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Document 32005R2110

Regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005 , sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

GU L 344 del 27.12.2005, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32006R1905

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2110/oj

27.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 344/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2110/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2005

sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 179 e 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

considerando quanto segue:

(1)

La prassi consistente nel vincolare gli aiuti, direttamente o indirettamente, all’acquisto nel paese donatore di beni e servizi acquistati mediante gli stessi aiuti ne riduce l’efficacia ed è contraria alla politica di sviluppo a favore dei poveri. Lo svincolo degli aiuti non rappresenta un obiettivo fine a sé stesso, bensì dovrebbe essere utilizzato come strumento per rafforzare altri elementi di lotta contro la povertà, come ad esempio la partecipazione dei beneficiari, l’integrazione regionale e il potenziamento delle capacità, ponendo particolare enfasi sull’obiettivo di rafforzare la posizione dei fornitori locali e regionali di beni e servizi nei paesi in via di sviluppo.

(2)

Nel marzo 2001 il Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) ha adottato una raccomandazione sullo svincolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati (3). Gli Stati membri hanno accolto tale raccomandazione e la Commissione ha adottato i relativi principi come quadro di riferimento per gli aiuti comunitari.

(3)

Il 14 marzo 2002 il Consiglio Affari generali, organizzato in concomitanza con il Consiglio europeo di Barcellona in vista della Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo (Monterrey, 18-22 marzo 2002), concludeva: «l’Unione europea si impegna ad attuare la raccomandazione del Comitato di aiuto allo sviluppo (CAS) di svincolare gli aiuti ai paesi meno sviluppati e proseguire le discussioni ai fini di un ulteriore svincolo dell’aiuto bilaterale. L’UE prenderà inoltre in considerazione iniziative volte a svincolare ulteriormente l’aiuto della Comunità mantenendo al tempo stesso il sistema attuale di preferenze di prezzo nel quadro delle relazioni UE-ACP».

(4)

Il 18 novembre 2002, la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «Svincolare gli aiuti per aumentarne l’efficacia», in cui presentava il proprio punto di vista sul tema in questione e le possibili alternative per l’attuazione del suddetto impegno di Barcellona nell’ambito del sistema di aiuti dell’UE.

(5)

Nelle sue conclusioni sullo svincolo degli aiuti del 20 maggio 2003 il Consiglio sottolineava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, approvava le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e formulava le proprie decisioni in merito alle soluzioni proposte.

(6)

Il 4 settembre 2003 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla comunicazione della Commissione summenzionata (4) nella quale segnalava la necessità di svincolare ulteriormente gli aiuti comunitari, valutava in maniera favorevole le modalità illustrate nella suddetta comunicazione e approvava le soluzioni proposte. Inoltre, la risoluzione sottolineava l’esigenza di approfondire il dibattito sull’ulteriore svincolo sulla base di studi complementari e di proposte documentate e chiedeva esplicitamente una chiara preferenza per la cooperazione locale e regionale, ponendo in posizione prioritaria, in ordine d’importanza, i fornitori provenienti dal paese destinatario, dai paesi in via di sviluppo confinanti e da altri paesi in via di sviluppo, al fine di rafforzare gli sforzi dei paesi beneficiari volti a migliorare la propria produzione a livello nazionale, regionale, locale e familiare nonché le azioni miranti a migliorare la disponibilità e l’accessibilità al pubblico di prodotti alimentari e servizi di base, in modo coerente con le abitudini locali e i sistemi di produzione e di scambio.

(7)

Per definire l’accesso all’assistenza esterna della Comunità occorre tener conto di diversi elementi. Le norme sull’ammissibilità contenute nell’articolo 3 definiscono l’accesso delle persone. Le norme sull’origine contenute rispettivamente negli articoli 4 e 5 definiscono l’accesso delle forniture e dei materiali acquistati e degli esperti assunti da una persona ammissibile. L’articolo 6 definisce il principio di reciprocità e le relative modalità di attuazione. Le deroghe e l’attuazione delle stesse sono definite nell’articolo 7. L’articolo 8 contiene disposizioni specifiche riguardanti le operazioni finanziate attraverso un’organizzazione internazionale, un’organizzazione regionale, o cofinanziate da un paese terzo. L’articolo 9 contiene disposizioni specifiche relative agli aiuti umanitari.

