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Document 32005R1272
Commission Regulation (EC) No 1272/2005 of 1 August 2005 amending Council Regulation (EC) No 314/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 1272/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
Regolamento (CE) n. 1272/2005 della Commissione, del 1o agosto 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
GU L 201 del 2.8.2005, p. 40–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
2.8.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 201/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2005
recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone di cui sono congelati i fondi e le risorse economiche in virtù del regolamento stesso. |
(2) |
La decisione 2005/592/PESC del Consiglio (2), modifica l’allegato della posizione comune 2004/161/PESC (3). Occorre pertanto modificare in conformità l’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
(3) |
Per garantire l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento, esso dovrebbe entrare immediatamente in vigore, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come disposto nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) L 55 del 24.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2005 della Commissione (GU L 153 del 16.6.2005, pag. 9).
(2) GU L 200, del 30.7.2005, pag. 98.
(3) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 66.
ALLEGATO
L’allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato come segue:
Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:
1) |
Sekesai Makwavarara, Sindaco facente funzione di Harare (ZANU-PF). |
2) |
Edmore Veterai, Commissario superiore aggiunto di polizia, Ufficiale in comando Harare |
3) |
Munyaradzi Musariri, Commissario aggiunto di polizia |
4) |
Wayne Bvudzijena, Commissario aggiunto di polizia |
5) |
Partson Mbiriri, Segretario permanente, Ministero degli enti locali, dei lavori pubblici e dello sviluppo urbano |
6) |
Melusi (Mike) Matshiya, Segretario permanente, Ministero dell’interno. |