificato come segue:
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8) |
Il punto 1.2 del metodo n. 9 è sostituito dal seguente testo:
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9) |
I punti 1.1 e 1.2 del metodo n. 13 sono sostituiti dal seguente testo:
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10) |
Il punto 1.2 del metodo n. 14 è sostituito dal seguente testo:
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(1) Numero delle fibre: 1. poliestere (34) ex (31), 2. polipropilene (36) ex (33), 3. elastane (42) ex (39), 4. fibra di vetro (43) ex (40). Cfr. direttiva 96/74/CE (GU L 32 del 3.2.1997, pag. 38), modificata dalla direttiva 97/37/CE (GU L 169 del 27.6.1997, pag. 74).