(8)

L’accesso all’assistenza esterna della Comunità è definito negli atti di base che disciplinano tale assistenza, insieme alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (5) (di seguito «il regolamento finanziario»). Le modifiche introdotte dal presente regolamento per l’accesso agli aiuti comunitari impongono l’emendamento di tutti questi strumenti. Tutte le modifiche degli atti di base in questione sono elencate nell’allegato I del presente regolamento.

(9)

Nell’aggiudicazione degli appalti nell’ambito di uno strumento comunitario, occorre prestare particolare attenzione al rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro stabilite a livello internazionale dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), ad esempio le convenzioni sulla libertà di associazione e sulla contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

(10)

Nell’aggiudicazione degli appalti nell’ambito di uno strumento comunitario, si presterà particolare attenzione al rispetto delle seguenti convenzioni in materia ambientale stabilite a livello internazionale: la Convenzione sulla biodiversità del 1992, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza del 2000 e il Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l’accesso delle parti interessate agli strumenti dell’assistenza esterna della Comunità finanziati nell’ambito del bilancio generale dell’Unione europea elencati nell’allegato I.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini dell’interpretazione dei termini utilizzati nel presente regolamento si rimanda al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).

Articolo 3

Norme di ammissibilità

1.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro della Comunità europea o in un paese candidato ufficiale riconosciuto come tale dalla Comunità europea oppure ad uno Stato membro dello Spazio economico europeo.

2.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata tematica, quale definito nell’allegato I, parte A, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo, secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II, oltre a quelle persone giuridiche già ammissibili in virtù del rispettivo strumento.

3.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario con una portata geografica, quale definito nell’allegato I, parte B, è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese in via di sviluppo secondo la definizione contenuta nell’elenco del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE di cui all’allegato II ed espressamente definite ammissibili, come pure a quelle già menzionate come ammissibili dal rispettivo strumento.

4.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta a tutte le persone giuridiche stabilite in un paese diverso da quelli citati nei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, laddove l’accesso reciproco alla loro assistenza esterna è stato stabilito ai sensi dell’articolo 6.

5.   La partecipazione all’assegnazione degli appalti o degli aiuti non rimborsabili finanziati nell’ambito di uno strumento comunitario è aperta alle organizzazioni internazionali.

6.   Quanto sopra lascia impregiudicate la partecipazione delle categorie di organizzazioni ammissibili all’assegnazione di qualsivoglia tipo di contratto nonché la deroga prevista dall’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Articolo 4

Esperti

Tutti gli esperti ingaggiati dai concorrenti di cui agli articoli 3 e 8 possono essere di qualsiasi nazionalità. Il presente articolo lascia impregiudicati i requisiti qualitativi e finanziari stabiliti dalle norme comunitarie in materia di appalti.

Articolo 5

Norme di origine

Tutte le forniture e i materiali acquistati nell’ambito di un contratto finanziato mediante uno strumento comunitario devono essere originari della Comunità o di un paese ammissibile secondo la definizione di cui agli articoli 3 e 7 del presente regolamento. Ai fini del presente regolamento il termine «origine» è definito dalla legislazione comunitaria pertinente in materia di norme di origine per scopi doganali.

Articolo 6

Reciprocità con i paesi terzi

1.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità viene concesso ai paesi contemplati dall’articolo 3, paragrafo 4, a condizione che essi concedano l’ammissibilità alle stesse condizioni agli Stati membri e al paese beneficiario in questione.

