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Document 32005R1347
Commission Regulation (EC) No 1347/2005 of 16 August 2005 amending for the 51st time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban, and repealing Council Regulation (EC) No 467/2001
Regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante cinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
Regolamento (CE) n. 1347/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante cinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
GU L 212 del 17.8.2005, p. 26–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 184–187
(MT)
In force
17.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 212/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1347/2005 DELLA COMMISSIONE
del 16 agosto 2005
recante cinquantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle autorità competenti cui devono essere inviate le informazioni e le richieste riguardanti le misure imposte dal regolamento. |
(2) |
La Germania, la Lituania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno chiesto che sia modificato l’indirizzo delle loro autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 agosto 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1278/2005 della Commissione (GU L 202 del 3.8.2005, pag. 34).
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:
1) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Germania» è sostituito dal testo seguente:
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2) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Lituania» è sostituito dal testo seguente:
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3) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
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4) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Svezia» è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 bis
Articolo 4
Articolo 5
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