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Document 32006D0310

2006/310/CE: Decisione della Commissione, del 21 aprile 2006 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo [notificata con il numero C(2006) 1622] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 115 del 28.4.2006, p. 38–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 118M del 8.5.2007, p. 644–645 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/01/2013; abrogato da 32011L0065

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/310/oj

28.4.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2006

che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni relative alle applicazioni del piombo

[notificata con il numero C(2006) 1622]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/310/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi della direttiva 2002/95/CE, la Commissione è tenuta a valutare talune sostanze pericolose vietate dall’articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva.

(2)

Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati dal divieto, dal momento che l’uso di certe sostanze pericolose in detti materiali e componenti specifici è tuttora inevitabile.

(3)

Taluni materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero essere esentati da tale divieto, in quanto è probabile che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione siano superiori ai possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

(4)

Talune esenzioni dal divieto per alcuni componenti e materiali specifici dovrebbero avere portata limitata, in modo da garantire un’eliminazione graduale delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, dato che in futuro si potrà fare a meno di utilizzare dette sostanze in tali applicazioni.

(5)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2002/95/CE, ciascuna esenzione inserita nell'allegato deve essere oggetto di riesame almeno ogni quattro anni o quattro anni dopo l'aggiunta di un elemento all'elenco, allo scopo di prendere in esame la soppressione di materiali e componenti di apparecchiature elettriche ed elettroniche se la loro eliminazione o sostituzione mediante modifiche alla progettazione o mediante materiali e componenti che non richiedono i materiali o le sostanze di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva è tecnicamente o scientificamente possibile, a condizione che gli impatti negativi sull'ambiente, sulla salute e/o sulla sicurezza dei consumatori causati dalla sostituzione non superino i possibili benefici per l'ambiente, per la salute e/o per la sicurezza dei consumatori.

(6)

Occorre pertanto modificare la direttiva 2002/95/CE.

(7)

Come previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/95/CE, la Commissione ha consultato i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti di riciclaggio e di trattamento, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei lavoratori e dei consumatori.

(8)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2002/95/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 37 del 13.2.2003, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/747/CE della Commissione (GU L 280 del 25.10.2005, pag. 18).

(2)  GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. Direttiva modificata dal ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


ALLEGATO

Nell'allegato della direttiva 2002/95/CE sono aggiunti i seguenti punti da 16 a 20:

«16.

Piombo nelle lampade lineari a incandescenza con tubi rivestiti di silicato.

17.

Alogenuro di piombo come elemento radiante nelle lampade HID (High Intensity Discharge ) utilizzate nelle applicazioni professionali per la reprografia.

18.

Piombo come attivatore della polvere fluorescente (1 % massimo di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5:Pb) o utilizzate come lampade speciali per la reprografia con stampa diazo, la litografia, come lampade cattura insetti, nei processi fotochimici e a fini terapeutici e contenenti sostanze fosforescenti quali SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

19.

Piombo con PbBiSn-Hg e PbInSn-Hg in composti specifici come amalgama principale e con PbSn-Hg come amalgama secondario nelle lampade compatte ESL (Energy Saving Lamps).

20.

Ossido di piombo utilizzato nel vetro per fissare i sostrati anteriore e posteriore delle lampade fluorescenti piatte utilizzate nei monitor a cristalli liquidi (LCD).»


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