2.   La concessione dell’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità si basa su un confronto tra l’Unione europea e gli altri donatori e si svolge a livello settoriale, secondo la definizione delle categorie del Comitato di aiuto allo sviluppo dell’OCSE, o a livello di paese, sia esso un paese donatore o beneficiario. La decisione di concedere tale reciprocità ad un paese donatore si basa sulla trasparenza, la coerenza e la proporzionalità degli aiuti forniti da quest’ultimo, ivi compresa la qualità e l’entità di tali aiuti.

3.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità viene stabilito mediante una decisione specifica riguardante un determinato paese o un determinato gruppo regionale di paesi. Tale decisione viene adottata in conformità con la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7) nell’ambito delle procedure e del relativo comitato associato all’atto in questione. Il diritto del Parlamento europeo di essere regolarmente informato a norma all’articolo 7, paragrafo 3, di detta decisione è pienamente rispettato. Tale decisione rimane in vigore per almeno un anno.

4.   L’accesso reciproco all’assistenza esterna della Comunità nei paesi meno sviluppati quali indicati nell’allegato II viene concesso automaticamente ai paesi terzi che figurano nell’allegato III.

5.   I paesi beneficiari vengono consultati nell’ambito del processo descritto ai paragrafi 1, 2 e 3.

Articolo 7

Deroghe alle norme di ammissibilità e di origine

1.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può estendere l’ammissibilità alle persone giuridiche stabilite in un paese non ritenuto ammissibile a norma dell’articolo 3.

2.   In casi eccezionali e debitamente giustificati la Commissione può permettere l’acquisto di forniture e materiali originari di un paese non ritenuto ammissibile a norma dell’articolo 3.

3.   Le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere giustificate dalla mancanza dei prodotti e dei servizi nei mercati dei paesi interessati, per motivi di urgenza estrema o nei casi in cui le norme di ammissibilità impedirebbero o renderebbero estremamente difficile la realizzazione di un progetto, di un programma o di un’azione.

Articolo 8

Operazioni riguardanti le organizzazioni internazionali o il cofinanziamento

1.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione attuata attraverso un’organizzazione internazionale, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili a norma dell’articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili in base alle norme di tale organizzazione, assicurando che venga garantito un trattamento equo a tutti i donatori. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

2.   Laddove il finanziamento comunitario riguarda un’operazione cofinanziata da un paese terzo, con riserva della reciprocità secondo la definizione dell’articolo 6, o da un’organizzazione regionale, oppure da uno Stato membro, la partecipazione alle opportune procedure contrattuali è aperta a tutte le persone giuridiche ritenute ammissibili a norma dell’articolo 3 nonché a tutte le persone giuridiche ammissibili in base alle norme di tale paese terzo, organizzazione regionale o Stato membro. Le stesse norme si applicano alle forniture, ai materiali e agli esperti.

3.   Per quanto riguarda le operazioni di aiuti alimentari, l’applicazione del presente articolo si limita alle operazioni di emergenza.

Articolo 9

Aiuti umanitari e ONG

1.   Ai fini degli aiuti umanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario (8) e ai fini degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (9), le disposizioni di cui all’articolo 3 del presente regolamento non si applicano ai criteri di ammissibilità stabiliti per la selezione dei beneficiari degli aiuti non rimborsabili.

2.   I beneficiari di tali aiuti non rimborsabili si attengono alle norme stabilite dal presente regolamento laddove l’attuazione dell’azione umanitaria promossa e degli aiuti gestiti direttamente dalle ONG, ai sensi del regolamento (CE) n. 1658/98, richiede l’assegnazione di appalti.

Articolo 10

Rispetto dei principi essenziali e rafforzamento dei mercati locali

1.   Per accelerare l’eliminazione della povertà mediante la promozione delle capacità, dei mercati e degli acquisti locali, occorre prestare particolare attenzione ad appalti locali e regionali nei paesi partner.

2.   Gli aggiudicatari di appalti rispettano le norme fondamentali sul lavoro stabilite a livello internazionale, quali ad esempio le norme fondamentali dell’OIL, le convenzioni sulla libertà di associazione e la contrattazione collettiva, l’abolizione del lavoro forzato e obbligatorio, l’eliminazione di qualsiasi discriminazione in materia di assunzione e occupazione e l’abolizione del lavoro minorile.

