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Document 32005R1956

Regolamento (CE) n. 1956/2005 della Commissione, del 29 novembre 2005 , recante cinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

GU L 314 del 30.11.2005, p. 14–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1956/oj

30.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/14


REGOLAMENTO (CE) N. 1956/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2005

recante cinquantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle autorità competenti a cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento.

(2)

La Germania ha chiesto che sia modificato l'indirizzo delle sue autorità competenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2005.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle relazioni esterne


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1825/2005 della Commissione (GU L 294 del 10.11.2005, pag. 5).


ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

L'indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:

«—

Per quanto riguarda i capitali:

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

D-80281 München

Tel. (49-89) 28 89 38 00

Fax (49-89) 35 01 63 38 00

Per quanto riguarda le risorse economiche:

per le comunicazioni a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, e dell’articolo 5:

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Referat V B 2

Scharnhorststraße 34—37

D-10115 Berlin

Tel. (49-1888) 6 15-9

Fax (49-1888) 6 15-53 58

Email: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

per la concessione di deroghe a norma dell’articolo 2 bis

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49-619) 69 08-0

Fax (49-619) 69 08-8 00»


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