3.   L’accesso dei paesi in via di sviluppo all’assistenza esterna della Comunità è reso possibile mediante l’assistenza tecnica ritenuta necessaria.

Articolo 11

Attuazione del regolamento

Il presente regolamento modifica e disciplina le parti pertinenti di tutti gli strumenti comunitari in vigore elencati nell’allegato I. La Commissione potrà eventualmente ammendare gli allegati II, III e IV del presente regolamento per tenere conto di ogni qualsivoglia emendamento ai testi dell’OCSE.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 14 dicembre 2005.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


(1)  GU C 157 del 28.6.2005, pag. 99.

(2)  Parere del Parlamento europeo del 23 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 21 novembre 2005.

(3)  Relazione OCSE/CAS del 2001, 2002, volume 3, n. 1, pag. 46.

(4)  GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 474.

(5)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

(6)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1261/2005 (GU L 201 del 2.8.2005, pag. 3).

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 163 del 2.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(9)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.


ALLEGATO I

Vengono apportate le seguenti modifiche agli strumenti comunitari elencati in appresso:

PARTE A — Strumenti comunitari con una portata tematica

1)

Regolamento (CE) n. 1568/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul contributo alla lotta contro le malattie legate alla povertà (HIV/AIDS, tubercolosi e malaria) nei paesi in via di sviluppo (1):

all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (2).

l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

2.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

2)

Regolamento (CE) n. 1567/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sul sostegno alle politiche e alle azioni riguardanti la salute e i diritti riproduttivi e sessuali nei paesi in via di sviluppo (3):

all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (4).

l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

2.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

3)

Regolamento (CE) n. 1724/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, riguardante l’azione contro le mine terrestri antipersona nei paesi in via di sviluppo (5):

all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (6).

all’articolo 8, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005.»

4)

Regolamento (CE) n. 2493/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (7):

all’articolo 5, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (8).

all’articolo 8, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 8, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

5)

Regolamento (CE) n. 2494/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, relativo a misure volte a promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste tropicali e delle altre foreste nei paesi in via di sviluppo (9):

all’articolo 6, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (10).

all’articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 9, il paragrafo 9 è sostituito dal testo seguente:

«9.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

6)

Regolamento (CE) n. 975/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all’obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (11):

l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (12).

l’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

1.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.

2.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

7)

Regolamento (CE) n. 2836/98 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo all’integrazione delle questioni «di genere» nella cooperazione allo sviluppo (13):

all’articolo 5, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (14).

all’articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

8)

Regolamento (CE) n. 1658/98 del Consiglio, del 17 luglio 1998, relativo al cofinanziamento con le organizzazioni non governative di sviluppo (ONG) europee di azioni nei settori che interessano i paesi in via di sviluppo (15):

all’articolo 3, il paragrafo 1, secondo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«—

essi devono avere la propria sede centrale in un paese ammissibile. Detta sede deve rappresentare il centro principale di tutte le decisioni relative alle azioni cofinanziate, secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (16).

all’articolo 3, il paragrafo 1, terzo trattino, è sostituito dal testo seguente:

«—

La quota maggioritaria dei loro finanziamenti deve provenire da un paese ammissibile secondo la definizione del regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

9)

Regolamento (CE) n. 2046/97 del Consiglio, del 13 ottobre 1997, relativo alla cooperazione nord-sud nel campo della lotta contro la droga e la tossicomania (17):

l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 5

I partner della cooperazione ammessi a beneficiare del sostegno finanziario nell’ambito del presente regolamento sono: le organizzazioni regionali ed internazionali, in particolare l’UNDCP, le organizzazioni non governative, le amministrazioni e le agenzie pubbliche nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni delle comunità locali, gli istituti e gli operatori pubblici o privati. L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (18).

all’articolo 6, paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 9, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 9, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

10)

Regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo (19):

all’articolo 4, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (20).

all’articolo 6, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 6, il paragrafo 8 è sostituito dal testo seguente:

«8.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

11)

Regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, relativo alla politica e alla gestione dell’aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (21):

l’articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 9

1.   I paesi ammessi a beneficiare degli aiuti comunitari per le operazioni previste dal presente regolamento sono elencati in allegato. In questo contesto, vengono privilegiate le fasce più povere della popolazione e i paesi a basso reddito e con un grave deficit alimentare.

Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può modificare tale elenco.

L’ammissibilità a partecipare ai contratti relativi agli aiuti non rimborsabili viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (22).

2.   Le organizzazioni non governative (ONG) senza fini di lucro ammesse a beneficiare di finanziamenti comunitari diretti o indiretti per la realizzazione delle operazioni previste dal presente regolamento devono soddisfare i seguenti criteri:

a)

devono essere organizzazioni autonome in un paese ammissibile in base alle leggi in vigore in tale paese;

b)

devono avere la propria sede centrale in un paese ammissibile. Detta sede deve rappresentare il centro effettivo di tutte le decisioni relative alle operazioni cofinanziate;

c)

devono dimostrare di essere in grado di eseguire in maniera proficua le operazioni di aiuti alimentari, in particolare attraverso:

la capacità di gestione amministrativa e finanziaria,

le capacità tecniche e logistiche relativamente all’azione prevista,

i risultati delle operazioni realizzate dalle relative ONG con i finanziamenti della Comunità o degli Stati membri,

la loro esperienza nel settore degli aiuti alimentari e della sicurezza alimentare,

la loro presenza nel paese beneficiario e la loro conoscenza di tale paese o dei paesi in via di sviluppo,

d)

devono impegnarsi a rispettare le condizioni fissate dalla Commissione per la distribuzione degli aiuti alimentari.

all’articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«La partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1.   I prodotti vengono mobilitati nel paese beneficiario o in uno dei paesi in via di sviluppo (elencati in allegato), possibilmente appartenente alla stessa regione geografica del paese beneficiario. L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 11, il paragrafo 3 è soppresso;

all’articolo 11, il paragrafo 4 diventa il paragrafo 3;

all’articolo 17, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

PARTE B — Strumenti comunitari con una portata geografica

12)

Regolamento (CE) n. 257/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia (23):

all’articolo 5, paragrafo 5, è aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita, inoltre, dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (24).

all’articolo 6, paragrafo 7, è aggiunta la seguente frase:

«L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 6, paragrafo 8, è aggiunta la seguente frase:

«L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

13)

Regolamento (CE) n. 2130/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 ottobre 2001, relativo alle azioni nel settore degli aiuti alle popolazioni sradicate nei paesi in via di sviluppo dell’America latina e dell’Asia (25):

all’articolo 7, paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale o cofinanziate da un paese terzo è definita, inoltre, dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (26).

l’articolo 10, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

«2.   Possono beneficiare dell’aiuto della Comunità i partner che abbiano la propria sede principale in un paese ammissibile ai sensi del presente regolamento, come pure ai sensi del regolamento (CE) n. 2110/2005, a condizione che detta sede costituisca il centro effettivo di gestione delle operazioni connesse alle loro attività. In via eccezionale, tale sede può trovarsi in un altro paese terzo.»

all’articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:

«L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

all’articolo 13, paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:

«L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene ulteriormente definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

14)

Regolamento (CE) n. 1726/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica (27):

all’articolo 7, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

«6.   L’ammissibilità per la partecipazione alle procedure d’appalto nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (28).

all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7.   L’origine delle forniture e dei materiali acquistati nell’ambito del presente regolamento viene definita in base alle norme di nazionalità e di origine e alle relative deroghe, contenute nel regolamento (CE) n. 2110/2005.»

15)

Regolamento (CE) n. 1734/94 del Consiglio, dell’11 luglio 1994, relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica con la Cisgiordania e la striscia di Gaza (29):

all’articolo 2, paragrafo 4, è aggiunta la seguente frase:

«In aggiunta alle norme contenute nel presente regolamento, la partecipazione alle procedure contrattuali attuate mediante un’organizzazione internazionale è ulteriormente definita dal regolamento (CE) n. 2110/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, sull’accesso all’assistenza esterna della Comunità (30).


(1)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 7.

(2)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(3)  GU L 224 del 6.9.2003, pag. 1.

(4)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(5)  GU L 234 dell’1.9.2001, pag. 1.

(6)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(7)  GU L 288 del 15.11.2000, pag. 1.

(8)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(9)  GU L 288 del 15.11.2000, pag. 6.

(10)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(11)  GU L 120 dell’8.5.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2240/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 3).

(12)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(13)  GU L 354 del 30.12.1998, pag. 5. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(14)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(15)  GU L 213 del 30.7.1998, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(16)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(17)  GU L 287 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(18)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(19)  GU L 306 del 28.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(20)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(21)  GU L 166 del 5.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

(22)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(23)  GU L 39 del 9.2.2001, pag. 1.

(24)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(25)  GU L 287 del 31.10.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 107/2005 (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 1).

(26)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(27)  GU L 198 del 4.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1934/2004 (GU L 338 del 13.11.2004, pag. 1).

(28)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1

(29)  GU L 182 del 16.7.1994, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 669/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 1).

(30)  GU L 344 del 27.12.2005, pag. 1


ALLEGATO II

Elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal comitato di aiuto allo sviluppo — 1o gennaio 2003

Parte I: paesi e territori in via di sviluppo

(aiuti pubblici allo sviluppo)

Parte II: paesi e territori in transizione

(aiuti pubblici)

Paesi meno sviluppati

Paesi a reddito basso (PIL pro capite < 745 USD nel 2001)

Paesi a reddito medio basso (PIL pro capite compreso tra 746 USD e 2 975 USD nel 2001)

Paesi a reddito medio alto (PIL pro capite compreso tra 2 976 USD e 9 205 USD nel 2001)

Paesi a reddito alto (PIL pro capite > 9 206 USD nel 2001)

Paesi dell’Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica

Paesi e territori in via di sviluppo più avanzati

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina-Faso

Burundi

Cambogia

Capo Verde

Ciad

Comore

Eritrea

Etiopia

Gambia

Gibuti

Guinea

Guinea-Bissau

Guinea equatoriale

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldive

Mali

Mauritania

Mozambico

Myanmar

Nepal

Niger

Repubblica centrafricana

Repubblica democratica del Congo

Ruanda

Isole Salomone

Samoa

São Tomé e Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Timor orientale

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Yemen

Zambia

Armenia (1)

Azerbaigian (1)

Camerun

Repubblica del Congo

Repubblica di Corea

Repubblica democratica della Costa d’Avorio

Georgia (1)

Ghana

India

Indonesia

Kenya

Kirghizistan (1)

Moldova (1)

Mongolia

Nicaragua

Nigeria

Pakistan (1)

Papua Nuova Guinea

Tagikistan (1)

Uzbekistan

Vietnam

Zimbabwe

Albania (1)

Algeria

Belize

Bolivia

Bosnia-Erzegovina

Cina

Colombia

Cuba

Ecuador

Egitto

El Salvador

Figi

Filippine

Giamaica

Giordania

Guatemala

Guyana

Honduras

Iran

Iraq

Isole Marshall

Kazakastan (1)

Macedonia

Marocco

Stati federati di Micronesia

Namibia

Niue

Paraguay

Perù

Repubblica dominicana

Serbia e Montenegro

Siria

Sri Lanka

Sudafrica

Suriname

St. Vincent e Grenadine

Swaziland

Tailandia

Tokelau (2)

Tonga

Tunisia

Turkmenistan (1)

Turchia

Wallis e Futuna (2)

Zone sotto amministrazione palestinese

Botswana

Brasile

Cile

Isole Cook

Costa Rica

Croazia

Dominica

Gabon

Grenada

Libano

Malaysia

Maurizio

Mayotte (2)

Nauru

Panama

St. Elena (2)

St. Lucia

Venezuela

Bahrein

Bielorussia (1)

Bulgaria (1)

Estonia (1)

Lettonia (1)

Lituania (1)

Polonia (1)

Repubblica ceca (1)

Repubblica slovacca (1)

Romania (1)

Russia (1)

Ucraina (1)

Ungheria (1)

Antille olandesi (1)

Aruba (2)

Bahamas

Bermuda (2)

Brunei

Isole Caimans (2)

Cipro

Corea

Emirati arabi Uniti

Isole Falkland (2)

Gibraltar (2)

Hong Kong, Cina (2)

Israele

Kuwait

Libia

Macao (2)

Malta

Nuova Caledonia (2)

Polinesia francese (2)

Qatar

Singapore

Slovenia

Taipei cinese

Isole Vergini (2)

Soglia di accesso ai prestiti della Banca mondiale (5 185 USD nel 2001)

Anguilla (2)

Antigua e Barbuda

Arabia Saudita

Argentina

Barbados

Messico

Montserrat (2)

Oman

Palaos, Isole

Seicelle

St. Kitts e Nevis

Trinidad e Tobago

Turks e Isole Caicos (2)

Uruguay


(1)  Paesi dell’Europa centrale e orientale e nuovi Stati indipendenti dell’ex Unione sovietica.

(2)  Territorio.


Allegato III

ELENCO DEI MEMBRI DEL COMITATO DI AIUTO ALLO SVILUPPO DELL’OCSE

Australia, Austria, Belgio, Canada, Commissione europea, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera.


ALLEGATO IV

Estratti della raccomandazione del comitato di aiuto allo sviluppo dell’Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE/CAS), del marzo 2001, relativa allo svincolo dell’aiuto pubblico allo sviluppo per i paesi meno sviluppati

II.   Attuazione

a)   Campo di applicazione

7.

Lo svincolo degli aiuti è un processo complesso. Sono richieste diverse strategie per le varie categorie di aiuto pubblico allo sviluppo e gli interventi promossi dagli Stati membri per attuare la raccomandazione varieranno dal punto di vista della portata e dei tempi. Pertanto, i membri del CAS svincoleranno il più possibile il loro aiuto pubblico allo sviluppo a favore dei paesi meno sviluppati, conformemente ai criteri e alle procedure stabiliti nella presente raccomandazione:

i)

i membri del CAS decidono di svincolare, entro il 1o gennaio 2002, l’aiuto pubblico allo sviluppo a favore dei paesi meno sviluppati nei seguenti settori: sostegno alla bilancia dei pagamenti e all’adeguamento strutturale; remissione del debito; assistenza per i programmi settoriali e multisettoriali; aiuti ai progetti di investimento; sostegno all’importazione e ai prodotti di base; appalti per i servizi commerciali e aiuto pubblico allo sviluppo alle organizzazioni non governative per le attività legate agli appalti;

ii)

per quanto riguarda la cooperazione tecnica legata agli investimenti e le azioni indipendenti di cooperazione tecnica, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dall’importanza di mantenere un senso di partecipazione nazionale nei paesi donatori unitamente all’obiettivo di utilizzare le competenze dei paesi partner, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione. La presente raccomandazione non si applica alle azioni indipendenti di cooperazione tecnica;

iii)

per quanto riguarda gli aiuti alimentari, si riconosce che le politiche dei membri del CAS possono essere guidate dalle discussioni e dagli accordi nelle altre sedi internazionali che gestiscono la fornitura degli aiuti alimentari, tenendo conto degli obiettivi e dei principi della presente raccomandazione.

8.

Questa raccomandazione si applica unicamente alle attività d’importo superiori a 700 000 DSP (130 000 DSP nel caso della cooperazione tecnica in materia di investimenti).


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